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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023

Cassazione n. 19594/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in margine al controricorso; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, n. 290/17, depositata il 24 agosto 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia ricorrente recuperava a tassazione, tramite apposito avviso di accertamento inerente all’anno d’imposta 2006, parte del reddito dichiarato dalla contribuente, titolare di una farmacia, attesa la ritenuta non attendibilità del criterio di valutazione delle rimanenze, ingiustificatamente ridotto rispetto agli esercizi precedenti.

La contribuente giustificava ciò in relazione alla Defin ag 2016 valutazione del magazzino non più in virtù del prezzo al dettaglio della merce, ma del costo, in occasione del conferimento dell’azienda nella società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] respingeva il ricorso, ma la CTR, in sede d’appello, accoglieva il gravame interposto dalla contribuente riformando la sentenza di primo grado.

2. Ricorre in cassazione l’Agenzia, affidandosi a due motivi.

La contribuente si difende a mezzo di controricorso, in cui preliminarmente dà atto di aver proposto la definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, altresì procedendo al versamento delle prime tre rate.

Con successiva memoria la stessa insisteva nell’istanza preliminare di declaratoria di inammissibilità del ricorso, allegando altresì la prova del versamento delle due residue rate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre pregiudizialmente esaminare gli effetti dell’intervenuta istanza di definizione agevolata della lite.

Anzitutto deve osservarsi come effettivamente risulti dalla documentazione prodotta che la contribuente, successivamente alla conclusione del giudizio d’appello, sebbene anteriormente al deposito della relativa sentenza, abbia proposto istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016.

Nella specie la cartella n. 02520140004569525 era relativa all’iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n.

TW7010100157/2011 anno 2006 notificato il 24/02/2011 (Irpef ed addizionali), pertanto con coincidenza rispetto all’oggetto della presente controversia (cfr. avvisi indicati nella sentenza impugnata).

Risulta poi che in data 20 aprile 2017 la contribuente abbia trasmesso via pec al concessionario della riscossione la domanda di definizione agevolata.

Con missiva 17 giugno 2017 [OSCURATO:SOCIETA]. rispondeva alla contribuente indicando la somma da corrispondere ai fini della definizione agevolata (€ 18.527,49), nonché indicava le relative cartelle, e pertanto tanto quella (di minor importo) emessa a titolo provvisorio quanto quella poi sopra citata.

Nella documentazione fornita fin dal deposito del controricorso, completata poi con la nota di deposito 28 dicembre 2020, la contribuente dimostrava l’intervenuto pagamento dell’intera somma determinata dall’[OSCURATO:SOCIETA].

1.1. Va a questo punto notato come, a fronte dell’istanza inoltrata al concessionario in data 20 aprile 2017, la sentenza d’appello venne depositata in data 24 agosto 2017, mentre il ricorso in cassazione è stato notificato in data 13 febbraio 2018.

Il controricorso contenente copia della domanda di definizione agevolata e prova del pagamento delle prime tre rate risulta essere stato notificato in data 16 marzo 2018, ed altresì la memoria successiva, con il corredo documentale di cui s’è detto, risulta essere stato notificato all’Avvocatura dello stato in data 23 dicembre 2020.

1.2. Sotto il profilo sostanziale è palese che la dichiarazione di avvalimento del debitore (del contribuente in àmbito tributario) risulta certamente espressione di un suo diritto potestativo, che realizza la nuova regolamentazione anche quantitativa del dovuto, imperniata sulle modalità di adempimento previste e da fissarsi dall'esattore.

Tale sostituzione non necessita di un'accettazione da parte dell'esattore, che ha solo la possibilità di contestare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della norma.

Al di fuori di tale ipotesi, l'esattore è obbligato a procedere agli adempimenti indicati.

Per effetto della dichiarazione, seguita dalla comunicazione dell’esattore, la situazione giuridica relativa alla pretesa , oggetto del giudizio di cassazione, viene ad essere regolata dagli effetti conformativi ad esse ricollegati e non è più identificabile secondo il modo di essere concui era stata dedotta in giudizio.

1.3. Allorchè tale istanza di definizione intervenga nella pendenza di un giudizio, e per quanto qui rileva in pendenza del giudizio di legittimità, nel caso come quello presente in cui il contribuente sia controricorrente (trascurandosi quindi l’ipotesi in cui il contribuente sia ricorrente, per il quale la norma prevede il suo impegno alla rinuncia, con conseguente estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ.), l’istanza, implicando necessariamente un riconoscimento della pretesa creditoria nei termini di cui al comma 1 dell'art. 6, determinerà la sostituzione della situazione oggetto di giudizio con quell a emergente dalla dichiarazione di definizione agevolata e, per il caso di suo inadempimento, lasovrappo sizione ad essa del la regolamentazione indicata nel comma 4dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, che pre suppone il venir meno dell'efficacia regolatrice della sentenza, impugnata in Cassazione, dal titolare della pretesa.

S iffatta regolamentazione sopravvenuta della vicendasostanziale si risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e taleinutilità discende direttamente dalla volontà di legge, sebbene essa debba esser fatta constare alla Corte di Cassazione.

Tutto ciò presuppone una iniziativa di parte diretta ad evidenziare alla Corte la sopravvenienza della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata seguita dalla comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 e, dunque, da un'assenza di contesa sui suoi effetti, con il corredo delle relative comunicazioni a mente dell’art. 372, cod. proc. civ. (che la Corte ha ritenuto superflue, sostituite dal mero deposito, in caso di costituzione di entrambe le parti, come nella specie, cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).

Situazione che si verifica perfettamente nella presente fattispecie.

Inoltre, poiché il legislatore, nell'ipotesi in cui è ricorrente il debitore, ha disciplinato la sorte del processo in term ini di estinzione, a seguito di una manifestazione di rinuncia, si deve ritenere che la situazione in cui il debitore sia resistente o intimato debba intendersi regolata in modo omologo senza che debba essere formulata siffatta rinuncia, producendosi una f attispecie estintiva da ricondurre alla nozione dei «casi di estinzione del processo disposta per legge», cui fa riferimento l'art. 391, primo comma, cod. proc. civ.(così ancora Cass. n. 24083/2018).

Una formula decisoria alternativa non potrebbe essere quella di cassare e di decidere nel merito dichiarando cessata a materia del contendere,perché ciò comporterebbe di intendere la dichiarazione di definizione agevolata, in modo del tutto improprio, come causa di ingiustizia della sentenza impugnata , sempre sottesa alla sua cassazione, e ciò a fronte di un vizio che non c'è.

Nemmeno adeguata sarebbe la formula della dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto essa lascerebbe non solo in piedi la sentenza impugnat a ma anche ne confermerebbe l'efficacia.

1.4. La particolarità della presente fattispecie è costituita dal fatto che la domanda di definizione agevolata avvenne anteriormente al deposito del ricorso in cassazione.

Peraltro, proprio applicando i principi sopra esposti, i relativi effetti estintivi non possono che ricondursi al momento in cui gli elementi rilevanti sono portati a conoscenza della parte pubblica, e quindi nella specie non prima della notifica del controricorso.

Nella specie proprio in corsodi giudizio di legittimità, si è verificato altresì l’adempimento dell’obbligazione, tramite il pagamento delle rate, di modo che il debito così determinato risulta estinto .

Va soggiunto che il giudizio ha ad oggetto un avviso di accertamento, la procedura di definizione attiene alle due già ricordate cartelle, pur riferite a quell’accertamento, ma emesse l’una a seguito della proposizione del ricorso in primo grado, l’altra a seguito della prima pronuncia.

Alla luce delle superiori indicazioni e della circostanza per cui la ricorrente, destinataria come detto delle notifiche della documentazione, non ha nulla osservato in proposito, discende l’estinzione del giudizio per via della sostituzione dell’obbligazione originaria.

2. Sulla base di quanto precede deve provvedersi alla declaratoria di estinzione del giudizio, con cessazione dell’efficacia della sentenza impugnata.

Le spese restano pertanto a carico delle parti che le hanno anticipate, a norma di quanto disposto dall’art. 391, cod. proc. civ.

Essendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, e dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in margine al controricorso; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sardegna, n. 290/17, depositata il 24 agosto 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia ricorrente recuperava a tassazione, tramite apposito avviso di accertamento inerente all’anno d’imposta 2006, parte del reddito dichiarato dalla contribuente, titolare di una farmacia, attesa la ritenuta non attendibilità del criterio di valutazione delle rimanenze, ingiustificatamente ridotto rispetto agli esercizi precedenti. La contribuente giustificava ciò in relazione alla Defin ag 2016 valutazione del magazzino non più in virtù del prezzo al dettaglio della merce, ma del costo, in occasione del conferimento dell’azienda nella società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] respingeva il ricorso, ma la CTR, in sede d’appello, accoglieva il gravame interposto dalla contribuente riformando la sentenza di primo grado. 2. Ricorre in cassazione l’Agenzia, affidandosi a due motivi. La contribuente si difende a mezzo di controricorso, in cui preliminarmente dà atto di aver proposto la definizione agevolata della lite ai sensi del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, altresì procedendo al versamento delle prime tre rate. Con successiva memoria la stessa insisteva nell’istanza preliminare di declaratoria di inammissibilità del ricorso, allegando altresì la prova del versamento delle due residue rate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre pregiudizialmente esaminare gli effetti dell’intervenuta istanza di definizione agevolata della lite. Anzitutto deve osservarsi come effettivamente risulti dalla documentazione prodotta che la contribuente, successivamente alla conclusione del giudizio d’appello, sebbene anteriormente al deposito della relativa sentenza, abbia proposto istanza di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6, d.l. n. 193/2016. Nella specie la cartella n. 02520140004569525 era relativa all’iscrizione a ruolo a seguito di accertamento n. TW7010100157/2011 anno 2006 notificato il 24/02/2011 (Irpef ed addizionali), pertanto con coincidenza rispetto all’oggetto della presente controversia (cfr. avvisi indicati nella sentenza impugnata). Risulta poi che in data 20 aprile 2017 la contribuente abbia trasmesso via pec al concessionario della riscossione la domanda di definizione agevolata. Con missiva 17 giugno 2017 [OSCURATO:SOCIETA]. rispondeva alla contribuente indicando la somma da corrispondere ai fini della definizione agevolata (€ 18.527,49), nonché indicava le relative cartelle, e pertanto tanto quella (di minor importo) emessa a titolo provvisorio quanto quella poi sopra citata. Nella documentazione fornita fin dal deposito del controricorso, completata poi con la nota di deposito 28 dicembre 2020, la contribuente dimostrava l’intervenuto pagamento dell’intera somma determinata dall’[OSCURATO:SOCIETA]. 1.1. Va a questo punto notato come, a fronte dell’istanza inoltrata al concessionario in data 20 aprile 2017, la sentenza d’appello venne depositata in data 24 agosto 2017, mentre il ricorso in cassazione è stato notificato in data 13 febbraio 2018. Il controricorso contenente copia della domanda di definizione agevolata e prova del pagamento delle prime tre rate risulta essere stato notificato in data 16 marzo 2018, ed altresì la memoria successiva, con il corredo documentale di cui s’è detto, risulta essere stato notificato all’Avvocatura dello stato in data 23 dicembre 2020. 1.2. Sotto il profilo sostanziale è palese che la dichiarazione di avvalimento del debitore (del contribuente in àmbito tributario) risulta certamente espressione di un suo diritto potestativo, che realizza la nuova regolamentazione anche quantitativa del dovuto, imperniata sulle modalità di adempimento previste e da fissarsi dall'esattore. Tale sostituzione non necessita di un'accettazione da parte dell'esattore, che ha solo la possibilità di contestare la ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della norma. Al di fuori di tale ipotesi, l'esattore è obbligato a procedere agli adempimenti indicati. Per effetto della dichiarazione, seguita dalla comunicazione dell’esattore, la situazione giuridica relativa alla pretesa , oggetto del giudizio di cassazione, viene ad essere regolata dagli effetti conformativi ad esse ricollegati e non è più identificabile secondo il modo di essere concui era stata dedotta in giudizio. 1.3. Allorchè tale istanza di definizione intervenga nella pendenza di un giudizio, e per quanto qui rileva in pendenza del giudizio di legittimità, nel caso come quello presente in cui il contribuente sia controricorrente (trascurandosi quindi l’ipotesi in cui il contribuente sia ricorrente, per il quale la norma prevede il suo impegno alla rinuncia, con conseguente estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia ai sensi dell’art. 391, cod. proc. civ.), l’istanza, implicando necessariamente un riconoscimento della pretesa creditoria nei termini di cui al comma 1 dell'art. 6, determinerà la sostituzione della situazione oggetto di giudizio con quell a emergente dalla dichiarazione di definizione agevolata e, per il caso di suo inadempimento, lasovrappo sizione ad essa del la regolamentazione indicata nel comma 4dell’art. 6 d.l. n. 193/2016, che pre suppone il venir meno dell'efficacia regolatrice della sentenza, impugnata in Cassazione, dal titolare della pretesa. S iffatta regolamentazione sopravvenuta della vicendasostanziale si risolve nel rendere inutile il prosieguo del processo e taleinutilità discende direttamente dalla volontà di legge, sebbene essa debba esser fatta constare alla Corte di Cassazione. Tutto ciò presuppone una iniziativa di parte diretta ad evidenziare alla Corte la sopravvenienza della dichiarazione di avvalimento della definizione agevolata seguita dalla comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 e, dunque, da un'assenza di contesa sui suoi effetti, con il corredo delle relative comunicazioni a mente dell’art. 372, cod. proc. civ. (che la Corte ha ritenuto superflue, sostituite dal mero deposito, in caso di costituzione di entrambe le parti, come nella specie, cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083). Situazione che si verifica perfettamente nella presente fattispecie. Inoltre, poiché il legislatore, nell'ipotesi in cui è ricorrente il debitore, ha disciplinato la sorte del processo in term ini di estinzione, a seguito di una manifestazione di rinuncia, si deve ritenere che la situazione in cui il debitore sia resistente o intimato debba intendersi regolata in modo omologo senza che debba essere formulata siffatta rinuncia, producendosi una f attispecie estintiva da ricondurre alla nozione dei «casi di estinzione del processo disposta per legge», cui fa riferimento l'art. 391, primo comma, cod. proc. civ.(così ancora Cass. n. 24083/2018). Una formula decisoria alternativa non potrebbe essere quella di cassare e di decidere nel merito dichiarando cessata a materia del contendere,perché ciò comporterebbe di intendere la dichiarazione di definizione agevolata, in modo del tutto improprio, come causa di ingiustizia della sentenza impugnata , sempre sottesa alla sua cassazione, e ciò a fronte di un vizio che non c'è. Nemmeno adeguata sarebbe la formula della dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto essa lascerebbe non solo in piedi la sentenza impugnat a ma anche ne confermerebbe l'efficacia. 1.4. La particolarità della presente fattispecie è costituita dal fatto che la domanda di definizione agevolata avvenne anteriormente al deposito del ricorso in cassazione. Peraltro, proprio applicando i principi sopra esposti, i relativi effetti estintivi non possono che ricondursi al momento in cui gli elementi rilevanti sono portati a conoscenza della parte pubblica, e quindi nella specie non prima della notifica del controricorso. Nella specie proprio in corsodi giudizio di legittimità, si è verificato altresì l’adempimento dell’obbligazione, tramite il pagamento delle rate, di modo che il debito così determinato risulta estinto . Va soggiunto che il giudizio ha ad oggetto un avviso di accertamento, la procedura di definizione attiene alle due già ricordate cartelle, pur riferite a quell’accertamento, ma emesse l’una a seguito della proposizione del ricorso in primo grado, l’altra a seguito della prima pronuncia. Alla luce delle superiori indicazioni e della circostanza per cui la ricorrente, destinataria come detto delle notifiche della documentazione, non ha nulla osservato in proposito, discende l’estinzione del giudizio per via della sostituzione dell’obbligazione originaria. 2. Sulla base di quanto precede deve provvedersi alla declaratoria di estinzione del giudizio, con cessazione dell’efficacia della sentenza impugnata. Le spese restano pertanto a carico delle parti che le hanno anticipate, a norma di quanto disposto dall’art. 391, cod. proc. civ. Essendo il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, e dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo
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