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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 dicembre 1983

Cassazione n. 31213/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Ione! [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti; considerato che l'unico motivo, identico per entrambi i ricorsi, oltre a essere non consentito poiché reiterativo di doglianze già proposte in appello e disattese dal giudice di merito, appare anche manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez.

U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153); che, inoltre, è configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento e non per volontaria iniziativa dell'agente bensì a causa di fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana (così Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076), sicché la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore (si veda Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15 lugli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2024 della Corte d'appello di Bari dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Ione! [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con due distinti atti; considerato che l'unico motivo, identico per entrambi i ricorsi, oltre a essere non consentito poiché reiterativo di doglianze già proposte in appello e disattese dal giudice di merito, appare anche manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui è configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo avere compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità (Sez. U, n. 34952 del 19/04/2012, Reina, Rv. 253153); che, inoltre, è configurabile il tentativo e non la desistenza volontaria nel caso in cui la condotta delittuosa si sia arrestata prima del verificarsi dell'evento e non per volontaria iniziativa dell'agente bensì a causa di fattori esterni che impediscano comunque la prosecuzione dell'azione o la rendano vana (così Sez. 2, n. 51514 del 05/12/2013, Martucciello, Rv. 258076), sicché la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore (si veda Sez. 4, n. 12240 del 13/02/2018, Ferdico, Rv. 272535); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15 lugli
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