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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022

Cassazione n. 11759/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, difettando l'elemento psicologico del reato, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 e 3 sia con riferimento alla sussistenza del dolo, che alle modalità della condotta - senza fermarsi all'alt intimato da militari in divisa, con giubbotti e paletta rifrangenti, accelerando e procedendo a velocità elevatissima in pieno centro a fari spenti, così da mettere in pericolo l'incolumità degli operanti e degli utenti della strada-, nettamente oppositiva ed incompatibile con la prospettata configurabilità del commodus discessus in assenza di un'aggressione e di una situazione di pericolo alla quale sottrarsi con la fuga); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] GiorgicIFidelbo O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità per il reato di resistenza, difettando l'elemento psicologico del reato, è meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (v. pag. 2 e 3 sia con riferimento alla sussistenza del dolo, che alle modalità della condotta - senza fermarsi all'alt intimato da militari in divisa, con giubbotti e paletta rifrangenti, accelerando e procedendo a velocità elevatissima in pieno centro a fari spenti, così da mettere in pericolo l'incolumità degli operanti e degli utenti della strada-, nettamente oppositiva ed incompatibile con la prospettata configurabilità del commodus discessus in assenza di un'aggressione e di una situazione di pericolo alla quale sottrarsi con la fuga); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] dente [OSCURATO:PERSONA] GiorgicIFidelbo O
Sentenza Cassazione n. 11759/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris