CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23312/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23119/2023R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Di- rettore pro tempore, rappresentate e difese ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliate in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILEa r.l. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , in per- sona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in virtù di procura speciale in calce al controricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzoP.E.C. [OSCURATO:EMAIL] Oggetto: tributi – IVA –note di rettifica -decadenza N.23119/23 R.G. Est. F. D’Aquino - controricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE a r.l. ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del curatore pro tempore - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Cam- pania, n. 4945/11/2023, depositata in data 4 settembre 2023, notifi- cata in data 28 settembre 2023 udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 28 giugno 2024. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA]’ CONSORTILE a r.l.in liquidazione, dichiarata fallita,ha separatamente impugnato un avviso di accertamentoper IVA, relativo al periodo di imposta 2014, nonché un diniego di rimborso di un credito IVA. Il diniego di rimborso del credito IVA relativo al periodo di imposta 2014 derivava dalla contabi- lizzazione di una nota di variazione in data 31 dicembre 2014, emessa dopo l’anno dall’effettuazione di una operazione che si sarebbe dovuta stornare, in violazione dell’art. 26, comma 2 , d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633e l’avviso di accertamento aveva a oggetto l’IVA di cui alla sud- detta nota di variazione. 2. La CTP di Caserta con separate pronunce ha rigettato i ricorsi ritenendo, per quanto qui ancora rileva, che in caso di sopravvenuto accordo tra le parti la nota di variazione non può essere emessa oltre l’anno dall’operazione imponibile. 3. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, con la sentenza qui impugnata, ha accolto gli appelli riuniti della società contribuente. Ha ritenuto il giudice di appelloche la nota di variazione è stata ritualmente emessa all’esito di una scrittura transattiva redatta in data 3 luglio 2015 successivamente all’omologa della procedura di N.23119/23 R.G. Est. F. D’Aquino concordato preventivo dal Tribunale di Locri (omologa avvenuta con decreto in data 15 luglio 2014), nota emessa all’esito dello storno delle posizioni «creditorie e debitorie» nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.e, in particolare, quale «credito iva da note di credito da emettere alle società in concordato all’atto dell’omologazione dell’ac- cordo di ristrutturazione».Ha, in particolare, ritenuto il giudice di ap- pello che il termine «accordo transattivo»indicato nella nota di credito non si riferisce a un atto negoziale, bensì agli originari accordi posti a base della proposta oggetto della procedura concorsuale di ristruttura- zione, che aveva alla base un accordo con il terzo [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per il pagamento della somma di € 500.000,00 oltre IVAa titolo transattivo. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a due motivi; resiste con controricorso la società contribuente intimata. Il ricorso è stato notificato anche al Fallimento della società contribuente, stante la dichiarazione di fallimento in data 27 luglio 2023 (pag. 2 controri- corso); il fallimento intimato non si è costituito in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., falsa applicazione dell’art. 26, comma2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e violazione dell’art. 26, comma3, del medesimo d.P.R. Osserva parte ricorrente che la variazione dell’IVA corrispondente alla variazione dell’imponibile conseguente a un atto transattivo intercorso tra le parti può essere emessa non oltre un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria. Osserva parte ricorrente che nel caso di specie si verterebbe in tema di accordo tra privati e non di pronuncia giudiziale, dovendosi assimilare a un accordo privato an- che quello concluso nell’ambito di una procedura concorsuale.Deduce, in particolare, che l’emissione della nota di variazione non può essere ascritta al provvedimento giudiziale di autorizzazione alla emissione N.23119/23 R.G. Est. F. D’Aquino della fattura. Diversamente, prosegue parte ricorrente, la nota di va- riazione si sarebbe dovuta ascrivere agli originari accordi del 2013 e, in particolare, alle lettere di impegno del 20 aprile 2013 e del 12 giugno 2013, posti alla base della proposta successivamente omologata dal tribunalee, in particolare, al mancato incasso della fattura 3/2012 del 14 settembre 2012, risultando pertanto tardiva la nota emessa in data 31 dicembre 2014. Deduce, pertanto, che la nota si sarebbe dovuta emettere solo per l’imponibile e non per l’IVA. Riproduce, in proposito, l’originario avviso di accertamento. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per difetto di moti- vazione o motivazione apparente in violazione dell’art. 132, secondo comma, n, 4, cod. proc. civ., non essendo stato chiarito in qual modo e in base a quali prove il giudice di appello ha ricollegato il contenuto dell’accordo transattivo a impegni presi nel concordato preventivo, nonché non essendo stato chiarito in quali termini la scrittura transat- tiva era meramente riproduttiva (una sorta di presa d’atto) di antece- denti accordipresi con la società [OSCURATO:SOCIETA].; non sarebbe stato, inoltre, chiaritose si trattava di nota di variazione che trovava origine in un atto privato, ovvero in un atto giudiziale. 3. Deve rilevarsi la tempestività del controricorso, depositato tem- pestivamente il 30 dicembre, a fronte della notifica del ricorso in data 23 novembre 2023. 4. Il secondo motivo, il quale va esaminato in via preliminare, è infondato, non essendo la sentenza impugnata irrispettosa del minimo costituzionale (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). La sentenza impugnata ha accertato che, a seguito degli accordi presi dalla società contribuente con la società [OSCURATO:SOCIETA]. all’origine della proposta di concordato, la proposta è stata omologata e la nota è stata emessa in data 31 dicembre 2014 sul presupposto dell’omologa della originaria N.23119/23 R.G. Est. F. D’Aquino proposta di concordato con decreto in data 15 luglio 2014, non ricolle- gandosi la nota al successivo accordo transattivo, bensì agli originari accordi divenuti efficaci per effetto dell’omologa. Il percorso argomen- tativo della sentenza impugnata appare logico e compiuto. 5. Il primo motivo è infondato.Dispone l’art. 26, secondo comma, d.P.R. n. 633/1972 che « s e un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (…) il cedente del bene o pre- statore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25». Nel qual caso «Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dalla effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti» (art. 26, terzo comma, d.P.R. ult. cit.). Ove, pertanto, la causa di sopravvenuta ine- sigibilità del credito discenda da un accordo tra le parti, il termine per l’emissione della nota di rettifica è di un anno dall'operazione imponi- bile (Cass., Sez. V, 9 dicembre 2021, n.39182). 6. Nel caso di specie, il giudice di appello, valutando discrezional- mente il compendio probatorio, ha ritenuto che la nota di credito, emessa in data 31 dicembre 2014, non ha fatto seguito a un accordo transattivo tra le parti, bensì a un accordo di ristrutturazione, accordo non rientrante tra gli accordi privatistici, in quanto soggetto a omolo- gazionegiudiziale ed effettivamente omologato dal tribunale ( « p arte appellante riferisce che la nota di credito sarebbe stata emessa a se- guito di una scrittura di transazione ex. art. 182 bis L.F. tra le due società, accordo che risulta sottoscritto con firma digitale in data suc- cessiva all’emissione della nota di credito (…) il termine accordo N.23119/23 R.G. Est. F. D’Aquino transattivo, indicatonella nota di credito n. 1 del 31.12.2014, non è da intendersi come sopravvenuto accordo tra le parti, ai sensidel comma 3 del D.P.R. 633/72, così come invece ravvisa tant’è che il tribunale di Locri, in data 28.01.2014, autorizza, la sottoscrizione della scrittura privata transattiva (…) solo a condizione che la procedura di concordato preventivo richiesto dal ricorrente, si concluda conesito positivo (…) il termine accordo transattivo indicato nella nota di credito n 1 del 31.12.2014, non si riferiva alla scrittura transattiva formalizzata nel 2015, ma si riferiva agli impegni/atti riportati nel concordato preven- tivo, omologato nel 2014 (…) lascrittura transattiva rappresentava solo una presa d’atto»). L’esclusione della riferibilità della nota di rettifica alla scrittura transattiva, di natura negoziale,esclude, pertanto, l’ap- plicazione dell’art. 26, comma 3, d.P.R. n. 633/1972. 7. Trova, pertanto, fondamento quanto dedotto da parte controri- corrente, ove osserva che l’accordo di ristrutturazione dei debiti, pur basato su un accordo privatistico, costituisce procedura concorsuale, non equiparabile a un accordo tra le parti tout court ai fini dell’emis- sione della nota di rettifica, ad esso collegata , ad opera della società che ha fatto ricorso allo strumento della risoluzione della crisi. 8. Inammissibile è, invece, il riferimento contenuto nel motivo di ricorso al fatto che la società nei confronti della quale era stata emessa l’originaria fattura ([OSCURATO:PERSONA] S .p. A . ) non fosse sog- getta a procedura concorsuale, posto che il presupposto per l’emissione della nota di credito non è legata alla infruttuosità del recupero del credito nei confronti di quest’ultima, cosa che avrebbe legittimato l’emissione della nota di variazione all’atto dell’omologa della (in tesi) procedura di concordato di quest’ultima (Cass., Sez. V, 11 settembre 2020, n. 18837), bensì a un piano di concordato preventivo, oggetto a omologazione e successivamente omologato. N.23119/23 R.G. Est. F. D’Aquino 9. Parimenti inammissibile è il primo motivo nella parte in cui ritiene che la fonte della emissione della nota sia un accordo delle parti e non un provvedimento giudiziale, in quanto contrario all’accertamento in fatto compiuto dal giudice di appello nella sentenza impugnata. 10. Il ricorso va, pertanto, rigettato, c on spese regolate dalla soc- combenza e liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricors o ; condanna il