CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 dicembre 2021
Cassazione n. 05340/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6277/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di unici eredi di [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come da procura a margine del ricorso, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via del [OSCURATO:PERSONA] n. 98; - ricorrenti - contro AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già Società per la C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 6277/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] di Attività - S.G.A. S.p.A., cessionaria dei crediti di cui era precedentemente titolare [OSCURATO:PERSONA]), in persona del suo procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] con domicilio eletto in Roma, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], via Borsi n. 4; - resistente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 1596 del 2021 pubblicata il 6/12/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/12/2022 dalla consigliera relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza S.c.p.a. citò dinanzi al Tribunale di Bergamo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per simulazione assoluta e/o inefficacia ai sensi dell'art. 2901 c.c. di due vendite immobiliari: la prima Rep. 153.002 per [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA], la seconda Rep. 153.059, [OSCURATO:PERSONA] tra [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] dedusse di essere creditrice nei confronti della società TERZI F.LLI S.R.L., poi [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., per l'importo di euro 180.476,49, credito garantito con fideiussione omnibus sino al limite di euro 258.228,00 dai convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di aver ottenuto decreto ingiuntivo nei loro confronti emesso dal Tribunale di Vicenza. Il Tribunale di Bergamo rigettò la domanda di nullità e, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c., dichiarò l'inefficacia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (in qualità di mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), dei contratti di compravendita immobiliare de quibus. 2. La decisione del Tribunale è stata integralmente confermata dalla Corte di appello di Brescia che ha respinto l'appello dei soccombenti in prime cure. 2 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 6277/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. L Ambrosi 3. Avverso la sentenza di appello, hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di unici eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi; ha resistito con controricorso AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già Società per la Gestione di Attività - S.G.A. S.p.A.). Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designata ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Sia i ricorrenti che la controricorrente hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano l'omessa pronuncia su una domanda (o specifica eccezione) in violazione dell'art. 112 c.p.c. e in relazione all'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c."; in particolare lamentano che la sentenza impugnata ha omesso di esaminare il terzo motivo di impugnazione della sentenza di primo grado, ove si lamentava l'omessa applicazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. da parte del giudice di prime cure il quale avrebbe dovuto applicare il principio della c.d. soccombenza reciproca, dato che la domanda di simulazione formulata dalla Banca era stata rigettata, e accolta soltanto quella subordinata di revocatoria. 1.1. Il primo motivo è infondato. Giova rammentare quanto già affermato da questa Corte nel caso in cui, pur in mancanza di espresso esame del motivo di impugnazione relativo alle spese di primo grado, l'appello sia stato interamente rigettato nel merito con condanna dell'appellante al pagamento integrale delle spese di lite anche del secondo grado, non ricorre l'ipotesi dell'omesso esame di un motivo di appello, né quella del difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (cd. minuspetizione), atteso che la condanna alle spese del secondo grado implica necessariamente il giudizio sulla correttezza di quella pronunciata dal primo giudice, sicché il motivo di gravame relativo a tale condanna deve intendersi implicitamente respinto e assorbito dalla generale pronuncia di integrale 3 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 6277/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi rigetto dell'impugnazione e piena conferma della sentenza di primo grado (Cass. Sez. 3, 05/02/2021n. 2830). 2. Con il secondo motivo le parti ricorrenti denunciano la "violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 2729 c.c. e 116 c.p.c.. 2.1. Il secondo motivo è inammissibile sotto entrambi i profili denunciati. In tema di ragionamento presuntivo, in via generale, va osservato che spetta al giudice di merito valutare l'opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l'ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, e neppure occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, essendo sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo criterio di normalità, visto che la deduzione logica è una valutazione che, in quanto tale, deve essere probabilmente convincente, non oggettivamente inconfutabile (Cass. Sez. L, 5/08/2021 n. 22366). In particolare, in tema di prova presuntiva, è stato chiarito che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza 4 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 6277/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Annbrosi dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass. Sez. 2, 21/03/2022 n. 9054). Circostanza all'evidenza non verificatasi nel caso in esame in quanto la Corte di appello si è correttamente conformata ai criteri individuati da questa Corte in tema di ragionamento decisorio presuntivo, considerando non atomisticamente una serie di elementi fattuali quali: la sussistenza del vincolo di coniugio tra il fideiussore e il terzo; la circostanza che entrambi fossero cointestatari del conto corrente bancario sul quale lo stesso debitore dichiarò di aver accreditato il prezzo della vendita al fine di estinguere i propri debiti e la coincidenza temporale tra la vendita intervenuta nel gennaio del 2012 allorché la società debitrice principale risultava avere debiti per 190.154,00 Euro (sentenza impugnata pag. 6). 2.2. Va evidenziato, inoltre, in ordine alla violazione dell'art. 116 c.p.c., che tale doglianza è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (in tal senso, Cass. Sez. U, 30/09/2020 n. 20867). Evenienze non verificatesi nella fattispecie in esame, come già evidenziato a proposito del primo profilo di censura del secondo motivo. 5 C.C. 6 dicembre 2022 r.g.n. 6277/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 4200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nell