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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 12107/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; CL udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, proposti con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità delle predette per il reato di minacce, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e che - riportando interi stralci delle deposizioni testimoniali - richiedono a questa Corte una inammissibile rivalutazione delle prove; Considerato che l'argomento inteso alla contestazione della destinazione a [OSCURATO:PERSONA] delle profferite espressioni è, del pari, frutto di una lettura alternativa e soggettiva del compendio probatorio, respinta dal giudice del merito con motivazione incensurabile; Ritenuto che, nel contestare la portata intimidatoria delle incontestate espressioni, le ricorrenti svolgono ulteriori censure di merito, e non si confrontano con la valutazione ex ante, postulata dalla natura di reato di pericolo della fattispecie contestata (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; CL udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, proposti con unico atto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità delle predette per il reato di minacce, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e che - riportando interi stralci delle deposizioni testimoniali - richiedono a questa Corte una inammissibile rivalutazione delle prove; Considerato che l'argomento inteso alla contestazione della destinazione a [OSCURATO:PERSONA] delle profferite espressioni è, del pari, frutto di una lettura alternativa e soggettiva del compendio probatorio, respinta dal giudice del merito con motivazione incensurabile; Ritenuto che, nel contestare la portata intimidatoria delle incontestate espressioni, le ricorrenti svolgono ulteriori censure di merito, e non si confrontano con la valutazione ex ante, postulata dalla natura di reato di pericolo della fattispecie contestata (Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019, dep. 2020, Giuliano, Rv. 278740); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12107/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris