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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 04406/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità.

La censura è manifestamente infondata.

La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina, pari a grammi 20,98, con un principio attivo pari al 70,3 °A), da cui erano ricavabili 140 dosi medie singole.

Il giudiceb quo ha evidenziato che tale consistente quantitativo di stupefacente, di ottima qualità, attesta una certa potenzialità diffusiva con relativo valore economico indicativa dell'esistenza di collegamenti dell'imputato con fornitori inseriti nei circuiti dello spaccio di sostanza stupefacente, evidenziando peraltro le condizioni del ricorrente, privo di fonti lecite di guadagno, senza una fissa dimora, solito frequentare connazionali gravati da precedenti penali.

Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/12/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73 comma 1, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità. La censura è manifestamente infondata. La Corte d'appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quantitativo di sostanza del tipo cocaina, pari a grammi 20,98, con un principio attivo pari al 70,3 °A), da cui erano ricavabili 140 dosi medie singole. Il giudiceb quo ha evidenziato che tale consistente quantitativo di stupefacente, di ottima qualità, attesta una certa potenzialità diffusiva con relativo valore economico indicativa dell'esistenza di collegamenti dell'imputato con fornitori inseriti nei circuiti dello spaccio di sostanza stupefacente, evidenziando peraltro le condizioni del ricorrente, privo di fonti lecite di guadagno, senza una fissa dimora, solito frequentare connazionali gravati da precedenti penali. Dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle risultanze processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/20
Sentenza Cassazione n. 04406/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris