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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33436/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: BAGALA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso del Proc.

Gen., l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore 1) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili BAGALA' ELIANA, [OSCURATO:PERSONA], BAGALA' ANTONIO e BAGALA' SALVATORE si riforma alle conclusioni del P.G. depositando all'odierna udienza conclusioni scritte unitamente alla nota spese. 2) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del P.G. e in subordine il rigetto 3) L 'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del ricorso del P.G. 4) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del P.G. 5) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del P.G. e in subordine il rigetto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di concorso nell'omicidio volontario pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA], il primo mandante, il secondo esecutore (capo B), detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (capi C e D), fatti tutti aggravati ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen., e commessi in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Con sentenza in data 3 dicembre 2020 la Corte di assise di Palmi aveva dichiarato gli imputati colpevoli dei reati ascritti, condannandoli, ciascuno, alla pena dell'ergastolo.

Premesso che [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso, nella notte fra il 25 e il 26 dicembre 2012, mentre si trovava a bordo di autovettura [OSCURATO:PERSONA] colpito da plurimi colpi di arma da fuoco, e che, tramite le immagini dei sistemi di video sorveglianza, era stato accertato che l'omicidio era stato compiuto da soggetti che avevano utilizzato auto [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], intestata a [OSCURATO:PERSONA], il primo giudice aveva, da una parte, accertato che il movente dell'omicidio rientrava in una faida in atto tra le famiglie Brandimarte e Priolo e, dall'altra, ritenuto la penale responsabilità degli imputati, siccome accusati dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il primo aveva riferito di aver assistito ad un dialogo tra i fratelli Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale il primo aveva affermato che dovevano essere incaricati "Alfonso" e "Davide" "che loro non sbagliano". [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito quanto appreso, nel corso della comune detenzione, da [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva confidato che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era stato commesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dal di lui nipote ("Siamo stati io e mio nipote"), nipote che veniva individuato in [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA].

2. Con sentenza in data 27 giugno 2022 la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste.

Con particolare riguardo alla prova specifica, il secondo giudice ha ritenuto che le menzionate chiamate in reità presentassero, in ragione dell'incertezza del loro contenuto, insuperabili profili di inattendibilità.

Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano collocabili, con certezza, in prossimità dell'omicidio Bagalà, di tal che il riferimento ad un incarico importante da assegnare ad Alfonso e Davide non poteva ritenersi compiuto proprio all'omicidio Bagalà.Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contenevano un riferimento a [OSCURATO:PERSONA] solo generico, in quanto la dichiarazione confessoria di [OSCURATO:PERSONA], raccolta dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbe coinvolto un "nipote", qualifica attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], ma non solo a lui.

La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto che il dato indiziario costituito dal movente dell'omicidio fosse, da solo, insufficiente a provare la penale responsabilità dei due imputati.

2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione alla valutazione della prova dichiarativa.

Il secondo giudice ha ritenuto che le dichiarazioni di accusa richiedessero riscontri anche sull'episodio riferito.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alle modalità del fatto, accertamento valorizzato per escludere che il movente dell'omicidio fosse la faida.

In particolare, i dati significativi di imprudenza nell'esecuzione o di imprudenza della vittima, o di improvvisazione nell'esecuzione del fatto, vengono letti come prova di estemporaneità della deliberazione omicidiaria, e quindi si smentisce il giudizio sul movente senza escludere che la vittima avesse partecipato al tentativo contro [OSCURATO:PERSONA] e senza negare che gli esecutori avessero utilizzato l'auto di [OSCURATO:PERSONA].

Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. in relazione al diniego di nuovo esame di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di primo grado era stata appellata dal pubblico ministero in relazione all'esclusione, ritenuto dal primo giudice, della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bís.1 cod. pen., e quindi il secondo giudice era tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria.

Con il quarto motivo viene denunciato il travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza di appello le ha valutate come dato contrario all'ipotesi accusatoria, ma si tratta di valutazione frutto di una lettura solo parziale del contenuto dichiarativo, avendo il collaboratore, non solo, riferito che il clan Brandimarte si avvaleva di killers provenienti da altra provincia calabra, ma anche che il movente dell'omicidio Bagalà era sicuramente individuabile nella faida in corso con la famiglia Perri.3.

Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata, per le ragioni di seguito esposte, l'inammissibilità del ricorso.

1. Innanzitutto, va esaminato il terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione alla decisione del secondo giudice di non disporre l'esame del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], chiesto dal pubblico ministero nel corso del giudizio di appello.

In particolare, il ricorso sostiene che, essendo il pubblico ministero appellante avverso la sentenza di primo grado, seppur unicamente in relazione all'esclusione dell'aggravante mafiosa, il secondo giudice avrebbe dovuto procedere alla chiesta rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel testo vigente all'epoca del giudizio di appello.

Il motivo è manifestamente infondato.

La norma processuale citata, infatti, impone la rinnovazione dell'istruttoria solo nel caso di appello del pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento e nel caso in cui i motivi di impugnazione riguardino la valutazione compiuta dal primo giudice di specifiche prove dichiarative.

Nel caso in esame, il pubblico ministero aveva impugnato sentenza di condanna nel punto relativo all'esclusione di una circostanza aggravante, e non aveva chiesto, con l'atto di impugnazione, il nuovo esame del collaboratore Ieranò, che la Corte di assise aveva ritenuto non attendibile.

Dunque, non era applicabile la norma processuale indicata dal pubblico ministero ricorrente.

In ogni caso, la Corte di assise di appello ha ritenuto non indispensabile la prova ai fini della decisione ed il ricorso omette di illustrare i profili di erroneità di tale giudizio e di decisività della prova non assunta.

2. Il quarto motivo riguarda le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il cui verbale è stato acquisito dal secondo giudice su richiesta del pubblico ministero e con il consenso delle difese.

In particolare, il secondo giudice, laddove aveva ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avessero valenza liberatoria ("... appaiono contraddire la tesi di accusa") avrebbe travisato il dato probatorio.

Il motivo è generico e con contenuto di merito.Innanzitutto, la censura non denuncia un reale travisamento della prova, bensì argomenta, semmai, un dissenso rispetto alla valutazione che ne ha fatto il giudice di merito.

La sentenza di appello dà atto che il collaboratore aveva confermato che l'omicidio Bagalà rientrava nella faida in corso, ed ha aggiunto che il collaboratore non aveva fornito alcun elemento di accusa specifico nei confronti degli imputati, ed anzi, riferendo, genericamente, che il clan Brandimarte utilizzava, per le azioni di sangue, soggetti esterni al clan, aveva rappresentato una circostanza di segno contrario rispetto all'ipotesi accusatoria secondo la quale anche gli esecutori dell'omicidio Bagalà erano soggetti della famiglia Brandimarte.

Tale considerazione - oggetto del dissenso espresso dal ricorrente - non assume, nell'argomentare del secondo giudice, alcun rilievo specifico nella verifica della fondatezza dell'ipotesi accusatoria e, nemmeno, nell'apprezzamento del contributo probatorio fornito dal dichiarante [OSCURATO:PERSONA], il quale, se aveva confermato il movente di faida, non aveva, comunque, fornito specifici elementi a carico dei due imputati, valutazione rispetto alla quale il ricorrente non ha proposto alcuna censura.

3. I motivi primo e secondo convergono nella censura, sotto il profilo motivazionale, del giudizio assolutorio formulato dal giudice di appello, e vanno, perciò, esaminati congiuntamente.

Invero, questi motivi, relativi, il primo, alla valutazione dei dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, il secondo, alla valutazione delle modalità del fatto, colgono due diversi momenti della motivazione della sentenza impugnata, ma finiscono per risultare generici rispetto alle argomentazioni valorizzate in termini decisivi dal giudice per giustificare l'esito assolutorio.

3.1. Il secondo motivo censura l'accertamento secondo il quale l'omicidio Bagalà sarebbe frutto di deliberazione estemporanea, non preordinata, e non sarebbe stato deciso "nel contesto di faida".

Il motivo evidenzia profili di contraddittorietà della motivazione, ma relativi ad aspetti che rimangono marginali nella giustificazione della decisione.

E' vero che la sentenza di appello, alle pagine 90-94, argomenta nel senso che si tratterebbe di omicidio deciso con modalità estemporanee, privo di una attività preordinata e, dunque, estraneo al contesto di faida, all'epoca in atto.Argomentazioni che lo stesso giudice di appello, alla pagina 94, definisce caratterizzate da "passaggi congetturali", quindi non fedelmente ancorati ai dati probatori.

Peraltro, si tratta di rilievi che la sentenza mette da parte nel momento in cui, alla pagina 98, riconosce che residuano "soltanto elementi probatori in punto di causale del delitto" - riprendendo quanto scritto alla pagina 89, laddove ha sostenuto che a carico di [OSCURATO:PERSONA] vi era il dato indiziario costituito dal movente "forte" - e fonda l'assoluzione, in definitiva, sul giudizio di non attendibilità delle chiamate in reità provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: "Tanto meno le stesse si prestano ad essere utilizzate quali elementi indiziari non essendovi certezza sul contenuto della prova che esprimono".

Il motivo, dunque, risulta generico in quanto si concentra su un passaggio motivazionale, pur esteso, privo di decisività nel giudizio formulato, senza peraltro essere in grado di offrire elementi decisori per riferire il movente al solo [OSCURATO:PERSONA] in funzione individualizzante per la sua esclusiva posizione e non per altri suoi congiunti.

3.2. Il primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., censura la motivazione del giudizio valutativo sulle dichiarazioni accusatorie provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti indagati di reati connessi.

3.2.1. E' stato precisato (Sez. 1, 20.10.2016, Pecorelli, Rv. 271294) che la inosservanza delle regole di valutazione della prova stabilite dall'art. 192 cod. proc. pen. non dà luogo ad un autonomo vizio censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett.

B e C, cod. proc. pen. - non trattandosi di norma penale sostanziale né di norma processuale sanzionata a pena di nullità o inutilizzabilità -, bensì a difetto di motivazione, denunciabile, ai sensi dell'art. 606, lett.

E, cod. proc. pen., ove sia riscontrabile manifesta illogicità, assenza o contraddittorietà della motivazione.

In particolare, l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. detta un criterio legale di valutazione della prova dichiarativa, proveniente da coimputato o imputato di reato connesso, criterio la cui inosservanza, ove riguardi prova dichiarativa decisiva nel giudizio, determina manifesta illogicità delle argomentazioni poste a sostegno della decisione.

La giurisprudenza ha precisato che detto criterio legale di valutazione della prova dichiarativa, proveniente da coimputato o imputato in procedimento connesso, richiede sia posta particolare attenzione nel vaglio di attendibilità della prova dichiarativa, sia sotto il profilo soggettivo che a quello oggettivo, e vengano individuati altri elementi di prova, esterni alla fonte dichiarativa, dotati di valenza individualizzante con riferimento al soggetto accusato e al fatto addebitato.

Si tratta di tre aspetti che vengono variamente denominati sotto il profilo lessicale: credibilità soggettiva ovvero attendibilità intrinseca soggettiva, attendibilità oggettiva ovvero attendibilità intrinseca oggettiva, attendibilità estrinseca ovvero riscontri esterni.

Quanto al contenuto, è consolidato (Sez.

Un. 21.10.1992, Marino, Rv. 192465) l'orientamento che ha distinto il profilo soggettivo - inerente la persona del dichiarante, la sua personalità, i suoi rapporti con l'accusato, i motivi che l'hanno indotto alla collaborazione - da quello oggettivo - relativo al contenuto dichiarativo sotto il profilo, interno, della ricchezza di dettagli, della coerenza, precisione, spontaneità, costanza ed, esterno, della adeguatezza rispetto a quanto risulta ali unde Il terzo, necessario, elemento è costituito dai riscontri specifici dell'accusa formulata: qualsiasi elemento probatorio, anche indiretto, che, provenendo da una fonte diversa dal dichiarante, dia conferma alla specifica accusa mossa al soggetto incolpato.

Dunque, con riferimento al rapporto tra l'apporto dichiarativo in esame e gli elementi probatori desumibili da diverse fonti di prova, si distingue tra elementi che possono genericamente riscontrare il racconto del dichiarante, così da contribuire a fondarne un positivo giudizio di attendibilità oggettiva, ed elementi che, pur non dando prova del fatto, costituiscano una specifica conferma "esterna" dell'accusa con riferimento al soggetto incolpato.

La chiara distinzione dei tre livelli della valutazione di questa, particolare, prova dichiarativa non significa la formulazione di tre autonomi e distinti giudizi (Sez.

Un. 29.11.2012, Aquilina).

Non v'è dubbio, infatti, che un profilo soggettivo non del tutto positivo non preclude un complessivo giudizio positivo, laddove gli aspetti inerenti al contenuto dichiarativo, e le conferme che lo stesso riceve aliunde, siano tali da fondarlo adeguatamente.

Comunque, va ribadita l'autonomia concettuale delle due valutazioni che il giudice deve compiere: l'una, sulle dichiarazioni, l'altra, sui riscontri.

Il passaggio valutativo relativo alla credibilità soggettiva e la attendibilità oggettiva concorre a formare la valutazione circa la veridicità (corrispondenza alla realtà effettiva) delle dichiarazioni rese, e quindi, nell'ambito di tale complessivo giudizio, è possibile riconoscere la particolare rilevanza di taluni aspetti - concernenti la valutazione circa l'attendibilità soggettiva ovvero quella intrinseca alle dichiarazioni - e ritenerla tale da compensare altri elementi di segno contrario.Distinto è il giudizio sui riscontri, che concerne la verifica se vi sono altri elementi di prova, aventi fonte autonoma (esterni) rispetto alla prova dichiarativa che necessita di riscontro, che diano conferma della specifica accusa proveniente dal dichiarante (riscontro individualizzante).

3.2.2. La censura riguarda, da una parte, il giudizio sui riscontri e, dall'altra, il giudizio di non attendibilità delle menzionate prove dichiarative.

Sotto il primo profilo, il ricorrente evidenzia come il riscontro non deve riguardare "ogni singola circostanza riferita da un collaboratore", bensì deve essere "pertinente al fatto da provare", ed argomenta che l'accusa formulata da [OSCURATO:PERSONA] - secondo il quale, atteso il contenuto del dialogo cui ha assistito, [OSCURATO:PERSONA] è mandante e [OSCURATO:PERSONA] esecutore dell'omicidio Bagalà - è adeguatamente riscontrata dalla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che, pur riferendo di dialogo del tutto distinto, accusa, sulla base delle confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di essere un esecutore dell'omicidio.

Il motivo censura anche il giudizio che nega alle dichiarazioni dei due collaboratori "natura indiziaria", citando in maniera pertinente i'due passaggi che il giudice di appello, alla pagina 89, dedica alla valutazione del contenuto dichiarativo, sostenendo che il secondo giudice ad esso sarebbe giunto "apoditticamente" ovvero "aprioristicamente", dunque senza una effettiva motivazione.

Anche questo motivo si risolve in una censura generica rispetto alla decisiva argomentazione posta dal secondo giudice a fondamento della pronuncia assolutoria.

Se è vero che la sentenza ha passaggi, quanto meno, frutto di equivoci almeno lessicali, laddove, alla pagina 88, afferma che la prova dichiarativa disponibile presenta "mancanza di certezza del dato storico raccontato dalle fonti poiché non sono rinvenibili riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia", comunque è palese che il secondo giudice, proprio nel passaggio motivazionale riportato dal ricorrente, ha formulato un giudizio di non attendibilità e di non univoco significato dimostrativo di ciascuna prova dichiarativa, giudizio che, come già si è cercato di precisare, precede il giudizio sui riscontri esterni.

La fondamentale, e decisiva, censura proposta col primo motivo di ricorso riguarda la motivazione di detto giudizio, motivazione che il ricorrente ritiene assente o solo apparente.

Il ricorrente, peraltro, nel formulare la censura si ferma al passaggio di pagina 89, senza confrontarsi con quanto motiva la sentenza alle pagine 95 e seguenti, dove si dà contezza delle ragioni che hanno indotto la Corte di assise di 8 A2- appello a ritenere le dichiarazioni dei due collaboratori non concludenti come elemento di prova di accusa.

Quanto alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], il secondo giudice ha evidenziato che, in realtà, era incerta, e dunque, non provata l'epoca del riferito colloquio, indicata con riferimento al periodo pre natalizio 2012 e all'epoca del furto di una certa autovettura, dati tra loro incompatibili, trattandosi di furto avvenuto nel febbraio 2012.

Dall'incerta collocazione cronologica del dialogo consegue l'incerto, e dunque non provato, riferimento dello stesso all'omicidio Bagalà, che i colloquianti non avevano esplicitato.

La dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], invece, è precisa nel riferimento all'omicidio Bagalà ed anche nel dato cronologico, trattandosi di confidenza ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] in un periodo di comune detenzione, ma generica nel riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], avendo il confidente accusato se stesso, e non [OSCURATO:PERSONA], e altro soggetto inteso "nipote", qualifica parentale attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], ma non solo. akx.

Resta dunque che, anche a voler valorizzare la causale del delitto, ttuna indubbia incertezza, che il ricorso non riesce a superare, sulla possibilità di riferire le notizie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio di Bagalà ed alle persone dei due attuali imputati.

A fronte di tali passaggi motivazionali, che sono

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: BAGALA' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' SALVATORE avverso la sentenza del 27/06/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso del Proc. Gen., l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore 1) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa delle parti civili BAGALA' ELIANA, [OSCURATO:PERSONA], BAGALA' ANTONIO e BAGALA' SALVATORE si riforma alle conclusioni del P.G. depositando all'odierna udienza conclusioni scritte unitamente alla nota spese. 2) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del P.G. e in subordine il rigetto 3) L 'avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo il rigetto del ricorso del P.G. 4) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di CATANZARO in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del P.G. 5) L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso del P.G. e in subordine il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono ascritti i reati di concorso nell'omicidio volontario pluriaggravato di [OSCURATO:PERSONA], il primo mandante, il secondo esecutore (capo B), detenzione e porto illegali di arma comune da sparo (capi C e D), fatti tutti aggravati ai sensi dell'art. 416- bis.1 cod. pen., e commessi in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Con sentenza in data 3 dicembre 2020 la Corte di assise di Palmi aveva dichiarato gli imputati colpevoli dei reati ascritti, condannandoli, ciascuno, alla pena dell'ergastolo. Premesso che [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso, nella notte fra il 25 e il 26 dicembre 2012, mentre si trovava a bordo di autovettura [OSCURATO:PERSONA] colpito da plurimi colpi di arma da fuoco, e che, tramite le immagini dei sistemi di video sorveglianza, era stato accertato che l'omicidio era stato compiuto da soggetti che avevano utilizzato auto [OSCURATO:PERSONA] targata [OSCURATO:TARGA], intestata a [OSCURATO:PERSONA], il primo giudice aveva, da una parte, accertato che il movente dell'omicidio rientrava in una faida in atto tra le famiglie Brandimarte e Priolo e, dall'altra, ritenuto la penale responsabilità degli imputati, siccome accusati dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il primo aveva riferito di aver assistito ad un dialogo tra i fratelli Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA] nel corso del quale il primo aveva affermato che dovevano essere incaricati "Alfonso" e "Davide" "che loro non sbagliano". [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito quanto appreso, nel corso della comune detenzione, da [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva confidato che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era stato commesso dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] e dal di lui nipote ("Siamo stati io e mio nipote"), nipote che veniva individuato in [OSCURATO:PERSONA], coniuge di [OSCURATO:PERSONA], figlia di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con sentenza in data 27 giugno 2022 la Corte di assise di appello di [OSCURATO:PERSONA], in riforma della sentenza di primo grado, ha assolto gli imputati perché il fatto non sussiste. Con particolare riguardo alla prova specifica, il secondo giudice ha ritenuto che le menzionate chiamate in reità presentassero, in ragione dell'incertezza del loro contenuto, insuperabili profili di inattendibilità. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano collocabili, con certezza, in prossimità dell'omicidio Bagalà, di tal che il riferimento ad un incarico importante da assegnare ad Alfonso e Davide non poteva ritenersi compiuto proprio all'omicidio Bagalà.Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] contenevano un riferimento a [OSCURATO:PERSONA] solo generico, in quanto la dichiarazione confessoria di [OSCURATO:PERSONA], raccolta dal [OSCURATO:PERSONA], avrebbe coinvolto un "nipote", qualifica attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], ma non solo a lui. La Corte territoriale ha, quindi, ritenuto che il dato indiziario costituito dal movente dell'omicidio fosse, da solo, insufficiente a provare la penale responsabilità dei due imputati. 2. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., in relazione alla valutazione della prova dichiarativa. Il secondo giudice ha ritenuto che le dichiarazioni di accusa richiedessero riscontri anche sull'episodio riferito. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione dell'accertamento in ordine alle modalità del fatto, accertamento valorizzato per escludere che il movente dell'omicidio fosse la faida. In particolare, i dati significativi di imprudenza nell'esecuzione o di imprudenza della vittima, o di improvvisazione nell'esecuzione del fatto, vengono letti come prova di estemporaneità della deliberazione omicidiaria, e quindi si smentisce il giudizio sul movente senza escludere che la vittima avesse partecipato al tentativo contro [OSCURATO:PERSONA] e senza negare che gli esecutori avessero utilizzato l'auto di [OSCURATO:PERSONA]. Con il terzo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 603, comma 3- bis, cod. proc. pen. in relazione al diniego di nuovo esame di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di primo grado era stata appellata dal pubblico ministero in relazione all'esclusione, ritenuto dal primo giudice, della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bís.1 cod. pen., e quindi il secondo giudice era tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria. Con il quarto motivo viene denunciato il travisamento delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza di appello le ha valutate come dato contrario all'ipotesi accusatoria, ma si tratta di valutazione frutto di una lettura solo parziale del contenuto dichiarativo, avendo il collaboratore, non solo, riferito che il clan Brandimarte si avvaleva di killers provenienti da altra provincia calabra, ma anche che il movente dell'omicidio Bagalà era sicuramente individuabile nella faida in corso con la famiglia Perri.3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Va dichiarata, per le ragioni di seguito esposte, l'inammissibilità del ricorso. 1. Innanzitutto, va esaminato il terzo motivo di ricorso, che denuncia violazione di legge in relazione alla decisione del secondo giudice di non disporre l'esame del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], chiesto dal pubblico ministero nel corso del giudizio di appello. In particolare, il ricorso sostiene che, essendo il pubblico ministero appellante avverso la sentenza di primo grado, seppur unicamente in relazione all'esclusione dell'aggravante mafiosa, il secondo giudice avrebbe dovuto procedere alla chiesta rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel testo vigente all'epoca del giudizio di appello. Il motivo è manifestamente infondato. La norma processuale citata, infatti, impone la rinnovazione dell'istruttoria solo nel caso di appello del pubblico ministero avverso sentenza di proscioglimento e nel caso in cui i motivi di impugnazione riguardino la valutazione compiuta dal primo giudice di specifiche prove dichiarative. Nel caso in esame, il pubblico ministero aveva impugnato sentenza di condanna nel punto relativo all'esclusione di una circostanza aggravante, e non aveva chiesto, con l'atto di impugnazione, il nuovo esame del collaboratore Ieranò, che la Corte di assise aveva ritenuto non attendibile. Dunque, non era applicabile la norma processuale indicata dal pubblico ministero ricorrente. In ogni caso, la Corte di assise di appello ha ritenuto non indispensabile la prova ai fini della decisione ed il ricorso omette di illustrare i profili di erroneità di tale giudizio e di decisività della prova non assunta. 2. Il quarto motivo riguarda le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], il cui verbale è stato acquisito dal secondo giudice su richiesta del pubblico ministero e con il consenso delle difese. In particolare, il secondo giudice, laddove aveva ritenuto che le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA] avessero valenza liberatoria ("... appaiono contraddire la tesi di accusa") avrebbe travisato il dato probatorio. Il motivo è generico e con contenuto di merito.Innanzitutto, la censura non denuncia un reale travisamento della prova, bensì argomenta, semmai, un dissenso rispetto alla valutazione che ne ha fatto il giudice di merito. La sentenza di appello dà atto che il collaboratore aveva confermato che l'omicidio Bagalà rientrava nella faida in corso, ed ha aggiunto che il collaboratore non aveva fornito alcun elemento di accusa specifico nei confronti degli imputati, ed anzi, riferendo, genericamente, che il clan Brandimarte utilizzava, per le azioni di sangue, soggetti esterni al clan, aveva rappresentato una circostanza di segno contrario rispetto all'ipotesi accusatoria secondo la quale anche gli esecutori dell'omicidio Bagalà erano soggetti della famiglia Brandimarte. Tale considerazione - oggetto del dissenso espresso dal ricorrente - non assume, nell'argomentare del secondo giudice, alcun rilievo specifico nella verifica della fondatezza dell'ipotesi accusatoria e, nemmeno, nell'apprezzamento del contributo probatorio fornito dal dichiarante [OSCURATO:PERSONA], il quale, se aveva confermato il movente di faida, non aveva, comunque, fornito specifici elementi a carico dei due imputati, valutazione rispetto alla quale il ricorrente non ha proposto alcuna censura. 3. I motivi primo e secondo convergono nella censura, sotto il profilo motivazionale, del giudizio assolutorio formulato dal giudice di appello, e vanno, perciò, esaminati congiuntamente. Invero, questi motivi, relativi, il primo, alla valutazione dei dichiaranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, il secondo, alla valutazione delle modalità del fatto, colgono due diversi momenti della motivazione della sentenza impugnata, ma finiscono per risultare generici rispetto alle argomentazioni valorizzate in termini decisivi dal giudice per giustificare l'esito assolutorio. 3.1. Il secondo motivo censura l'accertamento secondo il quale l'omicidio Bagalà sarebbe frutto di deliberazione estemporanea, non preordinata, e non sarebbe stato deciso "nel contesto di faida". Il motivo evidenzia profili di contraddittorietà della motivazione, ma relativi ad aspetti che rimangono marginali nella giustificazione della decisione. E' vero che la sentenza di appello, alle pagine 90-94, argomenta nel senso che si tratterebbe di omicidio deciso con modalità estemporanee, privo di una attività preordinata e, dunque, estraneo al contesto di faida, all'epoca in atto.Argomentazioni che lo stesso giudice di appello, alla pagina 94, definisce caratterizzate da "passaggi congetturali", quindi non fedelmente ancorati ai dati probatori. Peraltro, si tratta di rilievi che la sentenza mette da parte nel momento in cui, alla pagina 98, riconosce che residuano "soltanto elementi probatori in punto di causale del delitto" - riprendendo quanto scritto alla pagina 89, laddove ha sostenuto che a carico di [OSCURATO:PERSONA] vi era il dato indiziario costituito dal movente "forte" - e fonda l'assoluzione, in definitiva, sul giudizio di non attendibilità delle chiamate in reità provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: "Tanto meno le stesse si prestano ad essere utilizzate quali elementi indiziari non essendovi certezza sul contenuto della prova che esprimono". Il motivo, dunque, risulta generico in quanto si concentra su un passaggio motivazionale, pur esteso, privo di decisività nel giudizio formulato, senza peraltro essere in grado di offrire elementi decisori per riferire il movente al solo [OSCURATO:PERSONA] in funzione individualizzante per la sua esclusiva posizione e non per altri suoi congiunti. 3.2. Il primo motivo, denunciando la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., censura la motivazione del giudizio valutativo sulle dichiarazioni accusatorie provenienti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetti indagati di reati connessi. 3.2.1. E' stato precisato (Sez. 1, 20.10.2016, Pecorelli, Rv. 271294) che la inosservanza delle regole di valutazione della prova stabilite dall'art. 192 cod. proc. pen. non dà luogo ad un autonomo vizio censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, lett. B e C, cod. proc. pen. - non trattandosi di norma penale sostanziale né di norma processuale sanzionata a pena di nullità o inutilizzabilità -, bensì a difetto di motivazione, denunciabile, ai sensi dell'art. 606, lett. E, cod. proc. pen., ove sia riscontrabile manifesta illogicità, assenza o contraddittorietà della motivazione. In particolare, l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. detta un criterio legale di valutazione della prova dichiarativa, proveniente da coimputato o imputato di reato connesso, criterio la cui inosservanza, ove riguardi prova dichiarativa decisiva nel giudizio, determina manifesta illogicità delle argomentazioni poste a sostegno della decisione. La giurisprudenza ha precisato che detto criterio legale di valutazione della prova dichiarativa, proveniente da coimputato o imputato in procedimento connesso, richiede sia posta particolare attenzione nel vaglio di attendibilità della prova dichiarativa, sia sotto il profilo soggettivo che a quello oggettivo, e vengano individuati altri elementi di prova, esterni alla fonte dichiarativa, dotati di valenza individualizzante con riferimento al soggetto accusato e al fatto addebitato. Si tratta di tre aspetti che vengono variamente denominati sotto il profilo lessicale: credibilità soggettiva ovvero attendibilità intrinseca soggettiva, attendibilità oggettiva ovvero attendibilità intrinseca oggettiva, attendibilità estrinseca ovvero riscontri esterni. Quanto al contenuto, è consolidato (Sez. Un. 21.10.1992, Marino, Rv. 192465) l'orientamento che ha distinto il profilo soggettivo - inerente la persona del dichiarante, la sua personalità, i suoi rapporti con l'accusato, i motivi che l'hanno indotto alla collaborazione - da quello oggettivo - relativo al contenuto dichiarativo sotto il profilo, interno, della ricchezza di dettagli, della coerenza, precisione, spontaneità, costanza ed, esterno, della adeguatezza rispetto a quanto risulta ali unde Il terzo, necessario, elemento è costituito dai riscontri specifici dell'accusa formulata: qualsiasi elemento probatorio, anche indiretto, che, provenendo da una fonte diversa dal dichiarante, dia conferma alla specifica accusa mossa al soggetto incolpato. Dunque, con riferimento al rapporto tra l'apporto dichiarativo in esame e gli elementi probatori desumibili da diverse fonti di prova, si distingue tra elementi che possono genericamente riscontrare il racconto del dichiarante, così da contribuire a fondarne un positivo giudizio di attendibilità oggettiva, ed elementi che, pur non dando prova del fatto, costituiscano una specifica conferma "esterna" dell'accusa con riferimento al soggetto incolpato. La chiara distinzione dei tre livelli della valutazione di questa, particolare, prova dichiarativa non significa la formulazione di tre autonomi e distinti giudizi (Sez. Un. 29.11.2012, Aquilina). Non v'è dubbio, infatti, che un profilo soggettivo non del tutto positivo non preclude un complessivo giudizio positivo, laddove gli aspetti inerenti al contenuto dichiarativo, e le conferme che lo stesso riceve aliunde, siano tali da fondarlo adeguatamente. Comunque, va ribadita l'autonomia concettuale delle due valutazioni che il giudice deve compiere: l'una, sulle dichiarazioni, l'altra, sui riscontri. Il passaggio valutativo relativo alla credibilità soggettiva e la attendibilità oggettiva concorre a formare la valutazione circa la veridicità (corrispondenza alla realtà effettiva) delle dichiarazioni rese, e quindi, nell'ambito di tale complessivo giudizio, è possibile riconoscere la particolare rilevanza di taluni aspetti - concernenti la valutazione circa l'attendibilità soggettiva ovvero quella intrinseca alle dichiarazioni - e ritenerla tale da compensare altri elementi di segno contrario.Distinto è il giudizio sui riscontri, che concerne la verifica se vi sono altri elementi di prova, aventi fonte autonoma (esterni) rispetto alla prova dichiarativa che necessita di riscontro, che diano conferma della specifica accusa proveniente dal dichiarante (riscontro individualizzante). 3.2.2. La censura riguarda, da una parte, il giudizio sui riscontri e, dall'altra, il giudizio di non attendibilità delle menzionate prove dichiarative. Sotto il primo profilo, il ricorrente evidenzia come il riscontro non deve riguardare "ogni singola circostanza riferita da un collaboratore", bensì deve essere "pertinente al fatto da provare", ed argomenta che l'accusa formulata da [OSCURATO:PERSONA] - secondo il quale, atteso il contenuto del dialogo cui ha assistito, [OSCURATO:PERSONA] è mandante e [OSCURATO:PERSONA] esecutore dell'omicidio Bagalà - è adeguatamente riscontrata dalla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], che, pur riferendo di dialogo del tutto distinto, accusa, sulla base delle confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di essere un esecutore dell'omicidio. Il motivo censura anche il giudizio che nega alle dichiarazioni dei due collaboratori "natura indiziaria", citando in maniera pertinente i'due passaggi che il giudice di appello, alla pagina 89, dedica alla valutazione del contenuto dichiarativo, sostenendo che il secondo giudice ad esso sarebbe giunto "apoditticamente" ovvero "aprioristicamente", dunque senza una effettiva motivazione. Anche questo motivo si risolve in una censura generica rispetto alla decisiva argomentazione posta dal secondo giudice a fondamento della pronuncia assolutoria. Se è vero che la sentenza ha passaggi, quanto meno, frutto di equivoci almeno lessicali, laddove, alla pagina 88, afferma che la prova dichiarativa disponibile presenta "mancanza di certezza del dato storico raccontato dalle fonti poiché non sono rinvenibili riscontri esterni alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia", comunque è palese che il secondo giudice, proprio nel passaggio motivazionale riportato dal ricorrente, ha formulato un giudizio di non attendibilità e di non univoco significato dimostrativo di ciascuna prova dichiarativa, giudizio che, come già si è cercato di precisare, precede il giudizio sui riscontri esterni. La fondamentale, e decisiva, censura proposta col primo motivo di ricorso riguarda la motivazione di detto giudizio, motivazione che il ricorrente ritiene assente o solo apparente. Il ricorrente, peraltro, nel formulare la censura si ferma al passaggio di pagina 89, senza confrontarsi con quanto motiva la sentenza alle pagine 95 e seguenti, dove si dà contezza delle ragioni che hanno indotto la Corte di assise di 8 A2- appello a ritenere le dichiarazioni dei due collaboratori non concludenti come elemento di prova di accusa. Quanto alla dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], il secondo giudice ha evidenziato che, in realtà, era incerta, e dunque, non provata l'epoca del riferito colloquio, indicata con riferimento al periodo pre natalizio 2012 e all'epoca del furto di una certa autovettura, dati tra loro incompatibili, trattandosi di furto avvenuto nel febbraio 2012. Dall'incerta collocazione cronologica del dialogo consegue l'incerto, e dunque non provato, riferimento dello stesso all'omicidio Bagalà, che i colloquianti non avevano esplicitato. La dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], invece, è precisa nel riferimento all'omicidio Bagalà ed anche nel dato cronologico, trattandosi di confidenza ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] in un periodo di comune detenzione, ma generica nel riferimento all'imputato [OSCURATO:PERSONA], avendo il confidente accusato se stesso, e non [OSCURATO:PERSONA], e altro soggetto inteso "nipote", qualifica parentale attribuibile a [OSCURATO:PERSONA], ma non solo. akx. Resta dunque che, anche a voler valorizzare la causale del delitto, ttuna indubbia incertezza, che il ricorso non riesce a superare, sulla possibilità di riferire le notizie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] all'omicidio di Bagalà ed alle persone dei due attuali imputati. A fronte di tali passaggi motivazionali, che sono
Sentenza Cassazione n. 33436/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris