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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 marzo 2026

Cassazione n. 33200/2026

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nale di Tarantocon ordinanza del 02/03/2026nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Antonante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte dell’Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiestodichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diTaranto;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 17 gennaio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Taranto ha dichiarato la propria incompetenza sull’istanzaproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria della struttura “[OSCURATO:PERSONA]” adibita ar.s.a. per anziani, ubicata in Monteparano, sottoposta a sequestro preventivoimpeditivo e finalizzato alla confisca con decreto del 12 febbraio 2018 nelprocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], già amministratore unico e legalerappresentante della società, e altri.La società instante, premesso di essere proprietaria anche di altrocomplesso immobiliare in Manduria, ove era esercitata attività d’impresa inregime di convenzione col servizio sanitario nazionale, e di aver ricevuto unamanifestazione di interesse all’acquisto del 100% delle quote sociali, unitamenteal complesso immobiliare e aziendale libero da vincoli in Manduria, chiedeva diessere autorizzata a dare esecuzione a un progetto di scissione parzialeproporzionale, con contestuale costituzione di una nuova società, cui sarebbestata conferita la struttura sequestrata in Monteparano, fermo restando il vincologiudiziario.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, rilevato chel’operazione negoziale integrava un atto di disposizione del bene sottoposto avincolo, ha disposto la trasmissione dell’istanza al Tribunale di Taranto,argomentando che sull’applicazione, sulla revoca e sulla modifica delle modalitàesecutive della misura reale è competente il giudice che procede, in analogia conquanto previsto per le misure cautelari personali dagli artt. 279 cod. proc. pen. e91 disp. att. cod. proc. pen., là dove il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminarimantiene la competenza limitatamente alle attività gestorie dei beni insequestro.2.

Il Tribunale di Taranto con ordinanza del 2 marzo 2026 ha sollevatoconflitto, inquadrando l’operazione nel novero degli atti di gestione dei beni insequestro, non incidenti sulla permanenza e sulle modalità esecutive dellamisura cautelare reale, la cui autorizzazione rientra, ai sensi dell’art. 104-bisdisp. att. cod. proc. pen., nell’alveo della competenza del giudice che ha emessoil provvedimento impositivo del vincolo.3.

Con conclusioni scritte l’Avvocato generale ha chiesto che sia dichiarata lacompetenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto.4.

Con memoria del 12 giugno 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensored’ufficio dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], ha aderito alle conclusioni dell’Avvocatogenerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Occorre preliminarmente dichiarare l’ammissibilità del conflitto dicompetenza, in quanto due organi giurisdizionali, il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Taranto e il Tribunale di Taranto, hanno ricusato lacognizione sulla medesima questione loro deferita, determinando una situazionedi stasi processuali che questa Corte è chiamata a dirimere.2.

Tanto premesso, il conflitto negativo va risolto dichiarando la competenzaa provvedere sull’istanza autorizzatoria del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Taranto.Nel caso di sequestro preventivo di un complesso produttivo, di cui sianecessario assicurare l’amministrazione, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 104bis cod. proc. pen. trovano applicazione le disposizioni del Libro I, titolo III, deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, nellaparte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, deicompiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni, mentre, ai sensi delsuccessivo comma 1-ter, i compiti del giudice delegato alla procedura sonosvolti, durante l’intera pendenza del procedimento, dal giudice che ha emesso ildecreto di sequestro: come chiarito da questa Corte, tali disposizioni hannoportato a compimento il processo di omologazione della gestione dei benisottoposti a misura cautelare reale e a misure di prevenzione, in modo daottimizzare operazioni, talvolta estremamente complesse, «concentrando lerelative competenze in capo a un unico organo giudiziario, il quale, avendocognizione diretta delle vicende che li hanno riguardati, è in grado di assumere,in una prospettiva di non dispersione delle conoscenze e in definitiva di miglioreefficienza delle pratiche gestorie, le iniziative più efficaci per la tutela delpatrimonio, in particolare quando vengano in rilievo beni aziendali» (così, inparte motiva, Sez. 1, n. 56412 del 03/05/2018, Tribunale Roma, Rv. 274868 –01, che ha sancito il principio secondo cui «In tema di sequestro preventivo, aseguito dell'introduzione, nell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., del comma1-ter, ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, competente a decidere sullemodifiche al regime di amministrazione dei beni sottoposti a vincolo è, anchedurante la pendenza del processo, il giudice che ha emesso il provvedimento»)L’operazione negoziale, cui afferisce l’invocata autorizzazione, sebbenedetermini un mutamento nella titolarità del bene, non incide sul mantenimento esull’estensione del vincolo cautelare, rientrando piuttosto tra gli atti distraordinaria amministrazione sui beni in sequestro per i quali, in materia dimisure di prevenzione patrimoniali, l’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011prescrive l’autorizzazione scritta del giudice delegato.Trattandosi di questione concernente il regime di amministrazione dei benisottoposti a vincolo, non trova applicazione la regola generale sancita dall’art.279 cod. proc. pen., a tenore della quale sulla richiesta di modifica delleprecedenti statuizioni assunte in materia cautelare è chiamato a decidere ilgiudice che procede, ma la competenza, in ossequio al comma 1-ter dell'art.104-bis disp. att. cod. proc. pen., si radica in capo al giudice per le indaginipreliminari che ha emesso il provvedimento genetico.3.

Va pertanto disposta la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso.

P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Taranto, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nale di Tarantocon ordinanza del 02/03/2026nel procedimento a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Antonante [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte dell’Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiestodichiararsi la competenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale diTaranto;letta la memoria dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 17 gennaio 2026 il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminaridel Tribunale di Taranto ha dichiarato la propria incompetenza sull’istanzaproposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria della struttura “[OSCURATO:PERSONA]” adibita ar.s.a. per anziani, ubicata in Monteparano, sottoposta a sequestro preventivoimpeditivo e finalizzato alla confisca con decreto del 12 febbraio 2018 nelprocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], già amministratore unico e legalerappresentante della società, e altri.La società instante, premesso di essere proprietaria anche di altrocomplesso immobiliare in Manduria, ove era esercitata attività d’impresa inregime di convenzione col servizio sanitario nazionale, e di aver ricevuto unamanifestazione di interesse all’acquisto del 100% delle quote sociali, unitamenteal complesso immobiliare e aziendale libero da vincoli in Manduria, chiedeva diessere autorizzata a dare esecuzione a un progetto di scissione parzialeproporzionale, con contestuale costituzione di una nuova società, cui sarebbestata conferita la struttura sequestrata in Monteparano, fermo restando il vincologiudiziario.[OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto, rilevato chel’operazione negoziale integrava un atto di disposizione del bene sottoposto avincolo, ha disposto la trasmissione dell’istanza al Tribunale di Taranto,argomentando che sull’applicazione, sulla revoca e sulla modifica delle modalitàesecutive della misura reale è competente il giudice che procede, in analogia conquanto previsto per le misure cautelari personali dagli artt. 279 cod. proc. pen. e91 disp. att. cod. proc. pen., là dove il [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminarimantiene la competenza limitatamente alle attività gestorie dei beni insequestro.2. Il Tribunale di Taranto con ordinanza del 2 marzo 2026 ha sollevatoconflitto, inquadrando l’operazione nel novero degli atti di gestione dei beni insequestro, non incidenti sulla permanenza e sulle modalità esecutive dellamisura cautelare reale, la cui autorizzazione rientra, ai sensi dell’art. 104-bisdisp. att. cod. proc. pen., nell’alveo della competenza del giudice che ha emessoil provvedimento impositivo del vincolo.3. Con conclusioni scritte l’Avvocato generale ha chiesto che sia dichiarata lacompetenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto.4. Con memoria del 12 giugno 2026 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensored’ufficio dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], ha aderito alle conclusioni dell’Avvocatogenerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Occorre preliminarmente dichiarare l’ammissibilità del conflitto dicompetenza, in quanto due organi giurisdizionali, il [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Taranto e il Tribunale di Taranto, hanno ricusato lacognizione sulla medesima questione loro deferita, determinando una situazionedi stasi processuali che questa Corte è chiamata a dirimere.2. Tanto premesso, il conflitto negativo va risolto dichiarando la competenzaa provvedere sull’istanza autorizzatoria del [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari delTribunale di Taranto.Nel caso di sequestro preventivo di un complesso produttivo, di cui sianecessario assicurare l’amministrazione, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 104bis cod. proc. pen. trovano applicazione le disposizioni del Libro I, titolo III, deldecreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, nellaparte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, deicompiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni, mentre, ai sensi delsuccessivo comma 1-ter, i compiti del giudice delegato alla procedura sonosvolti, durante l’intera pendenza del procedimento, dal giudice che ha emesso ildecreto di sequestro: come chiarito da questa Corte, tali disposizioni hannoportato a compimento il processo di omologazione della gestione dei benisottoposti a misura cautelare reale e a misure di prevenzione, in modo daottimizzare operazioni, talvolta estremamente complesse, «concentrando lerelative competenze in capo a un unico organo giudiziario, il quale, avendocognizione diretta delle vicende che li hanno riguardati, è in grado di assumere,in una prospettiva di non dispersione delle conoscenze e in definitiva di miglioreefficienza delle pratiche gestorie, le iniziative più efficaci per la tutela delpatrimonio, in particolare quando vengano in rilievo beni aziendali» (così, inparte motiva, Sez. 1, n. 56412 del 03/05/2018, Tribunale Roma, Rv. 274868 –01, che ha sancito il principio secondo cui «In tema di sequestro preventivo, aseguito dell'introduzione, nell'art. 104-bis disp. att. cod. proc. pen., del comma1-ter, ad opera della legge 17 ottobre 2017, n. 161, competente a decidere sullemodifiche al regime di amministrazione dei beni sottoposti a vincolo è, anchedurante la pendenza del processo, il giudice che ha emesso il provvedimento»)L’operazione negoziale, cui afferisce l’invocata autorizzazione, sebbenedetermini un mutamento nella titolarità del bene, non incide sul mantenimento esull’estensione del vincolo cautelare, rientrando piuttosto tra gli atti distraordinaria amministrazione sui beni in sequestro per i quali, in materia dimisure di prevenzione patrimoniali, l’art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 159 del 2011prescrive l’autorizzazione scritta del giudice delegato.Trattandosi di questione concernente il regime di amministrazione dei benisottoposti a vincolo, non trova applicazione la regola generale sancita dall’art.279 cod. proc. pen., a tenore della quale sulla richiesta di modifica delleprecedenti statuizioni assunte in materia cautelare è chiamato a decidere ilgiudice che procede, ma la competenza, in ossequio al comma 1-ter dell'art.104-bis disp. att. cod. proc. pen., si radica in capo al giudice per le indaginipreliminari che ha emesso il provvedimento genetico.3. Va pertanto disposta la trasmissione degli atti al [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Taranto per l’ulteriore corso. P.Q.MDecidendo sul conflitto, dichiara la competenza del [OSCURATO:PERSONA] per le indaginipreliminari del Tribunale di Taranto, cui dispone trasmettersi gli atti.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA]
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