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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 02877/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6637/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di rappresentante legale protempore della [OSCURATO:PERSONA] non riconosciuta) rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. avverso SENTENZA di COMM.TRIB.

REG. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A CUSA n. 5085 / 04 /20 20 pronunciata il 14/09/2020e depositata il 2 8 / 09 /20 20 , con riferimento a ll’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione.

Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 05/12/2024,con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che per l’avviso di accertamento oggetto di causa l’altro coobbligato in solido (ASD [OSCURATO:PERSONA]) ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 1 L. n. 197/2022, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, e che per l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] di Siracusa la stessa la domanda è risultata regolare, ai sensi dell’art. 1 , commi 186 - 203 , L . n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 30/01/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6637/2021R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE rappresentatae difesa dall’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA] (in qualità di rappresentante legale protempore della [OSCURATO:PERSONA] non riconosciuta) rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]. avverso SENTENZA di COMM.TRIB. REG. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] A CUSA n. 5085 / 04 /20 20 pronunciata il 14/09/2020e depositata il 2 8 / 09 /20 20 , con riferimento a ll’atto impositiv o ogget t o del ricorso per Cassazione. Vista la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere datata 05/12/2024,con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato dà atto che per l’avviso di accertamento oggetto di causa l’altro coobbligato in solido (ASD [OSCURATO:PERSONA]) ha presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell’art. 1 L. n. 197/2022, provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, e che per l’Agenzia delle Entrate -[OSCURATO:PERSONA] di Siracusa la stessa la domanda è risultata regolare, ai sensi dell’art. 1 , commi 186 - 203 , L . n. 197/2022; che, pertanto, ai sensi del comma 198 dell’art. 1 cit., il processo si èestinto, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art. 391 cod. proc. civ; che, ai sensi dell’ultimo periodo del predetto comma 198, le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma, 30/01/202
Decreto Cassazione n. 02877/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris