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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 1963

Cassazione n. 41348/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/12/1963 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 20.9.2016 dal Tribunale di Torino, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati riuniti di evasione e, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di 13 mesi di reclusione.

Ne chiede l'annullamento per: 1) violazione dell'art. 99 cod. pen. per mancata valutazione della risalenza e dell'eterogeneità dei precedenti penali; 2) mancanza di motivazione e violazione dell'art. 131-bis cod. pen, la cui applicazione era stata richiesta in considerazione della particolare tenuità del fatto.

Il ricorso è inammissibile genericità e manifesta infondatezza dei motivi a fronte della piana motivazione resa in sentenza, laddove si ritiene sussistente la recidiva reiterata e infraquinquennale sia in ragione dei plurimi, gravi e non remoti precedenti dell'imputato (risalendo al quinquennio precedente i reati in esame), sia della reiterazione della condotta di violazione delle prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare, coerentemente ritenute espressive di una radicata e perdurante pericolosità, meritevole di aggravio sanzionatorio.

Il riferimento alla reiterazione del reato consente di ritenere implicitamente esclusa la particolare tenuità del fatto a fronte di una condotta ripetuta in un breve arco temporale, che ne esclude l'occasionalità e la minima offensività ed integra il presupposto ostativo del comportamento abituale (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347).

All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/12/1963 avverso la sentenza del 08/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza emessa in data 20.9.2016 dal Tribunale di Torino, che aveva dichiarato l'imputato colpevole dei reati riuniti di evasione e, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva contestata, lo aveva condannato alla pena di 13 mesi di reclusione. Ne chiede l'annullamento per: 1) violazione dell'art. 99 cod. pen. per mancata valutazione della risalenza e dell'eterogeneità dei precedenti penali; 2) mancanza di motivazione e violazione dell'art. 131-bis cod. pen, la cui applicazione era stata richiesta in considerazione della particolare tenuità del fatto. Il ricorso è inammissibile genericità e manifesta infondatezza dei motivi a fronte della piana motivazione resa in sentenza, laddove si ritiene sussistente la recidiva reiterata e infraquinquennale sia in ragione dei plurimi, gravi e non remoti precedenti dell'imputato (risalendo al quinquennio precedente i reati in esame), sia della reiterazione della condotta di violazione delle prescrizioni connesse alla detenzione domiciliare, coerentemente ritenute espressive di una radicata e perdurante pericolosità, meritevole di aggravio sanzionatorio. Il riferimento alla reiterazione del reato consente di ritenere implicitamente esclusa la particolare tenuità del fatto a fronte di una condotta ripetuta in un breve arco temporale, che ne esclude l'occasionalità e la minima offensività ed integra il presupposto ostativo del comportamento abituale (Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Rv. 278347). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, il 30 settembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] stensore Il
Sentenza Cassazione n. 41348/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris