CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 1963
Cassazione n. 11412/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/12/1963 avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdat(3-a V444C udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ~17 FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso affidato al difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] ricorre averso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Palermo ha dichiarato inammissibile l'appello per intempestività. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla rilevata intempestività del gravame. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché tardivo. 4. Deve in proposito rilevarsi che la sentenza della Corte di appello di Palermo, intervenuta 19 maggio 2022, è stata depositata, in assenza di ogni indicazione circa i termini di deposito, il 25 maggio successivo, entro i quindici giorni ex art. 544 comma 2, cod. proc. pen.; dal 3 giugno 2022 decorrevano i trenta giorni previsti dall'art. 585, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. c), cod. proc. pen.. Circostanza che, alla luce del proposto ricorso depositato presso il 6 luglio 2022, giorno feriale, determina la tardività dell'impugnazione che sarebbe dovuta intervenire entro il 4 luglio 2022. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i