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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 33433/2023

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e SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale con annullamento con rinvio della sentenza impugnata. uditi i difensori Il difensore presente per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la conferma della sentenza impugnata.

Deposita in udienza conclusioni scritte e nota spese.

Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] chiede che venga dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso del Proc.

Gen.

Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] chiede che venga dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso del Proc.

Gen.

Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiede che, in merito al capo 3 dell'imputazione, venga dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso presentato dal Procuratore Generale di Firenze; in merito al capo 4 dell'imputazione, chiede che venga dichiarata la sopravvenuta improcedibilità del reato, escludendo che la costituzione di parte civile equivalga alla querela come condizione di procedibilità; in subordine chiede che venga dichiarata la prescrizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata

1.1. Con la sentenza del 18 ottobre 2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di condanna inflitta dal Tribunale di Firenze il 7 ottobre 2019: - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 loro ascritti ai capi 1 e 2 dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato, e [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo 3 ex artt. 48 cod. pen., 2 d.lgs. n.74 del 2000 perché il fatto non sussiste; - ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 4, ex artt. 640, 61, n.7 e 11, cod. pen., in 9 mesi di reclusione ed C 600 di multa; - ha revocato le pene accessorie; - ha rideterminato l'entità della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita in relazione al capo 4.

1.2. Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di legale rappresentante ed amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. , al fine di fare evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA] fino al 18 giugno 2015 e di fatto fino al luglio 2015, avrebbero emesso due fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (segnatamente, studi di fattibilità commerciale di area in realtà non avvenuti): la n.1 del 16 giugno 2016 della [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 20.000 più Iva per 4.400 euro (capo 1), pagata dalla [OSCURATO:SOCIETA] il 17 giugno 2015; la n. 202 del 30 giugno 2015, emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 140.000 più Iva per 30.800 euro (capo 2), pagata dalla [OSCURATO:SOCIETA] il 21 luglio 2015.

Al capo 3 è ascritto a [OSCURATO:PERSONA] il reato ex artt. 48 cod. pen., 2 d.lgs. n.74 del 2000 per avere, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al giugno 2015, agendo poi quale ideatore e mandante e amministratore di fatto fino al 21 luglio 2015, indotto in errore il nuovo amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], nelle funzioni dal 18 giugno 2015, sulla veridicità delle due fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui ai capi 1 e 2, il quale poi presentò la dichiarazione dei redditi 2016, relativa all'annualità 2015, utilizzando le due fatture suindicate indicando elementi passivi fittizi.

Al capo 4 è ascritto a [OSCURATO:PERSONA] il reato ex artt. 640, 61, n. 7 e 11, cod. pen. perché, agendo quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 18 giugno 2015, data nella quale presentò le dimissioni e fu nominato nuovo Presidente del consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], abusando di tale carica anche dopo le dimissioni, agendo quale ideatore ed autore materiale, pose in essere i seguenti artifizi e raggiri: - si accordò con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità prima indicate, affinché emettessero mediante la [OSCURATO:SOCIETA]. la fattura n. 202 del 30 giugno 2015 relativa ad uno studio di fattibilità in realtà non effettuato; - ricevette via mail all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] la terza ed ultima versione della fattura da [OSCURATO:PERSONA], il 6 luglio 2015, dopo aver ricevuto una prima versione il 29 giugno 2015, dell'importo inferiore pari a 100.000 euro e con oggetto parzialmente diverso ed in cui si indicava la consegna della documentazione brevi manu ad un incaricato, ed il 30 giugno 2015, sempre con importo inferiore ed in cui si rappresentava l'incarico effettuato il 20 gennaio 2015 e consegnato il 30 maggio 2015; - nell'avere il 6 luglio 2015, ricevuta la fattura per l'operazione inesistente, nonostante non fosse più il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., girato la fattura de quo insieme ad altre dal suo indirizzo [OSCURATO:EMAIL] a quello [OSCURATO:EMAIL], riferito a [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale del gruppo Kering del quale la [OSCURATO:SOCIETA]. faceva parte, chiedendone il pagamento urgente; - nell'avere ottenuto, inducendo in errore [OSCURATO:PERSONA] sulla veridicità della fattura n.202, che quest'ultimo ne chiedesse il pagamento con urgenza con mail del 10 luglio 2015 al tesoriere della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA].

La fattura fu, poi, pagata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. il 21 luglio 2015. [OSCURATO:PERSONA], in tal modo, indusse in errore il Presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] sulla veridicità della fattura n.202, il quale ne autorizzò il pagamento e procurò un ingiusto profitto a Laura o Bovoli e [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità prima indicate, con pari danno per la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentò, poi, il ravvedimento operoso, modificando le dichiarazioni presentate, una volta accertato che le fatture non trovavano riscontro nella documentazione societaria quanto all'attività svolta.

1.3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze e [OSCURATO:PERSONA].

2. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze

2.1. Con il primo motivo, relativo all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 1 e 2, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 quanto all'elemento soggettivo del reato.

Dopo aver sintetizzato la motivazione della sentenza di primo grado e riportato quella della Corte di appello - che ha confermato l'inesistenza oggettiva delle prestazioni oggetto delle fatture affermando l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato - si sostiene che l'esclusione del dolo sarebbe erronea per avere la Corte territoriale ritenuto che la finalità dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti fosse extra fiscale e che non vi sarebbe stato alcun interesse comune tra emittente e destinatario delle fatture.

La Corte di appello avrebbe unito tra loro le due distinte ipotesi di reato, ovvero l'emissione e l'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti, e inserito nel dolo, in violazione di legge, il perseguimento esclusivo di una finalità extra fiscale nonché il comune interesse ovvero il collegamento tra emittente e destinatario.

Ritenendo che mediante l'emissione delle fatture gli imputati avrebbero perseguito interessi di tutt'altra natura, indimostrati ma volti ad ottenere una elargizione di denaro senza controprestazione lavorativa, la Corte territoriale avrebbe confuso il dolo con il movente.

Si aggiunge che i due reati possono esistere indipendentemente l'uno dall'altro, poiché il destinatario può non utilizzare le fatture e il reato di emissione è istantaneo e di pericolo astratto.

Quanto al dolo specifico, si precisa che non è richiesto il collegamento o interesse comune tra emittente e destinatario, essendo solo necessario che l'emissione avvenga al fine di consentire l'evasione a terzi, nel senso di rendere possibile l'evasione.

Il fine, secondo la giurisprudenza citata nel ricorso, non deve essere esclusivo, sussistendo il reato anche se l'agente agisce per altri scopi.

L'esistenza di altre motivazioni dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti non escluderebbe, quindi, il dolo del reato ex art. 8, perché «... era ben chiaro che le fatture e i relativi pagamenti sarebbero stati inseriti nelle rispettive contabilità ...» delle società coinvolte nelle operazioni e che la nuova compagine della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata nella possibilità di ottenere una detrazione fiscale che non le spettava, come poi avvenuto, salvo il successivo ravvedimento operoso.

Sussisterebbero, inoltre, le «ipotesi - spia» indicate dalla giurisprudenza, essendo gli imputati titolari di partita Iva e amministratori di diverse società, ed essendo stato accertato che le prestazioni erano inesistenti.

La Corte di appello avrebbe, dunque, deciso in senso contrario alla giurisprudenza citata nel ricorso.

2.2. Si deducono, inoltre, un secondo ed un terzo motivo relativi all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex artt. 48 cod. pen., 2 d.lgs. n.74 del 2000 (capo 3).

2.2.1. Con il primo di essi si deduce il vizio di omessa e manifesta illogicità della motivazione.

Dopo aver riportato parte della sentenza impugnata, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe affermato apoditticamente che l'imputato ebbe ad agire esclusivamente per fini personali, senza spiegare il motivo per cui tale finalità escluderebbe il dolo specifico del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.

Inoltre, la Corte di appello non avrebbe assolto all'obbligo, enucleato dalla giurisprudenza, di motivare in modo puntuale ed adeguato la riforma della condanna in primo grado.

Non sarebbe stato spiegato perché la costruzione accusatoria sia anomala giacché la Corte territoriale si sarebbe limitata a parafrasare il capo di imputazione.

La motivazione sarebbe, poi, manifestamente illogica perché avrebbe ritenuto incompatibile il fine personale con quello di evasione, giungendo a ritenere l'insussistenza del reato.

Non vi sarebbe alcuna incompatibilità logica tra i due intenti: l'intento dell'imputato di ingannare la nuova [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al fine di far pagare le due fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sarebbe compatibile con l'accettazione del rischio che da tale pagamento conseguisse una immissione in contabilità delle due fatture pagate e una conseguente evasione fiscale.

Il dolo specifico del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 sarebbe, infatti, compatibile con il dolo eventuale.

2.2.2. Con il secondo di tali due motivi, sempre relativo all'assoluzione dal reato di cui al capo 3, si deduce il vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione degli artt. 48 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 che sarebbe consistita nel non valutare gli effetti dell'art. 48 cod. pen. sulla presentazione, da parte del contribuente, della dichiarazione fraudolenta.

La dichiarazione della [OSCURATO:SOCIETA]. è stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], nuovo amministratore, in assoluta buona fede; questi avrebbe pagato le due fatture perché tratto in inganno da [OSCURATO:PERSONA] sull'esistenza delle prestazioni rese in favore della società - da qui il reato di truffa, commesso in realtà solo con riferimento alla fattura n.202 del 2015 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - e le avrebbe inserite in contabilità.

La fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è stata contabilizzata quale costo capitalizzato tra le immobilizzazioni nello stato patrimoniale con detrazione della relativa IVA, mentre la fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è stata contabilizzata tra i costi di esercizio fiscalmente deducibile ai fini delle imposte dirette con conseguente evasione fiscale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato la dichiarazione dei redditi della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., relativa all'anno di imposta 2015 in buona fede, mancando il dolo richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, e ritenendo che le fatture fossero regolari, ingannato in tal senso da [OSCURATO:PERSONA].

Il dolo, nella impostazione accusatoria, è stato imputato ai sensi dell'art. 48 cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultimo aveva fatto emettere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le due fatture, e le aveva fatte pagare alla nuova compagine societaria, diventata nel frattempo proprietaria della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., così traendola in errore sulla loro regolarità.

Sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a far entrare nella contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. le due fatture, con la conseguente evasione fiscale, poi effettivamente realizzatasi ma neutralizzata l'anno successivo con il ravvedimento operoso della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a seguito di una verifica interna che aveva accertato l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle due fatture.

Secondo il ricorrente, l'art. 48 cod. pen. si applica anche ai reati a dolo specifico, non condividendosi la tesi espressa da Sez. 6 con la sentenza n. 54536 del 2016 che ha escluso l'applicabilità dell'art. 48 cod. pen. al reato ex art. 323 cod. pen. caratterizzato dal dolo intenzionale.

Premessa la compatibilità del dolo eventuale con il dolo specifico, si sostiene che la Corte di appello di Firenze non avrebbe valutato se il dolo del delitto ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 fosse imputabile a [OSCURATO:PERSONA] quale autore mediato.

L'errore di diritto compiuto dalla Corte di appello sarebbe consistito nell'aver escluso la sussistenza del reato sull'assunto che non possa essere stato commesso né da [OSCURATO:PERSONA] perché in buona fede né da [OSCURATO:PERSONA]Agostino perché animato da finalità puramente personali, ovvero quello di ingannare e danneggiare e non certo con l'intento di favorire sotto il profilo fiscale; la Corte territoriale non si sarebbe posto il problema - escludendone l'applicabilità in radice - dell'operatività dell'art. 48 cod. proc. pen. nei reati di falso, fra cui rientrerebbe anche il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché in quelli propri e a dolo specifico. 3.

Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto il capo 4, relativo al reato di truffa, ed i punti della decisione relativi alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi del reato, della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Si chiede di annullare la sentenza impugnata ed in ogni caso, rilevata la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di truffa aggravata, di pronunciare sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità.

3.1. Con il primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione, anche per il travisamento della prova, sulla sussistenza del danno.

Si ricorda che con il quinto motivo di appello si era sostenuto che nessun danno era stato subito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. perché l'importo della fattura numero 202 del 2015 di [OSCURATO:SOCIETA], pari a C 140.000 più Iva, era stato in realtà sostenuto non da [OSCURATO:PERSONA] , acquirente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., bensì dal venditore [OSCURATO:PERSONA], rientrando lo stesso nell'importo dei «debiti verso fornitori» detratto dal prezzo di acquisto della società che si era convenuto rimanesse a carico economico della precedente compagine di [OSCURATO:SOCIETA].

La risposta della Corte di appello (pag. 32), fondata sulla assenza di una disposizione contrattuale in tal senso, non sarebbe dirimente in quanto tra i «debiti verso fornitori» sarebbero state ricomprese anche le prestazioni effettuate ma non fatturate.

La Corte territoriale sarebbe incorsa, inoltre, nel travisamento della prova per omissione in quanto non avrebbe valutato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], già responsabile per l'Italia della [OSCURATO:PERSONA] NV, allegate al ricorso, rese all'udienza del 8 luglio 2019, che dimostrerebbero la tesi difensiva.

3.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri e dell'induzione in errore.

La Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistenti i raggiri in base al silenzio serbato dall'imputato, con argomentazione tuttavia non conferente al caso di specie.

Nel caso de quo, la condotta sarebbe consistita nell'eseguire la procedura per l'inoltro delle fatture, che era verificata da vari uffici dediti al controllo per la decisione sul se pagare le fatture.

Il semplice invio delle fatture non avrebbe obbligato la società al pagamento.

Sul punto si richiamano le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA].

Mancherebbe, poi, l'induzione in errore del dott. [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non avendo avuto il ricorrente alcun rapporto o contatto con quest'ultimo né chiesto il pagamento della fattura, avendo solo il ricorrente inviato la fattura n.202 del 30 giugno 2015, emessa da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per mail il 6 luglio 2015 al dottor [OSCURATO:PERSONA], il quale trasmise la fattura al signor [OSCURATO:PERSONA], responsabile della tesoreria della [OSCURATO:SOCIETA].

La sentenza sarebbe contraria alla giurisprudenza sul reato di truffa riportata nel motivo secondo cui ai fini del reato dovrebbe esservi identità tra il soggetto, indotto in errore, che compia l'atto di disposizione patrimoniale, e il soggetto passivo del danno.

Quanto alla affermazione della sentenza sulla mancanza di diligenza della persona offesa che non escluderebbe il reato, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che verrebbe in rilievo non la diligenza dell'uomo medio ma quella dell'amministratore della società.

Non potrebbe ritenersi indotto in errore il dottor [OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento della sua attività in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avendo egli curato l'acquisizione da parte di Kering.

Nessun artificio o raggiro sarebbe stato attuato dal ricorrente a cui non potrebbe essere imputata l'omissione di controllo.

3.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione con riferimento al principio del ragionevole dubbio che impone la certezza della colpevolezza.

Le prove assunte non supererebbero il ragionevole dubbio sul danno, tenuto conto delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA].

3.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per la violazione dell'art. 61, n. 11, cod. pen. per la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera per essere stato in precedenza il ricorrente l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in violazione anche della giurisprudenza riportata nel motivo.

Si deduce che il ricorrente non svolse alcuna prestazione d'opera verso la persona offesa, acquirente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., essendone invece la controparte contrattuale, con conseguente assenza di affidamento fiduciario.

3.5. Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche.

La motivazione sarebbe apodittica poiché nell'atto di appello sarebbero stati indicati gli elementi di fatto per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche: le modalità della azione, le qualità dell'ingannato, il convincimento dell'indagato sull'obbligo di pagamento e la minima intensità del dolo.

3.6. Con il sesto motivo si deduce la sopravvenuta improcedibilità del reato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett.

O), d.lgs. n.150 del 2022, che ha infatti trasformato il reato di truffa aggravata in reato procedibile a querela, nella specie non presentata nel termine previsto dall'art. 85, comma 1.

4. Il 22 giugno 2023 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato due memorie, di identico contenuto, con cui, ricordate le ragioni dell'assoluzione, e riportate le ragioni del ricorso del Procuratore Generale, si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato, 8 i quanto al vizio di violazione di legge, e perché propone una diversa lettura delle risultanze probatorie, ove si ritenga che il ricorso deduca in sostanza il vizio della motivazione.

5. Il difensore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., costituita parte civile, ha depositato una memoria, datata 28 giugno 2023, relativa al motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si è dedotta la sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela prospettata a seguito delle modifiche introdotte dalla cd. riforma Cartabia.

In tema di eventuale esercizio del diritto di querela conseguente al mutamento del regime di procedibilità intervenuto nelle more del processo, si richiama la giurisprudenza secondo cui la manifestazione di volontà di punizione da parte della persona offesa può essere ravvisata nell'atto di costituzione di parte civile e nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio, tesi ribadita di recente da Sez. 3, con la sentenza del 21 febbraio 2023, n. 16570.

Si chiede, pertanto, di dichiarare l'infondatezza del ricorso anche con specifico riferimento alla sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela, e di confermare integralmente la sentenza impugnata sia con riferimento all'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 4) sia con riferimento alla condanna al risarcimento del danno e delle spese a favore della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le memorie depositate dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 22 giugno 2023 e dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. il 28 giugno 2023 sono inammissibili perché tardive.

1.1. Secondo la giurisprudenza, il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è infatti applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, una volta richiesta la trattazione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, ed emesso il provvedimento presidenziale di trattazione in pubblica udienza, onde la sua inosservanza esime la Corte dall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 02).

1.2. Ciò posto, nella specie le predette memorie avrebbero dovuto essere presentate entro il 21 giugno 2023.

Va, infatti, ricordato che il termine di quindici giorni previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. («Fino a quindici giorni prima dell'udienza ...») è, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, libero, come precisato, tra le altre, da Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01, giacché la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui «quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere», implica che vanno esclusi dal computo il dies a quo nonché il dies ad quem.

2. Sul ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

2.1. Il primo motivo, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 8 d.lgs. n.74 del 2000, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato.

Va anzitutto sottolineato che il motivo di ricorso è stato circoscritto, sia nell'incipit che nel contenuto espositivo dello stesso, alla violazione di legge di cui all'art. 606 lett. b), essendosi essenzialmente lamentata una erronea applicazione dei principi formulati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla lettura dell'art. 8 cit. in particolare con riferimento all'elemento soggettivo dello stesso.

2.1.1. Ciò posto, premesso che nella sentenza di primo grado la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato era del tutto assente, essendo stato operato solo un richiamo astratto ai principi giurisprudenziali senza alcun concreto raffronto degli stessi con gli elementi di prova emersi nel corso del processo, la Corte di appello ha richiamato, alle pagg.29-31, in termini del tutto corretti, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, da un lato, il dolo specifico di evasione, necessario per la configurabilità del delitto del quo, può anche non essere esclusivo, bensì anche solo concorrere anche con altre finalità di natura diversa (v., segnatamente, il periodo posto tra la fine di pag.29 e l'inizio di pag.30) e, dall'altro, lo stesso è configurabile anche laddove l'emissione di fatture sia destinata a coprire l'erogazione di somme di denaro in esecuzione di accordi corruttivi o altrimenti illeciti ove le parti si siano comunque rappresentate, «con sufficiente chiarezza e precisione, anche i benefici di tipo fiscale derivanti dall'emissione della fattura non corrispondente a prestazioni realmente effettuate» (v. primo periodo di pag.31).

Sennonché, subito dopo, la stessa sentenza ha poi motivatamente ritenuto che gli elementi emersi in giudizio si siano rivelati indicativi di una articolazione fattuale non compatibile con tale ultima rappresentazione ed anzi indicativa del perseguimento di una finalità «esclusivamente di tipo extrafiscale» (vedi secondo periodo di pag.30).

I giudici della Corte fiorentina hanno infatti valorizzato a tal fine la mancanza dell'interesse, da parte degli imputati, a favorire l'evasione delle imposte da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., le cui quote erano state cedute, o erano in corso di cessione, da Dagostino alla Kering e, corrispondentemente, che il gruppo dirigente di provenienza Kering (ovvero il gruppo destinato in ultima analisi ad utilizzare le fatture emesse) sia rimasto del tutto estraneo ai fatti non essendo emerso alcun contatto attinente a tali operazioni e alle relative fatture, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da una parte, e il nuovo organo amministrativo della Kering, dall'altra.

Da qui, dunque, la conclusione, motivata, e la cui congruità logica il ricorso non ha per nulla «attaccato», della ritenuta sussistenza della esclusiva natura extrafiscale del dolo, tale da comportare, secondo gli stessi principi giurisprudenziali puntualmente ricordati dai giudici, la mancanza del dolo specifico di evasione necessario per la sussistenza del reato.

Né appare corretta l'impostazione del ricorso secondo cui la sentenza avrebbe surrettiziamente introdotto l'elemento del «collegamento» tra emittente e destinatario della fattura quale componente determinante della struttura del dolo del reato; in realtà, al netto dell'ovvia considerazione, peraltro qui non rilevante né in un senso né nell'altro, che la condotta di emissione di una fattura comporta, di necessità, un destinatario della stessa, un tale elemento è stato unicamente valorizzato dalla sentenza impugnata sotto il profilo probatorio del dolo, operazione, questa, non solo non censurabile in questa sede, ma sicuramente fisiologica e legittima ove si consideri che la prova del dolo, quale fattore interno e soggettivo, non può che essere tratta, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dalle caratteristiche estrinseche della condotta criminosa nonché dalle modalità dei fatti.

Va, infatti, ribadito il principio, affermato da Sez. 6, n. 16465 del 06/04/2011, Monghini, Rv. 250007, secondo cui, in tema di dolo, la prova della volontà della commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione.

La prova del dolo si ricava essenzialmente dagli elementi obiettivi del fatto, dalle concrete manifestazioni della condotta.

In altri termini, dunque, l'individuazione o meno di un collegamento tra gli emittenti le fatture e l'utilizzatore delle stesse, effettuata dalla Corte di appello, non è operazione effettuata in violazione di legge, ma è derivata dalla necessità di verificare la acquisita prova del fatto descritto nel capo di imputazione che ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di aver agito «al fine di fare evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.».

Dunque, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso con cui si è articolato unicamente il vizio di violazione di legge, la Corte di appello ha correttamente interpretato la norma spiegando perché sia mancata la prova della necessaria finalità, anche solo concorrente, di natura fiscale, connotante la condotta di emissione di fatture di cui ali'art.8 d.lgs. n.74 del 2000.

Del resto, la Corte d'Appello non ha potuto non tener conto delle peculiarità della vicenda in cui: - il pagamento delle due fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è avvenuto in assenza di qualunque rapporto con la nuova compagine proprietaria della [OSCURATO:SOCIETA].„ cioè con il soggetto giuridico che avrebbe potuto conseguire il vantaggio fiscale dall'utilizzazione delle fatture per le operazioni inesistenti; - tutti i rapporti per la emissione delle fatture per operazioni inesistenti sono stati tenuti con [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] il quale, però, ha agito non per favorire tale società ma per procurarle un danno commettendo la truffa contestata al capo 4, al solo [OSCURATO:PERSONA], ai danni della [OSCURATO:SOCIETA], dopo le modifiche degli assetti societari; - l'utilizzatore delle fatture è risultato essere un soggetto inconsapevole dell'oggettiva inesistenza delie fatture.

2.2. Quanto poi alla giurisprudenza citata nel ricorso, e ai riferimenti effettuati dal Procuratore Generale nelia discussione odierna, deve ribadirsi che il dolo specifico del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 non è certo un dolus in re ipsa, posto che la legge prevede esplicitamente che al compimento della condotta tipica, ovvero l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, si aggiunga la finalità di evasione, la cui realizzazione, però, non è necessaria ai fini della consumazione del reato.

Sicché, in definitiva, devono emergere elementi fattuali dimostrativi che l'autore materiale della condotta abbia consapevolmente e volontariamente preordinato l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti (anche) per consentire a terzi 'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

A conclusioni diverse non può giungersi, in particolare, sulla base della pronuncia di Sez. 3, n. 44449 del 17/09/2015, Colloca, Rv. 265442 - 01 citata dal Procuratore Generale nel proprio ricorso sempre onde sostenere l'erronea applicazione, da parte della sentenza impugnata, dei principi di questa Corte sul punto del dolo specifico.

In realtà, tale sentenza ha, nella sostanza, riaffermato che, appunto, il fine di consentire l'evasione altrui idoneo ad integrare il dolo specifico del reato in oggetto ben può essere accompagnato da altre finalità, anche di carattere personale valorizzando la fattispecie di emissione a favore di beneficiario del tutto sconosciuto, di una fattura per operazioni inesistenti da parte di soggetto dotato di partita Iva, emissione adottata in cambio di un illecito compenso del tutto proporzionato rispetto al vantaggio fiscale che l'emissione della fattura avrebbe provocato (mentre, nella specie, è risultato il pagamento integrale delle fatture senza alcuna prova della retrocessione, parziale o totale del prezzo).

Non solo, dunque, è insussistente la violazione di legge denunciata dal Procuratore Generale ricorrente ma le argomentazioni svolte in ricorso appaiono in realtà attingere il profilo della valutazione degli elementi di prova ritenuti indicativi dell'assenza del dolo, valutazione non sindacabile da parte di questa Corte, pena, altrimenti, la fuoriuscita dai limiti cognitivi propri del giudizio di legittimità.

3. Sul ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo 3, è fondato, non avendo la Corte di appello correttamente applicato i principi della giurisprudenza sulla motivazione della riforma della sentenza di condanna e sull'art. 48 cod. pen. 3.1. [OSCURATO:PERSONA].

U, n. 14800 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01, «II giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva».

3.1. Le predette Sezioni Unite, ricordando anche precedenti elaborazioni giurisprudenziali (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), hanno affermato, quanto all'entità dell'obbligo di motivazione, che la stessa deve avere riguardo a ricostruzbni «non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo» e che il giudice d'appello deve strutturare la motivazione della decisione assolutoria «in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte».

Di qui, dunque, l'esigenza che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, si confronti con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma «senza limitarsi ad inserire nella struttura argonnentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte».

3.2. Ciò posto, nella specie, la sentenza di primo grado aveva ritenuto esistente l'elemento oggettivo del reato sub 3, ex artt. 48 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 in base alle seguenti argomentazioni: «Riguardo alla posizione del Dagostino, appare chiaro come lo stesso abbia agito, nel periodo immediatamente successivo alla cessione della [OSCURATO:SOCIETA], allo scopo di indurre in errore il nuovo amministratore sulla doverosità del pagamento delle fatture, niente affatto previsto dall'atto di compravendita ... facendo apparire esistenti le relative prestazioni professionali; ciò determinava la ragionevole convinzione, da parte della nuova amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], di poter detrarre e dedurre i relativi costi, in quanto relativi all'attività d'impresa, convinzione successivamente venuta meno proprio in considerazione dell'evidente fittizietà dell'operazione.

In tal senso, le pressioni effettuate dal Dagostino subito dopo l'emissione dei documenti, con le richieste di sollecito pagamento dei relativi importi, ben possono valere a configurare la sua responsabilità sia per il delitto di truffa, sia, attraverso il meccanismo di induzione disciplinato dall'art. 48 c.p., per quello di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti».

Il Tribunale aveva, dunque, ritenuto che la condotta, estrinsecatasi nell'aver ottenuto le fatture per le operazioni inesistenti, nell'aver indotto in errore la nuova amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. sull'esistenza delle prestazioni, quale precedente amministratore, nell'aver richiesto il pagamento della seconda fattura, effettuando così le «pressioni», concretizzasse l'elemento oggettivo sia del reato sub capo 3, ex artt. 48 cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che sub capo 4, ex art.640 cod. pen. 3.3.

A fronte di ciò, la sentenza impugnata, con riguardo al reato di cui al capo 3, ha dedicato un passaggio a pag. 30 sull' «anomalia» dell'impostazione accusatoria e sull'«intento» di [OSCURATO:PERSONA] affermando poi a pag. 31 che la condotta dell'imputato «... si pone ... al di fuori dell'ambito di punibilità previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000, fattispecie che presuppone un contribuente che presenti una dichiarazioni fraudolenta al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto».

3.3.1. Tale motivazione non si confronta in alcun modo con quella di condanna né è in grado di superarla, in particolare, non sembrando tenere conto che la condanna è stata pronunciata dal Tribunale ritenendo che il ricorrente sia l'autore mediato, posto che la condotta materiale è stata commessa da [OSCURATO:PERSONA].

3.3.2. Va, infatti, ricordato che l'art. 48 cod. pen. prevede l'ipotesi di responsabilità dell'autore mediato, ossia di chi si serve per commettere un reato / di altro soggetto come strumento.

La norma postula che l'autore immediato (ossia lo strumento) agisca per volontà viziata, cioè in conseguenza dell'inganno adoperato su di lui dall'autore mediato.

A realizzare l'inganno vale qualsivoglia mezzo di persuasione o suggestione idoneo a irretire, ossia ad assumere la volontà della persona ingannata al proprio divisamento delittuoso.

Si è, inoltre, specificato che l'inganno da cui deriva la responsabilità ex art.48 cod. pen. (rubricato «errore determinato dall'altrui inganno») può consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l'altrui buona fede, attraverso il quale l'autore mediato induca in errore l'autore immediato del delitto (Sez. 6, n. 10159 del 27/10/1989, dep. 1990, Margarita, Rv. 184861 - 01), Come poi affermato da Sez. 6, n. 6389 del 14/03/1996, Saccone, Rv. 205101 - 01, al fine di affermare la responsabilità del cosiddetto autore mediato ai sensi dell'art. 48 cod. pen., occorre avere riguardo all'atteggiamento psichico di quest'ultimo non soltanto circa la sussistenza del dolo del reato commesso dall'ingannato (nel senso che chi trae in inganno deve agire con previsione e volontà che l'altrui condotta integri il fatto punibile che si intende realizzare), ma anche con riferimento ad ogni altra finalità che attraverso la condotta strumentale dell'autore immediato si persegua e della quale è necessario valutare la rilevante incidenza in ordine alla qualificazione o alla sussistenza stessa del reato in questione.

L'ipotesi di responsabilità dell'autore mediato, prevista dall'art. 48 cod. pen., e cioè di chi si serve di altri (autore immediato) inducendolo con inganno a commettere un reato, può anche configurarsi in relazione ai reati propri, nei quali la qualità del soggetto attivo è presupposto o elemento costitutivo della fattispecie criminosa (cfr. Sez. 4, n. 36730 del 20/04/2018, Eccher, Rv. 273822; Sez. 5, n. 57706 del 28/09/2017, Lorenzetti, Rv. 272081).

3.3.3. Quanto poi ai reati tributari, la giurisprudenza ha già ritenuto possibile che il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 possa essere commesso dall'autore mediato con riferimento in particolare alla condotta di chi, agendo quale «autore mediato», onde evadere le imposte, predisponga fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che traggano in errore il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, inducendolo ad inserire, in quest'ultima, elementi passivi fittizi (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stato condannato l'amministratore di fatto di una società che aveva consapevolmente indicato, nelle scritture contabili, elementi passivi fittizi, inseriti nella dichiarazione presentata dall'amministratore giudiziario) (Sez. 3, n. 17211 del 14/12/2022, dep. 2023, Lazzarotto, Rv. 284551 - 01).3.4.

Tutto ciò premesso, la Corte di appello, per poter pronunciare la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, avrebbe dovuto sottoporre a specifica critica la motivazione della sentenza di condanna con cui si è ritenuto che la condotta integrasse la fattispecie astratta ex art. 48 cod. pen. e che il dolo del reato fosse rinvenibile nell'autore mediato.

Avrebbe dovuto, cioè, offrire una motivazione puntuale e adeguata che desse razionale giustificazione della difforme decisione adottata, mentre si è limitata ad affermare che la condotta dell'imputato «... si pone ... al di fuori dell'ambito di punibilità previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000, fattispecie che presuppone un contribuente che presenti una dichiarazioni fraudolenta al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto», in tal modo fornendo, a ben vedere, una spiegazione non solo meramente assertiva ma anche in apparente contrasto con la configurabilità del reato proprio anche a mezzo di autore mediato.

4. Sul ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Il primo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza del danno del reato di truffa, è manifestamente infondato.

4.1.1. Il travisamento della prova per omissione è del tutto insussistente: nel riassumere il motivo di appello sul capo a pag. 15, la Corte di appello ha dato atto che esso si fondava sulle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]; allorché, a pag. 32 della sentenza, la Corte territoriale ha motivato sull'infondatezza del motivo basato sull'assunto che l'importo della fattura fosse ricompreso tra quelli che furono scorporati dal prezzo di acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha fatto riferimento alla prova su cui la tesi si fondava, cioè sulle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA].

Nelle pag. 32, in fine e 33, le dichiarazioni di quest'ultimo sono state specificamente valutate.

4.1.2. La Corte di appello ha smentito la tesi difensiva in via documentale, mediante l'analisi degli allegati al contratto del 17 giugno 2015 ed ha rilevato che a quella data la fattura n. 202 non avrebbe mai potuto essere ricompresa nell'elenco dei debiti verso fornitori perché emessa successivamente, ovvero il 30 giugno 2015.

Il motivo non si confronta con tale argomentazione ed è pertanto inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca.

4.2. Il secondo motivo è infondato.

4.2.1. La Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo per avere il ricorrente esplicitamente sollecitato il pagamento, con una richiesta la cui serietà era determinata dall'essere l'imputato il precedente amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e che, proprio per questo, avrebbe a lui ancor più imposto di non tacere le circostanze che a tale pagamento avrebbero dovuto, invece, ostare.È, poi, irrilevante che non vi sia stato alcun rapporto tra il ricorrente ed il nuovo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. perché la truffa è stata commessa ai danni della persona giuridica ed è pertanto sufficiente che siano stati tratti in inganno i soggetti operanti comunque per l'ente, non potendo la persona giuridica, in quanto tale, essere soggetto passivo di artifici e raggiri.

Secondo la ricostruzione della Corte di appello, la richiesta di pagamento è stata effettuata al procuratore speciale della società che acquistò la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., quindi, in sostanza, al soggetto giuridico «nuovo proprietario», tanto che fu poi girata proprio alla persona che per la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto effettuare concretamente il pagamento.

Dunque, non vi è stata alcuna dissociazione tra l'ente che si assume raggirato e il soggetto che ha subito la depauperazione patrimoniale, dissociazione che, in ogni caso, anche a volere prescindere da quanto appena detto sopra, non potrebbe ostare alla configurabilità del reato secondo la maggioritaria giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, tra le altre, Sez.2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304-01; Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, Ferrigno, Rv.273820-01).

4.2.2. Il ricorso, poi, si è limitato a replicare le argomentazioni dell'appello sull'inesistenza dell'obbligo di pagamento della fattura senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata sull'irrilevanza della mancanza di diligenza della persona offesa per escludere il reato di truffa.

Peraltro, la sentenza ha fondato la rilevanza del raggiro proprio sulla preg ressa qualità dell'imputato, che era stato l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e, come tale, aveva avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA], a cui aveva trasmesso la fattura e sollecitato il pagamento.

La motivazione è, dunque, corretta in diritto.

4.2.3. Va poi rilevato che la sentenza di Sez. 2, n. 24499 del 07/05/2015, Bajic, Rv. 264224 - 01, valorizzata dal ricorrente al fine di sostenere la inidoneità del raggiro per la mancanza di diligenza della persona offesa, ha in realtà affermato esservi invece la idoneità tutte le volte in cui come nella specie, la mancanza di diligenza sia stata determinata dalla particolare fiducia indotta nella persona offesa.

4.3. Il terzo motivo, connesso logicamente ai precedenti, è inammissibile per genericità.

Oltre a rilevarsi che la Corte di appello ha valutato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], la sentenza ha affermato esservi assoluta certezza sulla responsabilità dell'imputato, escludendo così il ragionevole dubbio.

4.4. Il quarto motivo che, per vero, deduce, in relazione alla violazione dell'art. 61, n. 11, cod. pen., il vizio ex art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. che concerne la figura dell'eccesso di potere, è manifestamente infondato.La tesi esposta è, infatti, contraria alla costante giurisprudenza sulla circostanza aggravante ex art. 61, n. 11, cod. pen. 4.4.1.

Secondo la giurisprudenza, agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., la relazione di prestazione d'opera corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d'opera a norma della legge civile e comprende ogni specie di attività, materiale ed intellettuale, che abbia dato luogo a quell'affidamento nel corso del quale si è verificata la condotta criminosa (Sez. 2, n. 39396 del 30/05/2019, Scarnera, Rv. 277048 - 02).

Si è ulteriormente affermato (cfr. Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720 - 01) che la nozione di «abuso di relazioni di prestazione di opera» utilizzata dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un «facere» e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto.

Nello stesso senso, Sez. 5, n. 634 del 06/12/2017, dep. 2018, Zunino, Rv. 271929 - 01, per cui la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni di prestazioni d'opera, prevista dall'art. 61 n. 11 cod. pen., è configurabile in presenza di rapporti giuridici che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo - e non una mera facoltà - di facere, non rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza, o di un rapporto diretto e formale intercorrente tra l'autore del fatto e la persona offesa, ma essendo sufficiente che il soggetto agente abbia tratto illecito vantaggio da un rapporto d'opera (intercorrente anche con un terzo), abusando della posizione che ne derivava.

Va aggiunto che la circostanza aggravante è stata ritenuta applicabile anche agli amministratori di società (Sez. 2, n. 50087 del 14/11/2013, Biondo, Rv. 257646 - 01) e che, secondo Sez. 5, n. 10460 del 24/06/1999, Sepe, Rv. 214465 - 01, per la sussistenza della circostanza aggravante di abuso di relazioni di prestazione d'opera, non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l'agente si sia avvalso della esistenza di tale relazione, nel senso che la esistenza del rapporto di prestazione d'opera gli abbia dato l'occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone la esecuzione.

Si è affermato, infine, che, se, di norma, la possibilità di trarre profitto dal rapporto di fiducia non è più sfruttabile con la cessazione del rapporto di dipendenza o di servizio, la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. non viene tuttavia meno quando, nonostante la fine del rapporto, l'imputato si sia ancora potuto avvalere delle situazioni e degli effetti favorevoli precostituitisi durante lo svolgimento di esso derivanti dall'affidamento di cui beneficiava (cfr. Sez. 5, n. 7638 del 19/05/1992, Ruberto, Rv. 192211 - 01).

Di conseguenza, per la giurisprudenza, sussiste la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera, di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. anche nel caso di reato commesso quando l'agente non sia più alle dipendenze della persona offesa ove si accerti che l'autore del reato abbia comunque tratto profitto dalle condizioni favorevoli create dal preesistente rapporto di lavoro (Sez. 2, n. 9730 del 25/11/2016, dep. 2017, D'Aquila, Rv. 269097 - 01).

4.4.2. Ciò posto, secondo la ricostruzione della sentenza di merito, la truffa è avvenuta proprio avvalendosi della precedente qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e del rapporto di fiducia sussistente.

4.5. È manifestamente infondato il motivo sulle circostanze attenuanti generiche.

4.5.1. Non risulta dalla sentenza del Tribunale che, in sede di conclusioni, il difensore del ricorrente abbia richiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, essendo stata chiesta solo l'assoluzione dai reati contestati perché i fatti non sussistono.

4.5.2. La Corte di appello ha correttamente rilevato che, con l'appello, non furono specificamente indicate circostanze di fatto su cui fondare l'applicazione delle circostanze predette.

Risulta essere stato presentato un unico motivo di appello, segnatamente il settimo a pagina 42, con cui si contestò l'eccessività della pena inflitta, si chiese la concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione delle circostanze aggravanti e la sospensione condizionale della pena.

Nelle pagine 42 e 43 le argomentazioni si riferiscono al trattamento sanzionatorio, cioè alla determinazione della pena, perché il Tribunale la determinò proprio in base alla personalità dell'imputato, ricavabile dai precedenti penali e dalla condotta, in relazione al ruolo tenuto.

Nell'appello seguono, poi, i motivi concernenti la richiesta di esclusione delle circostanze aggravanti (pag. 43, secondo e terzo capoverso).

4.5.3. Dunque, l'appello, relativo alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, era effettivamente inammissibile per genericità, perché, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., non indicava gli elementi di fatto a sostegno della richiesta e che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare.

L'inammissibilità dell'appello sul punto si riverbera sul motivo si ricorso.

4.6. È manifestamente infondato anche il sesto motivo.

Va ribadito infatti il principio, che già trovava fondamento negli enunciati della motivazione di Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273561, per cui in tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616 - 01).

4.7. È infondata, infine, la richiesta del ricorrente, formulata in udienza, di declaratoria di prescrizione.

Oltre al termine massimo di 7 anni e 6 mesi, deve tenersi conto del periodo di sospensione della prescrizione disposta dal 11 giugno 2021 al 16 dicembre 2021 dai giudici di merito.

La prescrizione, tenuto conto della data del commesso reato - il 21 luglio 2015 - del termine massimo di prescrizione e del periodo di sospensione, decorrerebbe il 28 luglio 2023; il termine non è, dunque, decorso.

5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui al capo 3 dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze; nel giudizio di rinvio la Corte di appello terrà conto dei principi di diritto espressi anche in ordine alla configurabilità dell'ipotesi dell'art. 48 cod. pen., sopra riportati.

Deve essere dichiarato inammissibile nel resto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo al reato di cui al capo 4 dell'imputazione, deve infine essere rigettato, condannandosi conseguentemente il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.300, oltre acc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e per l'accoglimento del ricorso del Procuratore Generale con annullamento con rinvio della sentenza impugnata. uditi i difensori Il difensore presente per la parte civile [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la conferma della sentenza impugnata. Deposita in udienza conclusioni scritte e nota spese. Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] chiede che venga dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso del Proc. Gen. Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] chiede che venga dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso del Proc. Gen. Il difensore presente [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] chiede che, in merito al capo 3 dell'imputazione, venga dichiarato inammissibile o rigettato il ricorso presentato dal Procuratore Generale di Firenze; in merito al capo 4 dell'imputazione, chiede che venga dichiarata la sopravvenuta improcedibilità del reato, escludendo che la costituzione di parte civile equivalga alla querela come condizione di procedibilità; in subordine chiede che venga dichiarata la prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata 1.1. Con la sentenza del 18 ottobre 2022 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza di condanna inflitta dal Tribunale di Firenze il 7 ottobre 2019: - ha assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 loro ascritti ai capi 1 e 2 dell'imputazione perché il fatto non costituisce reato, e [OSCURATO:PERSONA] dal reato a lui ascritto al capo 3 ex artt. 48 cod. pen., 2 d.lgs. n.74 del 2000 perché il fatto non sussiste; - ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo 4, ex artt. 640, 61, n.7 e 11, cod. pen., in 9 mesi di reclusione ed C 600 di multa; - ha revocato le pene accessorie; - ha rideterminato l'entità della condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita in relazione al capo 4. 1.2. Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in concorso tra loro, nelle rispettive qualità di legale rappresentante ed amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:SOCIETA]. , al fine di fare evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA] fino al 18 giugno 2015 e di fatto fino al luglio 2015, avrebbero emesso due fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (segnatamente, studi di fattibilità commerciale di area in realtà non avvenuti): la n.1 del 16 giugno 2016 della [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 20.000 più Iva per 4.400 euro (capo 1), pagata dalla [OSCURATO:SOCIETA] il 17 giugno 2015; la n. 202 del 30 giugno 2015, emessa da [OSCURATO:SOCIETA]. per euro 140.000 più Iva per 30.800 euro (capo 2), pagata dalla [OSCURATO:SOCIETA] il 21 luglio 2015. Al capo 3 è ascritto a [OSCURATO:PERSONA] il reato ex artt. 48 cod. pen., 2 d.lgs. n.74 del 2000 per avere, quale amministratore unico della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al giugno 2015, agendo poi quale ideatore e mandante e amministratore di fatto fino al 21 luglio 2015, indotto in errore il nuovo amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], nelle funzioni dal 18 giugno 2015, sulla veridicità delle due fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui ai capi 1 e 2, il quale poi presentò la dichiarazione dei redditi 2016, relativa all'annualità 2015, utilizzando le due fatture suindicate indicando elementi passivi fittizi. Al capo 4 è ascritto a [OSCURATO:PERSONA] il reato ex artt. 640, 61, n. 7 e 11, cod. pen. perché, agendo quale amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. fino al 18 giugno 2015, data nella quale presentò le dimissioni e fu nominato nuovo Presidente del consiglio di amministrazione [OSCURATO:PERSONA], abusando di tale carica anche dopo le dimissioni, agendo quale ideatore ed autore materiale, pose in essere i seguenti artifizi e raggiri: - si accordò con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità prima indicate, affinché emettessero mediante la [OSCURATO:SOCIETA]. la fattura n. 202 del 30 giugno 2015 relativa ad uno studio di fattibilità in realtà non effettuato; - ricevette via mail all'indirizzo [OSCURATO:EMAIL] la terza ed ultima versione della fattura da [OSCURATO:PERSONA], il 6 luglio 2015, dopo aver ricevuto una prima versione il 29 giugno 2015, dell'importo inferiore pari a 100.000 euro e con oggetto parzialmente diverso ed in cui si indicava la consegna della documentazione brevi manu ad un incaricato, ed il 30 giugno 2015, sempre con importo inferiore ed in cui si rappresentava l'incarico effettuato il 20 gennaio 2015 e consegnato il 30 maggio 2015; - nell'avere il 6 luglio 2015, ricevuta la fattura per l'operazione inesistente, nonostante non fosse più il legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., girato la fattura de quo insieme ad altre dal suo indirizzo [OSCURATO:EMAIL] a quello [OSCURATO:EMAIL], riferito a [OSCURATO:PERSONA], procuratore speciale del gruppo Kering del quale la [OSCURATO:SOCIETA]. faceva parte, chiedendone il pagamento urgente; - nell'avere ottenuto, inducendo in errore [OSCURATO:PERSONA] sulla veridicità della fattura n.202, che quest'ultimo ne chiedesse il pagamento con urgenza con mail del 10 luglio 2015 al tesoriere della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA]. La fattura fu, poi, pagata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. il 21 luglio 2015. [OSCURATO:PERSONA], in tal modo, indusse in errore il Presidente del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] sulla veridicità della fattura n.202, il quale ne autorizzò il pagamento e procurò un ingiusto profitto a Laura o Bovoli e [OSCURATO:PERSONA], nelle qualità prima indicate, con pari danno per la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentò, poi, il ravvedimento operoso, modificando le dichiarazioni presentate, una volta accertato che le fatture non trovavano riscontro nella documentazione societaria quanto all'attività svolta. 1.3. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze e [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze 2.1. Con il primo motivo, relativo all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 1 e 2, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 quanto all'elemento soggettivo del reato. Dopo aver sintetizzato la motivazione della sentenza di primo grado e riportato quella della Corte di appello - che ha confermato l'inesistenza oggettiva delle prestazioni oggetto delle fatture affermando l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato - si sostiene che l'esclusione del dolo sarebbe erronea per avere la Corte territoriale ritenuto che la finalità dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti fosse extra fiscale e che non vi sarebbe stato alcun interesse comune tra emittente e destinatario delle fatture. La Corte di appello avrebbe unito tra loro le due distinte ipotesi di reato, ovvero l'emissione e l'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti, e inserito nel dolo, in violazione di legge, il perseguimento esclusivo di una finalità extra fiscale nonché il comune interesse ovvero il collegamento tra emittente e destinatario. Ritenendo che mediante l'emissione delle fatture gli imputati avrebbero perseguito interessi di tutt'altra natura, indimostrati ma volti ad ottenere una elargizione di denaro senza controprestazione lavorativa, la Corte territoriale avrebbe confuso il dolo con il movente. Si aggiunge che i due reati possono esistere indipendentemente l'uno dall'altro, poiché il destinatario può non utilizzare le fatture e il reato di emissione è istantaneo e di pericolo astratto. Quanto al dolo specifico, si precisa che non è richiesto il collegamento o interesse comune tra emittente e destinatario, essendo solo necessario che l'emissione avvenga al fine di consentire l'evasione a terzi, nel senso di rendere possibile l'evasione. Il fine, secondo la giurisprudenza citata nel ricorso, non deve essere esclusivo, sussistendo il reato anche se l'agente agisce per altri scopi. L'esistenza di altre motivazioni dell'emissione delle fatture per operazioni inesistenti non escluderebbe, quindi, il dolo del reato ex art. 8, perché «... era ben chiaro che le fatture e i relativi pagamenti sarebbero stati inseriti nelle rispettive contabilità ...» delle società coinvolte nelle operazioni e che la nuova compagine della [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe stata nella possibilità di ottenere una detrazione fiscale che non le spettava, come poi avvenuto, salvo il successivo ravvedimento operoso. Sussisterebbero, inoltre, le «ipotesi - spia» indicate dalla giurisprudenza, essendo gli imputati titolari di partita Iva e amministratori di diverse società, ed essendo stato accertato che le prestazioni erano inesistenti. La Corte di appello avrebbe, dunque, deciso in senso contrario alla giurisprudenza citata nel ricorso. 2.2. Si deducono, inoltre, un secondo ed un terzo motivo relativi all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex artt. 48 cod. pen., 2 d.lgs. n.74 del 2000 (capo 3). 2.2.1. Con il primo di essi si deduce il vizio di omessa e manifesta illogicità della motivazione. Dopo aver riportato parte della sentenza impugnata, si sostiene che la Corte territoriale avrebbe affermato apoditticamente che l'imputato ebbe ad agire esclusivamente per fini personali, senza spiegare il motivo per cui tale finalità escluderebbe il dolo specifico del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe assolto all'obbligo, enucleato dalla giurisprudenza, di motivare in modo puntuale ed adeguato la riforma della condanna in primo grado. Non sarebbe stato spiegato perché la costruzione accusatoria sia anomala giacché la Corte territoriale si sarebbe limitata a parafrasare il capo di imputazione. La motivazione sarebbe, poi, manifestamente illogica perché avrebbe ritenuto incompatibile il fine personale con quello di evasione, giungendo a ritenere l'insussistenza del reato. Non vi sarebbe alcuna incompatibilità logica tra i due intenti: l'intento dell'imputato di ingannare la nuova [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., al fine di far pagare le due fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., sarebbe compatibile con l'accettazione del rischio che da tale pagamento conseguisse una immissione in contabilità delle due fatture pagate e una conseguente evasione fiscale. Il dolo specifico del reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 sarebbe, infatti, compatibile con il dolo eventuale. 2.2.2. Con il secondo di tali due motivi, sempre relativo all'assoluzione dal reato di cui al capo 3, si deduce il vizio di violazione di legge per l'erronea applicazione degli artt. 48 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 che sarebbe consistita nel non valutare gli effetti dell'art. 48 cod. pen. sulla presentazione, da parte del contribuente, della dichiarazione fraudolenta. La dichiarazione della [OSCURATO:SOCIETA]. è stata presentata da [OSCURATO:PERSONA], nuovo amministratore, in assoluta buona fede; questi avrebbe pagato le due fatture perché tratto in inganno da [OSCURATO:PERSONA] sull'esistenza delle prestazioni rese in favore della società - da qui il reato di truffa, commesso in realtà solo con riferimento alla fattura n.202 del 2015 emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. - e le avrebbe inserite in contabilità. La fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è stata contabilizzata quale costo capitalizzato tra le immobilizzazioni nello stato patrimoniale con detrazione della relativa IVA, mentre la fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA]. è stata contabilizzata tra i costi di esercizio fiscalmente deducibile ai fini delle imposte dirette con conseguente evasione fiscale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe presentato la dichiarazione dei redditi della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., relativa all'anno di imposta 2015 in buona fede, mancando il dolo richiesto dall'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, e ritenendo che le fatture fossero regolari, ingannato in tal senso da [OSCURATO:PERSONA]. Il dolo, nella impostazione accusatoria, è stato imputato ai sensi dell'art. 48 cod. pen. a [OSCURATO:PERSONA], in quanto quest'ultimo aveva fatto emettere a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] le due fatture, e le aveva fatte pagare alla nuova compagine societaria, diventata nel frattempo proprietaria della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., così traendola in errore sulla loro regolarità. Sarebbe stato [OSCURATO:PERSONA] a far entrare nella contabilità della [OSCURATO:SOCIETA]. le due fatture, con la conseguente evasione fiscale, poi effettivamente realizzatasi ma neutralizzata l'anno successivo con il ravvedimento operoso della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., a seguito di una verifica interna che aveva accertato l'inesistenza delle prestazioni indicate nelle due fatture. Secondo il ricorrente, l'art. 48 cod. pen. si applica anche ai reati a dolo specifico, non condividendosi la tesi espressa da Sez. 6 con la sentenza n. 54536 del 2016 che ha escluso l'applicabilità dell'art. 48 cod. pen. al reato ex art. 323 cod. pen. caratterizzato dal dolo intenzionale. Premessa la compatibilità del dolo eventuale con il dolo specifico, si sostiene che la Corte di appello di Firenze non avrebbe valutato se il dolo del delitto ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 fosse imputabile a [OSCURATO:PERSONA] quale autore mediato. L'errore di diritto compiuto dalla Corte di appello sarebbe consistito nell'aver escluso la sussistenza del reato sull'assunto che non possa essere stato commesso né da [OSCURATO:PERSONA] perché in buona fede né da [OSCURATO:PERSONA]Agostino perché animato da finalità puramente personali, ovvero quello di ingannare e danneggiare e non certo con l'intento di favorire sotto il profilo fiscale; la Corte territoriale non si sarebbe posto il problema - escludendone l'applicabilità in radice - dell'operatività dell'art. 48 cod. proc. pen. nei reati di falso, fra cui rientrerebbe anche il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, nonché in quelli propri e a dolo specifico. 3. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha ad oggetto il capo 4, relativo al reato di truffa, ed i punti della decisione relativi alla ritenuta sussistenza degli elementi oggettivi del reato, della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Si chiede di annullare la sentenza impugnata ed in ogni caso, rilevata la sopravvenuta procedibilità a querela del reato di truffa aggravata, di pronunciare sentenza di non doversi procedere per difetto della condizione di procedibilità. 3.1. Con il primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione, anche per il travisamento della prova, sulla sussistenza del danno. Si ricorda che con il quinto motivo di appello si era sostenuto che nessun danno era stato subito dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. perché l'importo della fattura numero 202 del 2015 di [OSCURATO:SOCIETA], pari a C 140.000 più Iva, era stato in realtà sostenuto non da [OSCURATO:PERSONA] , acquirente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., bensì dal venditore [OSCURATO:PERSONA], rientrando lo stesso nell'importo dei «debiti verso fornitori» detratto dal prezzo di acquisto della società che si era convenuto rimanesse a carico economico della precedente compagine di [OSCURATO:SOCIETA]. La risposta della Corte di appello (pag. 32), fondata sulla assenza di una disposizione contrattuale in tal senso, non sarebbe dirimente in quanto tra i «debiti verso fornitori» sarebbero state ricomprese anche le prestazioni effettuate ma non fatturate. La Corte territoriale sarebbe incorsa, inoltre, nel travisamento della prova per omissione in quanto non avrebbe valutato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], già responsabile per l'Italia della [OSCURATO:PERSONA] NV, allegate al ricorso, rese all'udienza del 8 luglio 2019, che dimostrerebbero la tesi difensiva. 3.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio di violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza degli artifizi e raggiri e dell'induzione in errore. La Corte territoriale avrebbe ritenuto sussistenti i raggiri in base al silenzio serbato dall'imputato, con argomentazione tuttavia non conferente al caso di specie. Nel caso de quo, la condotta sarebbe consistita nell'eseguire la procedura per l'inoltro delle fatture, che era verificata da vari uffici dediti al controllo per la decisione sul se pagare le fatture. Il semplice invio delle fatture non avrebbe obbligato la società al pagamento. Sul punto si richiamano le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]. Mancherebbe, poi, l'induzione in errore del dott. [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., non avendo avuto il ricorrente alcun rapporto o contatto con quest'ultimo né chiesto il pagamento della fattura, avendo solo il ricorrente inviato la fattura n.202 del 30 giugno 2015, emessa da [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per mail il 6 luglio 2015 al dottor [OSCURATO:PERSONA], il quale trasmise la fattura al signor [OSCURATO:PERSONA], responsabile della tesoreria della [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza sarebbe contraria alla giurisprudenza sul reato di truffa riportata nel motivo secondo cui ai fini del reato dovrebbe esservi identità tra il soggetto, indotto in errore, che compia l'atto di disposizione patrimoniale, e il soggetto passivo del danno. Quanto alla affermazione della sentenza sulla mancanza di diligenza della persona offesa che non escluderebbe il reato, la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto che verrebbe in rilievo non la diligenza dell'uomo medio ma quella dell'amministratore della società. Non potrebbe ritenersi indotto in errore il dottor [OSCURATO:PERSONA] per lo svolgimento della sua attività in relazione alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avendo egli curato l'acquisizione da parte di Kering. Nessun artificio o raggiro sarebbe stato attuato dal ricorrente a cui non potrebbe essere imputata l'omissione di controllo. 3.3. Con il terzo motivo si deduce la mancanza di motivazione con riferimento al principio del ragionevole dubbio che impone la certezza della colpevolezza. Le prove assunte non supererebbero il ragionevole dubbio sul danno, tenuto conto delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Con il quarto motivo si deduce il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. per la violazione dell'art. 61, n. 11, cod. pen. per la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera per essere stato in precedenza il ricorrente l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., in violazione anche della giurisprudenza riportata nel motivo. Si deduce che il ricorrente non svolse alcuna prestazione d'opera verso la persona offesa, acquirente della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., essendone invece la controparte contrattuale, con conseguente assenza di affidamento fiduciario. 3.5. Con il quinto motivo si deducono i vizi di violazione di legge e della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione sarebbe apodittica poiché nell'atto di appello sarebbero stati indicati gli elementi di fatto per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche: le modalità della azione, le qualità dell'ingannato, il convincimento dell'indagato sull'obbligo di pagamento e la minima intensità del dolo. 3.6. Con il sesto motivo si deduce la sopravvenuta improcedibilità del reato ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. O), d.lgs. n.150 del 2022, che ha infatti trasformato il reato di truffa aggravata in reato procedibile a querela, nella specie non presentata nel termine previsto dall'art. 85, comma 1. 4. Il 22 giugno 2023 i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato due memorie, di identico contenuto, con cui, ricordate le ragioni dell'assoluzione, e riportate le ragioni del ricorso del Procuratore Generale, si chiede di dichiarare inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato, 8 i quanto al vizio di violazione di legge, e perché propone una diversa lettura delle risultanze probatorie, ove si ritenga che il ricorso deduca in sostanza il vizio della motivazione. 5. Il difensore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., costituita parte civile, ha depositato una memoria, datata 28 giugno 2023, relativa al motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si è dedotta la sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela prospettata a seguito delle modifiche introdotte dalla cd. riforma Cartabia. In tema di eventuale esercizio del diritto di querela conseguente al mutamento del regime di procedibilità intervenuto nelle more del processo, si richiama la giurisprudenza secondo cui la manifestazione di volontà di punizione da parte della persona offesa può essere ravvisata nell'atto di costituzione di parte civile e nella persistenza di tale costituzione nei successivi gradi di giudizio, tesi ribadita di recente da Sez. 3, con la sentenza del 21 febbraio 2023, n. 16570. Si chiede, pertanto, di dichiarare l'infondatezza del ricorso anche con specifico riferimento alla sopravvenuta improcedibilità per difetto di querela, e di confermare integralmente la sentenza impugnata sia con riferimento all'affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui al capo 4) sia con riferimento alla condanna al risarcimento del danno e delle spese a favore della parte civile costituita [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le memorie depositate dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il 22 giugno 2023 e dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA]. il 28 giugno 2023 sono inammissibili perché tardive. 1.1. Secondo la giurisprudenza, il termine di quindici giorni per il deposito delle memorie difensive, previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. relativamente al procedimento in camera di consiglio, è infatti applicabile anche ai procedimenti in udienza pubblica, una volta richiesta la trattazione orale ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. in legge n. 176 del 2020, ed emesso il provvedimento presidenziale di trattazione in pubblica udienza, onde la sua inosservanza esime la Corte dall'obbligo di prendere in esame le stesse (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 02). 1.2. Ciò posto, nella specie le predette memorie avrebbero dovuto essere presentate entro il 21 giugno 2023. Va, infatti, ricordato che il termine di quindici giorni previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. («Fino a quindici giorni prima dell'udienza ...») è, secondo il costante orientamento della giurisprudenza, libero, come precisato, tra le altre, da Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726 - 01, giacché la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui «quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere», implica che vanno esclusi dal computo il dies a quo nonché il dies ad quem. 2. Sul ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il primo motivo, con cui si deduce l'erronea applicazione dell'art. 8 d.lgs. n.74 del 2000, in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato. Va anzitutto sottolineato che il motivo di ricorso è stato circoscritto, sia nell'incipit che nel contenuto espositivo dello stesso, alla violazione di legge di cui all'art. 606 lett. b), essendosi essenzialmente lamentata una erronea applicazione dei principi formulati dalla giurisprudenza di questa Corte in ordine alla lettura dell'art. 8 cit. in particolare con riferimento all'elemento soggettivo dello stesso. 2.1.1. Ciò posto, premesso che nella sentenza di primo grado la motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato era del tutto assente, essendo stato operato solo un richiamo astratto ai principi giurisprudenziali senza alcun concreto raffronto degli stessi con gli elementi di prova emersi nel corso del processo, la Corte di appello ha richiamato, alle pagg.29-31, in termini del tutto corretti, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, da un lato, il dolo specifico di evasione, necessario per la configurabilità del delitto del quo, può anche non essere esclusivo, bensì anche solo concorrere anche con altre finalità di natura diversa (v., segnatamente, il periodo posto tra la fine di pag.29 e l'inizio di pag.30) e, dall'altro, lo stesso è configurabile anche laddove l'emissione di fatture sia destinata a coprire l'erogazione di somme di denaro in esecuzione di accordi corruttivi o altrimenti illeciti ove le parti si siano comunque rappresentate, «con sufficiente chiarezza e precisione, anche i benefici di tipo fiscale derivanti dall'emissione della fattura non corrispondente a prestazioni realmente effettuate» (v. primo periodo di pag.31). Sennonché, subito dopo, la stessa sentenza ha poi motivatamente ritenuto che gli elementi emersi in giudizio si siano rivelati indicativi di una articolazione fattuale non compatibile con tale ultima rappresentazione ed anzi indicativa del perseguimento di una finalità «esclusivamente di tipo extrafiscale» (vedi secondo periodo di pag.30). I giudici della Corte fiorentina hanno infatti valorizzato a tal fine la mancanza dell'interesse, da parte degli imputati, a favorire l'evasione delle imposte da parte della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., le cui quote erano state cedute, o erano in corso di cessione, da Dagostino alla Kering e, corrispondentemente, che il gruppo dirigente di provenienza Kering (ovvero il gruppo destinato in ultima analisi ad utilizzare le fatture emesse) sia rimasto del tutto estraneo ai fatti non essendo emerso alcun contatto attinente a tali operazioni e alle relative fatture, tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da una parte, e il nuovo organo amministrativo della Kering, dall'altra. Da qui, dunque, la conclusione, motivata, e la cui congruità logica il ricorso non ha per nulla «attaccato», della ritenuta sussistenza della esclusiva natura extrafiscale del dolo, tale da comportare, secondo gli stessi principi giurisprudenziali puntualmente ricordati dai giudici, la mancanza del dolo specifico di evasione necessario per la sussistenza del reato. Né appare corretta l'impostazione del ricorso secondo cui la sentenza avrebbe surrettiziamente introdotto l'elemento del «collegamento» tra emittente e destinatario della fattura quale componente determinante della struttura del dolo del reato; in realtà, al netto dell'ovvia considerazione, peraltro qui non rilevante né in un senso né nell'altro, che la condotta di emissione di una fattura comporta, di necessità, un destinatario della stessa, un tale elemento è stato unicamente valorizzato dalla sentenza impugnata sotto il profilo probatorio del dolo, operazione, questa, non solo non censurabile in questa sede, ma sicuramente fisiologica e legittima ove si consideri che la prova del dolo, quale fattore interno e soggettivo, non può che essere tratta, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dalle caratteristiche estrinseche della condotta criminosa nonché dalle modalità dei fatti. Va, infatti, ribadito il principio, affermato da Sez. 6, n. 16465 del 06/04/2011, Monghini, Rv. 250007, secondo cui, in tema di dolo, la prova della volontà della commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione. La prova del dolo si ricava essenzialmente dagli elementi obiettivi del fatto, dalle concrete manifestazioni della condotta. In altri termini, dunque, l'individuazione o meno di un collegamento tra gli emittenti le fatture e l'utilizzatore delle stesse, effettuata dalla Corte di appello, non è operazione effettuata in violazione di legge, ma è derivata dalla necessità di verificare la acquisita prova del fatto descritto nel capo di imputazione che ha attribuito a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di aver agito «al fine di fare evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.». Dunque, contrariamente a quanto si afferma nel ricorso con cui si è articolato unicamente il vizio di violazione di legge, la Corte di appello ha correttamente interpretato la norma spiegando perché sia mancata la prova della necessaria finalità, anche solo concorrente, di natura fiscale, connotante la condotta di emissione di fatture di cui ali'art.8 d.lgs. n.74 del 2000. Del resto, la Corte d'Appello non ha potuto non tener conto delle peculiarità della vicenda in cui: - il pagamento delle due fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è avvenuto in assenza di qualunque rapporto con la nuova compagine proprietaria della [OSCURATO:SOCIETA].„ cioè con il soggetto giuridico che avrebbe potuto conseguire il vantaggio fiscale dall'utilizzazione delle fatture per le operazioni inesistenti; - tutti i rapporti per la emissione delle fatture per operazioni inesistenti sono stati tenuti con [OSCURATO:PERSONA], già legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] il quale, però, ha agito non per favorire tale società ma per procurarle un danno commettendo la truffa contestata al capo 4, al solo [OSCURATO:PERSONA], ai danni della [OSCURATO:SOCIETA], dopo le modifiche degli assetti societari; - l'utilizzatore delle fatture è risultato essere un soggetto inconsapevole dell'oggettiva inesistenza delie fatture. 2.2. Quanto poi alla giurisprudenza citata nel ricorso, e ai riferimenti effettuati dal Procuratore Generale nelia discussione odierna, deve ribadirsi che il dolo specifico del reato ex art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 non è certo un dolus in re ipsa, posto che la legge prevede esplicitamente che al compimento della condotta tipica, ovvero l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti, si aggiunga la finalità di evasione, la cui realizzazione, però, non è necessaria ai fini della consumazione del reato. Sicché, in definitiva, devono emergere elementi fattuali dimostrativi che l'autore materiale della condotta abbia consapevolmente e volontariamente preordinato l'emissione delle fatture per operazioni inesistenti (anche) per consentire a terzi 'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. A conclusioni diverse non può giungersi, in particolare, sulla base della pronuncia di Sez. 3, n. 44449 del 17/09/2015, Colloca, Rv. 265442 - 01 citata dal Procuratore Generale nel proprio ricorso sempre onde sostenere l'erronea applicazione, da parte della sentenza impugnata, dei principi di questa Corte sul punto del dolo specifico. In realtà, tale sentenza ha, nella sostanza, riaffermato che, appunto, il fine di consentire l'evasione altrui idoneo ad integrare il dolo specifico del reato in oggetto ben può essere accompagnato da altre finalità, anche di carattere personale valorizzando la fattispecie di emissione a favore di beneficiario del tutto sconosciuto, di una fattura per operazioni inesistenti da parte di soggetto dotato di partita Iva, emissione adottata in cambio di un illecito compenso del tutto proporzionato rispetto al vantaggio fiscale che l'emissione della fattura avrebbe provocato (mentre, nella specie, è risultato il pagamento integrale delle fatture senza alcuna prova della retrocessione, parziale o totale del prezzo). Non solo, dunque, è insussistente la violazione di legge denunciata dal Procuratore Generale ricorrente ma le argomentazioni svolte in ricorso appaiono in realtà attingere il profilo della valutazione degli elementi di prova ritenuti indicativi dell'assenza del dolo, valutazione non sindacabile da parte di questa Corte, pena, altrimenti, la fuoriuscita dai limiti cognitivi propri del giudizio di legittimità. 3. Sul ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo 3, è fondato, non avendo la Corte di appello correttamente applicato i principi della giurisprudenza sulla motivazione della riforma della sentenza di condanna e sull'art. 48 cod. pen. 3.1. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 14800 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2018, Troise, Rv. 272430 - 01, «II giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva». 3.1. Le predette Sezioni Unite, ricordando anche precedenti elaborazioni giurisprudenziali (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229), hanno affermato, quanto all'entità dell'obbligo di motivazione, che la stessa deve avere riguardo a ricostruzbni «non solo astrattamente ipotizzabili in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia suscettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo» e che il giudice d'appello deve strutturare la motivazione della decisione assolutoria «in modo rigoroso, dando puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte». Di qui, dunque, l'esigenza che il giudice di appello, nel riformare la condanna pronunciata in primo grado con una sentenza di assoluzione, si confronti con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma «senza limitarsi ad inserire nella struttura argonnentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte». 3.2. Ciò posto, nella specie, la sentenza di primo grado aveva ritenuto esistente l'elemento oggettivo del reato sub 3, ex artt. 48 cod. pen. e 2 d.lgs. n. 74 del 2000 in base alle seguenti argomentazioni: «Riguardo alla posizione del Dagostino, appare chiaro come lo stesso abbia agito, nel periodo immediatamente successivo alla cessione della [OSCURATO:SOCIETA], allo scopo di indurre in errore il nuovo amministratore sulla doverosità del pagamento delle fatture, niente affatto previsto dall'atto di compravendita ... facendo apparire esistenti le relative prestazioni professionali; ciò determinava la ragionevole convinzione, da parte della nuova amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA], di poter detrarre e dedurre i relativi costi, in quanto relativi all'attività d'impresa, convinzione successivamente venuta meno proprio in considerazione dell'evidente fittizietà dell'operazione. In tal senso, le pressioni effettuate dal Dagostino subito dopo l'emissione dei documenti, con le richieste di sollecito pagamento dei relativi importi, ben possono valere a configurare la sua responsabilità sia per il delitto di truffa, sia, attraverso il meccanismo di induzione disciplinato dall'art. 48 c.p., per quello di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti». Il Tribunale aveva, dunque, ritenuto che la condotta, estrinsecatasi nell'aver ottenuto le fatture per le operazioni inesistenti, nell'aver indotto in errore la nuova amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. sull'esistenza delle prestazioni, quale precedente amministratore, nell'aver richiesto il pagamento della seconda fattura, effettuando così le «pressioni», concretizzasse l'elemento oggettivo sia del reato sub capo 3, ex artt. 48 cod. pen., 2 d.lgs. n. 74 del 2000, che sub capo 4, ex art.640 cod. pen. 3.3. A fronte di ciò, la sentenza impugnata, con riguardo al reato di cui al capo 3, ha dedicato un passaggio a pag. 30 sull' «anomalia» dell'impostazione accusatoria e sull'«intento» di [OSCURATO:PERSONA] affermando poi a pag. 31 che la condotta dell'imputato «... si pone ... al di fuori dell'ambito di punibilità previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000, fattispecie che presuppone un contribuente che presenti una dichiarazioni fraudolenta al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto». 3.3.1. Tale motivazione non si confronta in alcun modo con quella di condanna né è in grado di superarla, in particolare, non sembrando tenere conto che la condanna è stata pronunciata dal Tribunale ritenendo che il ricorrente sia l'autore mediato, posto che la condotta materiale è stata commessa da [OSCURATO:PERSONA]. 3.3.2. Va, infatti, ricordato che l'art. 48 cod. pen. prevede l'ipotesi di responsabilità dell'autore mediato, ossia di chi si serve per commettere un reato / di altro soggetto come strumento. La norma postula che l'autore immediato (ossia lo strumento) agisca per volontà viziata, cioè in conseguenza dell'inganno adoperato su di lui dall'autore mediato. A realizzare l'inganno vale qualsivoglia mezzo di persuasione o suggestione idoneo a irretire, ossia ad assumere la volontà della persona ingannata al proprio divisamento delittuoso. Si è, inoltre, specificato che l'inganno da cui deriva la responsabilità ex art.48 cod. pen. (rubricato «errore determinato dall'altrui inganno») può consistere, in qualunque artificio o altro comportamento atto a sorprendere l'altrui buona fede, attraverso il quale l'autore mediato induca in errore l'autore immediato del delitto (Sez. 6, n. 10159 del 27/10/1989, dep. 1990, Margarita, Rv. 184861 - 01), Come poi affermato da Sez. 6, n. 6389 del 14/03/1996, Saccone, Rv. 205101 - 01, al fine di affermare la responsabilità del cosiddetto autore mediato ai sensi dell'art. 48 cod. pen., occorre avere riguardo all'atteggiamento psichico di quest'ultimo non soltanto circa la sussistenza del dolo del reato commesso dall'ingannato (nel senso che chi trae in inganno deve agire con previsione e volontà che l'altrui condotta integri il fatto punibile che si intende realizzare), ma anche con riferimento ad ogni altra finalità che attraverso la condotta strumentale dell'autore immediato si persegua e della quale è necessario valutare la rilevante incidenza in ordine alla qualificazione o alla sussistenza stessa del reato in questione. L'ipotesi di responsabilità dell'autore mediato, prevista dall'art. 48 cod. pen., e cioè di chi si serve di altri (autore immediato) inducendolo con inganno a commettere un reato, può anche configurarsi in relazione ai reati propri, nei quali la qualità del soggetto attivo è presupposto o elemento costitutivo della fattispecie criminosa (cfr. Sez. 4, n. 36730 del 20/04/2018, Eccher, Rv. 273822; Sez. 5, n. 57706 del 28/09/2017, Lorenzetti, Rv. 272081). 3.3.3. Quanto poi ai reati tributari, la giurisprudenza ha già ritenuto possibile che il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 possa essere commesso dall'autore mediato con riferimento in particolare alla condotta di chi, agendo quale «autore mediato», onde evadere le imposte, predisponga fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che traggano in errore il soggetto tenuto alla presentazione della dichiarazione fiscale, inducendolo ad inserire, in quest'ultima, elementi passivi fittizi (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la decisione con la quale era stato condannato l'amministratore di fatto di una società che aveva consapevolmente indicato, nelle scritture contabili, elementi passivi fittizi, inseriti nella dichiarazione presentata dall'amministratore giudiziario) (Sez. 3, n. 17211 del 14/12/2022, dep. 2023, Lazzarotto, Rv. 284551 - 01).3.4. Tutto ciò premesso, la Corte di appello, per poter pronunciare la sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, avrebbe dovuto sottoporre a specifica critica la motivazione della sentenza di condanna con cui si è ritenuto che la condotta integrasse la fattispecie astratta ex art. 48 cod. pen. e che il dolo del reato fosse rinvenibile nell'autore mediato. Avrebbe dovuto, cioè, offrire una motivazione puntuale e adeguata che desse razionale giustificazione della difforme decisione adottata, mentre si è limitata ad affermare che la condotta dell'imputato «... si pone ... al di fuori dell'ambito di punibilità previsto dall'art. 2 d.lgs. 74/2000, fattispecie che presuppone un contribuente che presenti una dichiarazioni fraudolenta al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto», in tal modo fornendo, a ben vedere, una spiegazione non solo meramente assertiva ma anche in apparente contrasto con la configurabilità del reato proprio anche a mezzo di autore mediato. 4. Sul ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Il primo motivo, con cui si deduce il vizio della motivazione sulla sussistenza del danno del reato di truffa, è manifestamente infondato. 4.1.1. Il travisamento della prova per omissione è del tutto insussistente: nel riassumere il motivo di appello sul capo a pag. 15, la Corte di appello ha dato atto che esso si fondava sulle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]; allorché, a pag. 32 della sentenza, la Corte territoriale ha motivato sull'infondatezza del motivo basato sull'assunto che l'importo della fattura fosse ricompreso tra quelli che furono scorporati dal prezzo di acquisto delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha fatto riferimento alla prova su cui la tesi si fondava, cioè sulle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA]. Nelle pag. 32, in fine e 33, le dichiarazioni di quest'ultimo sono state specificamente valutate. 4.1.2. La Corte di appello ha smentito la tesi difensiva in via documentale, mediante l'analisi degli allegati al contratto del 17 giugno 2015 ed ha rilevato che a quella data la fattura n. 202 non avrebbe mai potuto essere ricompresa nell'elenco dei debiti verso fornitori perché emessa successivamente, ovvero il 30 giugno 2015. Il motivo non si confronta con tale argomentazione ed è pertanto inammissibile per il difetto del requisito della specificità estrinseca. 4.2. Il secondo motivo è infondato. 4.2.1. La Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento oggettivo per avere il ricorrente esplicitamente sollecitato il pagamento, con una richiesta la cui serietà era determinata dall'essere l'imputato il precedente amministratore della [OSCURATO:SOCIETA]. e che, proprio per questo, avrebbe a lui ancor più imposto di non tacere le circostanze che a tale pagamento avrebbero dovuto, invece, ostare.È, poi, irrilevante che non vi sia stato alcun rapporto tra il ricorrente ed il nuovo legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. perché la truffa è stata commessa ai danni della persona giuridica ed è pertanto sufficiente che siano stati tratti in inganno i soggetti operanti comunque per l'ente, non potendo la persona giuridica, in quanto tale, essere soggetto passivo di artifici e raggiri. Secondo la ricostruzione della Corte di appello, la richiesta di pagamento è stata effettuata al procuratore speciale della società che acquistò la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., quindi, in sostanza, al soggetto giuridico «nuovo proprietario», tanto che fu poi girata proprio alla persona che per la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe potuto effettuare concretamente il pagamento. Dunque, non vi è stata alcuna dissociazione tra l'ente che si assume raggirato e il soggetto che ha subito la depauperazione patrimoniale, dissociazione che, in ogni caso, anche a volere prescindere da quanto appena detto sopra, non potrebbe ostare alla configurabilità del reato secondo la maggioritaria giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, tra le altre, Sez.2, n. 43119 del 21/10/2021, Maresca, Rv. 282304-01; Sez. 2, n. 39958 del 19/07/2018, Ferrigno, Rv.273820-01). 4.2.2. Il ricorso, poi, si è limitato a replicare le argomentazioni dell'appello sull'inesistenza dell'obbligo di pagamento della fattura senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata sull'irrilevanza della mancanza di diligenza della persona offesa per escludere il reato di truffa. Peraltro, la sentenza ha fondato la rilevanza del raggiro proprio sulla preg ressa qualità dell'imputato, che era stato l'amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., e, come tale, aveva avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA], a cui aveva trasmesso la fattura e sollecitato il pagamento. La motivazione è, dunque, corretta in diritto. 4.2.3. Va poi rilevato che la sentenza di Sez. 2, n. 24499 del 07/05/2015, Bajic, Rv. 264224 - 01, valorizzata dal ricorrente al fine di sostenere la inidoneità del raggiro per la mancanza di diligenza della persona offesa, ha in realtà affermato esservi invece la idoneità tutte le volte in cui come nella specie, la mancanza di diligenza sia stata determinata dalla particolare fiducia indotta nella persona offesa. 4.3. Il terzo motivo, connesso logicamente ai precedenti, è inammissibile per genericità. Oltre a rilevarsi che la Corte di appello ha valutato le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], la sentenza ha affermato esservi assoluta certezza sulla responsabilità dell'imputato, escludendo così il ragionevole dubbio. 4.4. Il quarto motivo che, per vero, deduce, in relazione alla violazione dell'art. 61, n. 11, cod. pen., il vizio ex art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. che concerne la figura dell'eccesso di potere, è manifestamente infondato.La tesi esposta è, infatti, contraria alla costante giurisprudenza sulla circostanza aggravante ex art. 61, n. 11, cod. pen. 4.4.1. Secondo la giurisprudenza, agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen., la relazione di prestazione d'opera corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d'opera a norma della legge civile e comprende ogni specie di attività, materiale ed intellettuale, che abbia dato luogo a quell'affidamento nel corso del quale si è verificata la condotta criminosa (Sez. 2, n. 39396 del 30/05/2019, Scarnera, Rv. 277048 - 02). Si è ulteriormente affermato (cfr. Sez. 6, n. 11631 del 27/02/2020, E., Rv. 278720 - 01) che la nozione di «abuso di relazioni di prestazione di opera» utilizzata dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un «facere» e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto. Nello stesso senso, Sez. 5, n. 634 del 06/12/2017, dep. 2018, Zunino, Rv. 271929 - 01, per cui la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni di prestazioni d'opera, prevista dall'art. 61 n. 11 cod. pen., è configurabile in presenza di rapporti giuridici che a qualunque titolo comportino un vero e proprio obbligo - e non una mera facoltà - di facere, non rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza, o di un rapporto diretto e formale intercorrente tra l'autore del fatto e la persona offesa, ma essendo sufficiente che il soggetto agente abbia tratto illecito vantaggio da un rapporto d'opera (intercorrente anche con un terzo), abusando della posizione che ne derivava. Va aggiunto che la circostanza aggravante è stata ritenuta applicabile anche agli amministratori di società (Sez. 2, n. 50087 del 14/11/2013, Biondo, Rv. 257646 - 01) e che, secondo Sez. 5, n. 10460 del 24/06/1999, Sepe, Rv. 214465 - 01, per la sussistenza della circostanza aggravante di abuso di relazioni di prestazione d'opera, non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l'agente si sia avvalso della esistenza di tale relazione, nel senso che la esistenza del rapporto di prestazione d'opera gli abbia dato l'occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone la esecuzione. Si è affermato, infine, che, se, di norma, la possibilità di trarre profitto dal rapporto di fiducia non è più sfruttabile con la cessazione del rapporto di dipendenza o di servizio, la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. non viene tuttavia meno quando, nonostante la fine del rapporto, l'imputato si sia ancora potuto avvalere delle situazioni e degli effetti favorevoli precostituitisi durante lo svolgimento di esso derivanti dall'affidamento di cui beneficiava (cfr. Sez. 5, n. 7638 del 19/05/1992, Ruberto, Rv. 192211 - 01). Di conseguenza, per la giurisprudenza, sussiste la circostanza aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera, di cui all'art. 61, n. 11, cod. pen. anche nel caso di reato commesso quando l'agente non sia più alle dipendenze della persona offesa ove si accerti che l'autore del reato abbia comunque tratto profitto dalle condizioni favorevoli create dal preesistente rapporto di lavoro (Sez. 2, n. 9730 del 25/11/2016, dep. 2017, D'Aquila, Rv. 269097 - 01). 4.4.2. Ciò posto, secondo la ricostruzione della sentenza di merito, la truffa è avvenuta proprio avvalendosi della precedente qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. e del rapporto di fiducia sussistente. 4.5. È manifestamente infondato il motivo sulle circostanze attenuanti generiche. 4.5.1. Non risulta dalla sentenza del Tribunale che, in sede di conclusioni, il difensore del ricorrente abbia richiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, essendo stata chiesta solo l'assoluzione dai reati contestati perché i fatti non sussistono. 4.5.2. La Corte di appello ha correttamente rilevato che, con l'appello, non furono specificamente indicate circostanze di fatto su cui fondare l'applicazione delle circostanze predette. Risulta essere stato presentato un unico motivo di appello, segnatamente il settimo a pagina 42, con cui si contestò l'eccessività della pena inflitta, si chiese la concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'esclusione delle circostanze aggravanti e la sospensione condizionale della pena. Nelle pagine 42 e 43 le argomentazioni si riferiscono al trattamento sanzionatorio, cioè alla determinazione della pena, perché il Tribunale la determinò proprio in base alla personalità dell'imputato, ricavabile dai precedenti penali e dalla condotta, in relazione al ruolo tenuto. Nell'appello seguono, poi, i motivi concernenti la richiesta di esclusione delle circostanze aggravanti (pag. 43, secondo e terzo capoverso). 4.5.3. Dunque, l'appello, relativo alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, era effettivamente inammissibile per genericità, perché, in violazione dell'art. 581 cod. proc. pen., non indicava gli elementi di fatto a sostegno della richiesta e che la Corte territoriale avrebbe dovuto valutare. L'inammissibilità dell'appello sul punto si riverbera sul motivo si ricorso. 4.6. È manifestamente infondato anche il sesto motivo. Va ribadito infatti il principio, che già trovava fondamento negli enunciati della motivazione di Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273561, per cui in tema di reati divenuti procedibili a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.10 ottobre 2022, n. 150, la manifestazione della volontà punitiva da parte della persona offesa può essere implicitamente desunta, nei processi in corso, dall'avvenuta costituzione di parte civile o dalla riserva di costituirsi parte civile (Sez. 3, n. 19971 del 09/01/2023, Antonelli, Rv. 284616 - 01). 4.7. È infondata, infine, la richiesta del ricorrente, formulata in udienza, di declaratoria di prescrizione. Oltre al termine massimo di 7 anni e 6 mesi, deve tenersi conto del periodo di sospensione della prescrizione disposta dal 11 giugno 2021 al 16 dicembre 2021 dai giudici di merito. La prescrizione, tenuto conto della data del commesso reato - il 21 luglio 2015 - del termine massimo di prescrizione e del periodo di sospensione, decorrerebbe il 28 luglio 2023; il termine non è, dunque, decorso. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] relativamente al reato di cui al capo 3 dell'imputazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze; nel giudizio di rinvio la Corte di appello terrà conto dei principi di diritto espressi anche in ordine alla configurabilità dell'ipotesi dell'art. 48 cod. pen., sopra riportati. Deve essere dichiarato inammissibile nel resto il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativo al reato di cui al capo 4 dell'imputazione, deve infine essere rigettato, condannandosi conseguentemente il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che si liquidano in complessivi euro 3.300, oltre acc
Sentenza Cassazione n. 33433/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris