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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 03164/2023

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guente Rep.

DECRETO Od. sul ricorso 4098-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2018 2 SRL, rappresentata dalla procuratrice mandataria [OSCURATO:PERSONA] (già denominata [OSCURATO:PERSONA]), in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2023 - controricorrente - 6 nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1260/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/07/2021; R.G.N. 4098/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che la predetta rinuncia risultata vistata per adesione sia dal difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], sia dal difensore della società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le predette adesioni.

P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'u Così deciso in Roma il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Rep. DECRETO Od. sul ricorso 4098-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 2018 2 SRL, rappresentata dalla procuratrice mandataria [OSCURATO:PERSONA] (già denominata [OSCURATO:PERSONA]), in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 108, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; 2023 - controricorrente - 6 nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1260/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 01/07/2021; R.G.N. 4098/2022 letto l'atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal difensore della società ricorrente, munito di idonei poteri come da procura speciale in atti; rilevato che la predetta rinuncia risultata vistata per adesione sia dal difensore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], sia dal difensore della società controricorrente [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; ritenuto che la rinuncia e le adesioni presentano i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art.391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, nella L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante le predette adesioni. P.Q.M. dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l'espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell'adunanza o dell'u Così deciso in Roma il
Decreto Cassazione n. 03164/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris