CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 31973/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 13812-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] 02121151001, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Ric. 2021 n. 13812 sez. ML -ud. 06-07-2022 -2- avverso la sentenza n. 906/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 19/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte d'appello di Palermo ha accolto l’appello dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta al riconoscimento del diritto alla rivalutazione contributiva da esposizione qualificata ad amianto. 2. La Corte territoriale ha dichiarato prescritto il diritto dell’appellato essendo decorso più di un decennio tra la data della consapevolezza di esposizione ad amianto, coincidente con l’epocadi presentazione della domanda all’Inail (6.6.05), e la data della domanda all’[OSCURATO:PERSONA] (25.9.15). 3. Avverso tale sentenza il Galioto ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria. L’[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2935 in relazione agli artt. 2727 e 2729 e dei principi generali in materia di consapevolezza per l'esercizio di un diritto. 6. Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art 2935 c.c. in relazione al in relazione agli artt. 2727 e 2729 e dei principi generali in materia di esercizio di un diritto. Ric. 2021 n. 13812 sez. ML -ud. 06-07-2022 -3- 7. [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza d’appello per avere collegato la presunzione di consapevolezza del ricorrente di essere stato esposto ad amianto al momento temporale di presentazione della domanda amministrativa all’Inail (2005) e non ad un momento successivo, quale il pensionamento (2013), come necessario in ragione della iniziale incertezza sulla competenza dell’Inail a rilasciare la predetta certificazione rispetto ai lavoratori marittimi. 8. Si sostiene che, al più, la decorrenza del termine di prescrizione decennale dovesse coincidere con la cessazione all’esposizione qualificata all’amianto, avvenuta solo in data 18.5.2011, con l’ultimo sbarco dalla M/N [OSCURATO:PERSONA]. 9. I motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente perché sovrapponibili, non possono trovare accoglimento. 10. Nella giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidato il principio secondo cui, posto che il beneficio della rivalutazione contributiva della posizione assicurativa di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257/1992, è autonomo rispetto al diritto alla pensione e può essere fatto valere a prescindere dall'avvenuto pensionamento, traducendosi in una modalità più favorevole di calcolo della contribuzione per la determinazione della pensione medesima (Cass. n. 2351 del 2015), la prescrizione di esso, non incidendo sulla rivendicazione di una componente del credito previdenziale, decorre dal momento in cui il lavoratore abbia la consapevolezza della suddetta esposizione ed è riferita al diritto in quanto tale (Cass. n. 2856 del 2017). 11. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato che l'esposizione all'amianto doveva ritenersi nota all'interessato già al momento della presentazione della domanda all'Inail. 12. Il giudizio concernente la consapevolezza dell'esposizione qualificata all'amianto costituisce un tipico accertamento di fatto, come tale insindacabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti dell'art. 360 n. 5 c.p.c., il quale, specie a seguito Ric. 2021 n. 13812 sez. ML -ud. 06-07-2022 -4- della riformulazione operata dall'art. 54, decreto legge n. 83/2012 (conv. con legge n. 134/2012), consente di dedurre per cassazione soltanto l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. S.U. n. 8053 del 2014). 13. I motivi di ricorso in esame che, al di fuori del perimetro del citato art. 360 n. 5 c.p.c., oppongono una diversa decorrenza del termine di prescrizione, risultano inammissibili. 14. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. 15. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza. 16. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del