CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 34223/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile fr il ricorso udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riesame,proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza, emessa i107/07/2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro (ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen.), con la quale è stata applicata nei confronti del predetta misura cautelare della custodia in carcere, perché ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (capo 1), nonché di una serie di reati fine commessi nell'interesse proprio e del sodalizio di appartenenza (capi 2, 5, 6 e 9). 1.2. Le indagini disvelavano l'esistenza di un gruppo ben organizzato, facente capo al coindagato [OSCURATO:PERSONA], alias "Nardiello" (pregiudicato originario di [OSCURATO:PERSONA], all'epoca, sottoposto alla sorveglianza speciale di PS con obbligo di residenza in Scalea), il quale, insieme ad altri soggetti di origini calabresi e campane, sfruttando la propria esperienza criminale nonché i propri contatti sul territorio, riusciva a movimentare ingenti quantitativi di cocaina e droghe "leggere", rivendute soprattutto all'ingrosso in territorio campano. I Giudici della cautela hanno ritenuto chiari indici dellaesistenza della struttura organizzativa non solo il notevole giro di affari del gruppo (così come traspare dalle conversazioni oggetto di captazione), ma anche i sistematici contatti attraverso i quali il [OSCURATO:PERSONA] è riuscito ad organizzare e a dirigere i suoi più stretti collaboratori, in un vero e proprio rapporto di subordinazione gerarchica creato con gli stessi per l'esecuzione delle mansioni più varie. L'odierno ricorrente viene ritenuto un sodale, agli ordini del [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del quale ha compiuto attività essenzialmente esecutive, legate al trasporto dello stupefacente (come, in particolare emerso in occasione del suo arresto in flagranza, avvenutoil 13/01/2022), alla preparazione della sostanza, nonché al mantenimento dei contatti con i fornitori e gli acquirenti. 1.3. All'udienza camerale, il difensore non aveva mosso alcuna doglianza in relazione alla gravità indiziaria, essendosi limitato a chiedere la sostituzione della misura cautelare con quella degli arresti domiciliari, in ragione del fatto che il prevenuto - arrestato in flagranza per il capo 11) della contestazione cautelare (reato per il quale si era proceduto separatamente) -dopo un primo periodo trascorso in carcere, veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in costanza della quale veniva altresì autorizzato ad allontanarsi dal domicilio per svolgere attività lavorativa: sosteneva, pertanto, adeguata la misura degli arresti domiciliari corredata da presidio elettronico (art. 275-bis cod. proc. pen.).2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro ricorre il difensore dell'indagato che solleva un unico motivo con cui deduceviolazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 275, comma 3-bi4 je 275-bis cod.proc.pen., con riferimento a tutti i capi di incolpazione al prevenuto ascritti. In considerazione del ruolo di mero trasportatore della sostanza stupefacente - su disposizione del [OSCURATO:PERSONA], il quale si accordava con i fornitori e con gli acquirenti, con cui il prevenuto non aveva alcun rapporto - il Tribunale avrebbe dovuto motivare sulla inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico a tutelare le esigenze cautelari.L'ordinanza sarebbe affetta da manifesta illogicità laddove, pur riconoscendoli rispetto delle prescrizioni, da parte del prevenuto, durante la sottoposizione agli arresti domiciliari, sostiene che non vi siano elementi concreti sulla scorta dei quali formulare una prognosi di autocontrollo. In sostanza, il diniego della misura degli arresti domiciliari ai sensi del 275-bis cod. proc.pen. non è stata giustificata da alcun elemento ulteriore o specifico. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va preliminarmente rammentato che l'ordinamento non conferisce alla Corte di cassazione alcun potere di riconsiderazione delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del Tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Giova altresì precisare che la previsione di cui all'art. 275-bis cod. proc. pen., che consente al giudice di prescrivere, con gli arresti domiciliari, l'adozione del cosiddetto "braccialetto elettronico", non ha introdotto una nuova misura coercitiva ma solo una mera modalità di esecuzione della misura cautelare personale e non attiene all'adeguatezza della stessa, cioè al divieto di non allontanarsi dalla propria abitazione, ma al giudizio, da compiersi nel procedimento di scelta della misura, sulla capacità effettiva dell'indagato di autolimitare la propria libertà personale(Sez. 6, n. 555 del 21/10/2015 , dep. 2016,Bregu, Rv. 265760.In motivazione, la Corte ha altresì chiarito che l'art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen. contiene non un vincolo al prudente apprezzamento del giudice, ma soltanto un richiamo affinché questi verifichi in concreto l'impraticabilità della misura di cui agli artt. 284 e 275-bis cod. proc. pen., sulla scorta delle esigenze cautelari effettivamente esistenti nella specie, desumibili dalle connotazioni oggettive del fatto e della personalità dell'indagato). 3. Tanto premesso, il Collegio osserva che l'ordinanza impugnata ha correttamente richiamato l'operatività, nel caso di specie - ove si contesta Oprevenuto l'appartenenza all'associazione di cui al capo 1) -,della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere «non essendo emerso alcun dato che lasci intendere che le ravvisate esigenze cautelari siano cessate o possano essere salvaguardate con misure meno afflittive». Quanto alla partecipazione del Rovito all'associazione di cui al capo 1), il Tribunale afferma che egli «è certamente un sodale del gruppo in esame, agli ordini del [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del quale compie attività essenzialmente esecutive,principalmente afferenti al trasporto dello stupefacente(...), alla preparazione della sostanza, nonché al mantenimento dei contatti con i fornitori e con gli acquirenti». Detta intraneitàémerge, si legge nel provvedimento impugnato, dalle molteplici captazioni analizzate con riguardi reati-fine, ove traspare chiaramente la consapevolezza dell'uomo di partecipare al giro di affari illeciti del [OSCURATO:PERSONA]; consapevolezza riscontrata dalla frequente presenza fisica dell'uomo in viaggi per il trasporto dello stupefacente o ad incontri di persona. Ad ulteriore riscontro del vincolo di solidarietà che lega il Rovito al sodalizio, l'ordinanza impugnata ha ricordato la significatività delle captazioni in cui il [OSCURATO:PERSONA] rivela di essersi fatto carico delle spese legali del primo dopo il suo arresto, nonché dei mantenimento della sua compagna.Le ragioni per le quali il pericolo di reiterazione del reato debba essere ritenuto«assolutamente attuale» sono evidenziate dalle specifiche modalità circostanze del fatto, dalle funzioni svolte dal ricorrente, dal contributo operativo offerto, dal suo rapportarsi con soggetti la cui caratura criminale risulta ben nota a tutti i sodali. Circostanze tutte che,correttamente, inducono il Tribunale di Catanzaro, anche a prescindere dalla pur dirimente presunzione di legge che reca con sé l'addebito associativo - e che in alcun modo viene affrontata dalla difesa nel ricorso in esame - a concludere per l'adeguatezza del solo presidio cautelare in carcere, pur a fronte del precedente periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari. Rispetto a tale ultima circostanza il Tribunale motiva congruamente laddove osserva che la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari appariva, all'epoca dei fatti, giustificata «stante la proporzionalità della stessa correlata all'unico fatto per cui si era proceduto separatamente, non ancora disvelatesi le ulteriori ipotesi di reato, e la compagine associativa in cui la condotta del predetto risulta essere inserit0) », derivandone che l'assenza di violazioni nel breve arco temporale di sottoposizione alla misura meno afflittiva «non è di per sé idonea a comprovare l'allontanamento dello stesso d'al contesto delinquenziale, non potendosi ritenere allo stato sussistente una affievolimento delle predette esigenze, anche in considerazione delle modalità di esecuzione dei delitti in contestazione, del quantitativo considerevole trasportato nonché della professionalità e pervicacia mostrata». 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria spettano gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1