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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 15324/2026

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al Tribunale del riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità del ricorso;sentite, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 28 novembre 2025 il Tribunale del riesame di Romaconfermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 3 novembre 2025 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diTivoli, con cui era stata applicata all’indagato la misura della custodia cautelare in carcereper l’omicidio volontario aggravato di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Roma il 14 ottobre 2025,in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Tribunale del riesame di Roma, l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che venivachiamato Luigi, maturava nel corso di un’animata discussione che coinvolgeva la vittima,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti, all’esito dellaquale la persona offesa veniva attinta da pluralità di calci e di pugni, che ne provocavano lamorte.Occorre, in proposito, precisare che la sequenza degli accadimenti criminosi culminatanell’aggressione mortale di [OSCURATO:PERSONA] si sviluppava in due fasi distinte la sera del 14ottobre 2025 e traeva origine dalla situazione di risalente tensione esistente tra la vittima e ilfratello, [OSCURATO:PERSONA], che esercitavano l’attività di giostrai.

A [OSCURATO:PERSONA], in particolare, eranocollegati gli aggressori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chelavoravano alle sue dipendenze.In questa cornice, deve evidenziarsi che, in un primo momento, si verificava unoscontro fisico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale [OSCURATO:PERSONA] e LorenzoAgueci partecipavano intervenendo a supporto dei primo dei due contendenti.

Queste faseiniziale degli accadimenti criminosi si verificava nella [OSCURATO:PERSONA] di Capena – doveerano in corso in festeggiamenti per una festa locale, il “Vendemmiale”, dove erano installatele giostre dei due rami della famiglia [OSCURATO:PERSONA] –, interrompendosi a causa dell’intervento di unavventore, [OSCURATO:PERSONA], che riusciva ad allontanare [OSCURATO:PERSONA], sanguinante perferite riportate, dal luogo della colluttazione, facendolo riparare nella cabina di una dellegiostre.Dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva trovato riparo nella cabina dove l’aveva accompagnatovelocemente verso [OSCURATO:PERSONA], aggredendolo, sottoponendolo a un violento pestaggio einiziando a colpirlo con calci e pugni, che sferravano alla vittima noncurante del fatto che lastessa, dopo i primo colpi, era caduta a terra e, debilitato per le ferite e sanguinante, nonriusciva a difendersi.La ricostruzione dell’aggressione mortale deve ritenersi incontroversa, risultandodimostrata alla luce delle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza installatenella piazza dove si verificava l’uccisione di [OSCURATO:PERSONA], che riprendevano le due fasi delviolento pestaggio al quale veniva sottoposta la vittima.Questi, univoci, elementi indiziari si ritenevano corroborati dalle dichiarazioni di alcunisoggetti che avevano assistito al pestaggio mortale di [OSCURATO:PERSONA], tra i quali il Tribunaledel riesame di Roma richiamava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CarmelaConidi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Deve, inoltre, evidenziarsi che, nell’interrogatorio di garanzia reso dopo il suo arresto,disposto il 3 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di avere partecipato allacolluttazione che aveva causato la morte [OSCURATO:PERSONA], pur precisando di non esserel’autore di colpi violenti che ne avevano provocato il decesso e di essere intervenutoesclusivamente per separare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che stavano litigando acausa delle accuse di concorrenza sleale rivolte al primo dalla vittima.

Tale causaleomicidiaria, secondo quanto accertato nella prima fase delle indagini preliminari, traevaorigine dalle tensioni, risalenti nel tempo, che esistevano tra i due rami della famiglia [OSCURATO:PERSONA],che esercitavano la stessa attività di giostrai e che, anche in altre occasioni, avevano datoorigine a scontri verbali tra i dipendenti dei due fratelli.Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimentodella custodia cautelare in carcere, previste dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,in conseguenza dell’elevato disvalore dei fatti di reato che venivano contestati a [OSCURATO:PERSONA] GabrielMatei – che, come evidenziato a pagina 8 del provvedimento censurato, denotava una«carica di violenza smodata […]» – e del clima di aspra conflittualità che caratterizzava i suoirapporti con il gruppo antagonista.Si è già detto, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esercitavano la stessa attività digiostrai, nel cui contesto lavorativo era maturata l’aggressione mortale di cui si controverte,che, anche in passato, aveva dato origine a scontri tra i due gruppi familiari.

Questasituazione di feroce e risalente conflittualità, dunque, rendeva elevato il pericolo direiterazione del delitto per il quale si procedeva nei confronti dell’indagato e inadeguata unamisura restrittiva diversa da quella intramuraria.Sulla scorta di questa ricostruzione dell’aggressione mortale di [OSCURATO:PERSONA], avvenutaa Capena il 14 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanzaimpugnata, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Tivoli il 3 novembre 2025.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Belcastro, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazionedell’ordinanza impugnata, in riferimento all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,rappresentandosi che la decisione in esame, a fronte dell’inadeguatezza del compendioindiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],resa evidente dalle incertezze relative al ruolo concorsuale svolto dal ricorrentenell’aggressione mortale di [OSCURATO:PERSONA], era stata applicata nei suoi riguardi in modoautomatico, senza il compimento di alcuna verifica individualizzante della pericolosità socialedell’indagato.Il Tribunale del riesame di Roma, in questo modo, non aveva tenuto conto deglielementi sintomatici della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], sui quali ilprovvedimento impugnato si era espresso in termini oggettivamente assertivi, limitandosi arichiamare lo stato di conflittualità esistenti tra il nucleo familiare della vittima e quello delfratello [OSCURATO:PERSONA], senza soffermarsi analiticamente sulla natura di tali conflitti e sulla lororilevanza prognostica rispetto al mantenimento della misura cautelare censurata.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2.

Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere per le ipotesidelittuose di cui all’art. 575 cod. proc. pen., salvo che il venire meno di tale presunzione, chenon appare riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], derivi daelementi processuali, specifici e concreti, tra i quali non è possibile comprendere il merodecorso del tempo dagli accadimenti criminosi.

Ne discende che, in queste ipotesi, il vaglio cautelare, pur risultando ancorato allapresunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non puòprescindere dalle emergenze del caso concreto, dovendosi verificare se il rischio di ulterioricondotte illecite – analoghe a quelle contestate a [OSCURATO:PERSONA] – sia concreto e resoprobabile dai suoi comportamenti antecedenti e successivi all’esecuzione dell’omicidio diStefano [OSCURATO:PERSONA].

Questi indicatori comportamentali, nel caso di specie, risultano riscontrati, pereffetto delle condizioni nelle quali si concretizzavano le condotte illecite contestateall’indagato e le ragioni che l’avevano spinto ad aggredire la vittima, unitamente a LorenzoAgueci e [OSCURATO:PERSONA], nella piazza di Capena dove si trovavano le giostre dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA].La brutalità dell’aggressione mortale, obiettivamente cruenta e del tutto sproporzionatarispetto alle tensioni lavorative che l’avevano causata, giustificavano il giudizio di elevatopericolo di reiterazione del reato, rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 274,comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., rendendo prive di rilievo sintomatico lededuzioni difensive relative alle incertezze indiziarie sulla natura dei conflitti esistenti tra igruppi familiari di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello, [OSCURATO:PERSONA], nel primo dei quali gravitavano ilricorrente e gli altri due aggressori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Deve, inoltre, escludersi la possibilità di confinare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] inun contesto di episodicità, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corsodelle indagini preliminari, che evidenziavano lo stato di accesa conflittualità checaratterizzava i rapporti personali tra i gruppi familiari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che,che, pur traendo origine da una contesa occasionale, scaturita da motivi banali, si eraradicata fino all’epilogo cruento e inaspettato che si sta considerando.

Tali connotazionidell’aggressione mortale in esame, peraltro, devono escludersi, oltre che alla luce delcontesto fortemente conflittuale da cui traeva origine il pestaggio della vittima, dall’articolatasequenza degli accadimenti criminosi, sviluppatasi in due fasi, che denotava la pervicaciadell’atteggiamento degli indagati e non consentiva di escludere il modesto disvalore penaledei fatti di reato, rispetto al quale il contesto subculturale vissuto da [OSCURATO:PERSONA] e dai complici nonassumono rilievo ai fini cautelari dedotti.2.1.

A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che, essendo l’omicidiovolontario aggravato su cui si è formulato il giudizio di gravità indiziaria contestato a RaulGabriel [OSCURATO:PERSONA] riconducibile alla previsione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel caso inesame, vige una doppia presunzione relativa, riguardante la sussistenza delle esigenzecautelari e l’adeguatezza della custodia in carcere, di cui occorre tenere conto.Ne discende che la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità socialedetermina l’inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che ilgiudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazionein positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l’eventualeesistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali dasmentire, nel caso concreto, l’effetto presuntivo.Non può, in proposito, non rilevarsi, in linea con quanto affermato da Sez. 5, n. 26731del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470 - 01, che evidenzia la natura speciale dellapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., che: «La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., èprevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc.pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità econcretezza del pericolo».Nella stessa direzione ermeneutica si muove il principio di diritto affermato, in tempirecenti, da Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, Papaleo, Rv. 289277 - 01, che ribadisce laprevalenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art.273, comma 3, cod. proc. pen. rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen.,osservando: «In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere,sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto allaprevisione della norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzionecomporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito deldecorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità».3.

Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Consegue a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, dicopia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario minorile dove ilricorrente si trova ristretto, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
al Tribunale del riesame di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’inammissibilità del ricorso;sentite, nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 28 novembre 2025 il Tribunale del riesame di Romaconfermava l’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 3 novembre 2025 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale diTivoli, con cui era stata applicata all’indagato la misura della custodia cautelare in carcereper l’omicidio volontario aggravato di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Roma il 14 ottobre 2025,in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Secondo il Tribunale del riesame di Roma, l’omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che venivachiamato Luigi, maturava nel corso di un’animata discussione che coinvolgeva la vittima,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e altri soggetti, all’esito dellaquale la persona offesa veniva attinta da pluralità di calci e di pugni, che ne provocavano lamorte.Occorre, in proposito, precisare che la sequenza degli accadimenti criminosi culminatanell’aggressione mortale di [OSCURATO:PERSONA] si sviluppava in due fasi distinte la sera del 14ottobre 2025 e traeva origine dalla situazione di risalente tensione esistente tra la vittima e ilfratello, [OSCURATO:PERSONA], che esercitavano l’attività di giostrai. A [OSCURATO:PERSONA], in particolare, eranocollegati gli aggressori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chelavoravano alle sue dipendenze.In questa cornice, deve evidenziarsi che, in un primo momento, si verificava unoscontro fisico tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al quale [OSCURATO:PERSONA] e LorenzoAgueci partecipavano intervenendo a supporto dei primo dei due contendenti. Queste faseiniziale degli accadimenti criminosi si verificava nella [OSCURATO:PERSONA] di Capena – doveerano in corso in festeggiamenti per una festa locale, il “Vendemmiale”, dove erano installatele giostre dei due rami della famiglia [OSCURATO:PERSONA] –, interrompendosi a causa dell’intervento di unavventore, [OSCURATO:PERSONA], che riusciva ad allontanare [OSCURATO:PERSONA], sanguinante perferite riportate, dal luogo della colluttazione, facendolo riparare nella cabina di una dellegiostre.Dopo che [OSCURATO:PERSONA] aveva trovato riparo nella cabina dove l’aveva accompagnatovelocemente verso [OSCURATO:PERSONA], aggredendolo, sottoponendolo a un violento pestaggio einiziando a colpirlo con calci e pugni, che sferravano alla vittima noncurante del fatto che lastessa, dopo i primo colpi, era caduta a terra e, debilitato per le ferite e sanguinante, nonriusciva a difendersi.La ricostruzione dell’aggressione mortale deve ritenersi incontroversa, risultandodimostrata alla luce delle immagini estratte dalle telecamere di videosorveglianza installatenella piazza dove si verificava l’uccisione di [OSCURATO:PERSONA], che riprendevano le due fasi delviolento pestaggio al quale veniva sottoposta la vittima.Questi, univoci, elementi indiziari si ritenevano corroborati dalle dichiarazioni di alcunisoggetti che avevano assistito al pestaggio mortale di [OSCURATO:PERSONA], tra i quali il Tribunaledel riesame di Roma richiamava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CarmelaConidi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Deve, inoltre, evidenziarsi che, nell’interrogatorio di garanzia reso dopo il suo arresto,disposto il 3 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di avere partecipato allacolluttazione che aveva causato la morte [OSCURATO:PERSONA], pur precisando di non esserel’autore di colpi violenti che ne avevano provocato il decesso e di essere intervenutoesclusivamente per separare [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che stavano litigando acausa delle accuse di concorrenza sleale rivolte al primo dalla vittima. Tale causaleomicidiaria, secondo quanto accertato nella prima fase delle indagini preliminari, traevaorigine dalle tensioni, risalenti nel tempo, che esistevano tra i due rami della famiglia [OSCURATO:PERSONA],che esercitavano la stessa attività di giostrai e che, anche in altre occasioni, avevano datoorigine a scontri verbali tra i dipendenti dei due fratelli.Si ritenevano, infine, sussistenti le esigenze cautelari indispensabili al mantenimentodella custodia cautelare in carcere, previste dall’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,in conseguenza dell’elevato disvalore dei fatti di reato che venivano contestati a [OSCURATO:PERSONA] GabrielMatei – che, come evidenziato a pagina 8 del provvedimento censurato, denotava una«carica di violenza smodata […]» – e del clima di aspra conflittualità che caratterizzava i suoirapporti con il gruppo antagonista.Si è già detto, infatti, che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esercitavano la stessa attività digiostrai, nel cui contesto lavorativo era maturata l’aggressione mortale di cui si controverte,che, anche in passato, aveva dato origine a scontri tra i due gruppi familiari. Questasituazione di feroce e risalente conflittualità, dunque, rendeva elevato il pericolo direiterazione del delitto per il quale si procedeva nei confronti dell’indagato e inadeguata unamisura restrittiva diversa da quella intramuraria.Sulla scorta di questa ricostruzione dell’aggressione mortale di [OSCURATO:PERSONA], avvenutaa Capena il 14 ottobre 2025, il Tribunale del riesame di Roma confermava l’ordinanzaimpugnata, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice per le indagini preliminaripresso il Tribunale di Tivoli il 3 novembre 2025.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Belcastro, proponeva ricorso per cassazione, articolando un’unica censura difensiva.Con questa doglianza si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazionedell’ordinanza impugnata, in riferimento all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.,rappresentandosi che la decisione in esame, a fronte dell’inadeguatezza del compendioindiziario acquisito nel corso delle indagini preliminari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],resa evidente dalle incertezze relative al ruolo concorsuale svolto dal ricorrentenell’aggressione mortale di [OSCURATO:PERSONA], era stata applicata nei suoi riguardi in modoautomatico, senza il compimento di alcuna verifica individualizzante della pericolosità socialedell’indagato.Il Tribunale del riesame di Roma, in questo modo, non aveva tenuto conto deglielementi sintomatici della pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA], sui quali ilprovvedimento impugnato si era espresso in termini oggettivamente assertivi, limitandosi arichiamare lo stato di conflittualità esistenti tra il nucleo familiare della vittima e quello delfratello [OSCURATO:PERSONA], senza soffermarsi analiticamente sulla natura di tali conflitti e sulla lororilevanza prognostica rispetto al mantenimento della misura cautelare censurata.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.2. Osserva il Collegio che la presunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275,comma 3, cod. proc. pen. impone la misura della custodia cautelare in carcere per le ipotesidelittuose di cui all’art. 575 cod. proc. pen., salvo che il venire meno di tale presunzione, chenon appare riscontrabile con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], derivi daelementi processuali, specifici e concreti, tra i quali non è possibile comprendere il merodecorso del tempo dagli accadimenti criminosi. Ne discende che, in queste ipotesi, il vaglio cautelare, pur risultando ancorato allapresunzione di pericolosità sociale prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non puòprescindere dalle emergenze del caso concreto, dovendosi verificare se il rischio di ulterioricondotte illecite – analoghe a quelle contestate a [OSCURATO:PERSONA] – sia concreto e resoprobabile dai suoi comportamenti antecedenti e successivi all’esecuzione dell’omicidio diStefano [OSCURATO:PERSONA]. Questi indicatori comportamentali, nel caso di specie, risultano riscontrati, pereffetto delle condizioni nelle quali si concretizzavano le condotte illecite contestateall’indagato e le ragioni che l’avevano spinto ad aggredire la vittima, unitamente a LorenzoAgueci e [OSCURATO:PERSONA], nella piazza di Capena dove si trovavano le giostre dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA].La brutalità dell’aggressione mortale, obiettivamente cruenta e del tutto sproporzionatarispetto alle tensioni lavorative che l’avevano causata, giustificavano il giudizio di elevatopericolo di reiterazione del reato, rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 274,comma 1, lett. c), e 275, comma 3, cod. proc. pen., rendendo prive di rilievo sintomatico lededuzioni difensive relative alle incertezze indiziarie sulla natura dei conflitti esistenti tra igruppi familiari di [OSCURATO:PERSONA] e del fratello, [OSCURATO:PERSONA], nel primo dei quali gravitavano ilricorrente e gli altri due aggressori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Deve, inoltre, escludersi la possibilità di confinare la condotta di [OSCURATO:PERSONA] inun contesto di episodicità, tenuto conto delle dichiarazioni rese dai soggetti escussi nel corsodelle indagini preliminari, che evidenziavano lo stato di accesa conflittualità checaratterizzava i rapporti personali tra i gruppi familiari di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che,che, pur traendo origine da una contesa occasionale, scaturita da motivi banali, si eraradicata fino all’epilogo cruento e inaspettato che si sta considerando. Tali connotazionidell’aggressione mortale in esame, peraltro, devono escludersi, oltre che alla luce delcontesto fortemente conflittuale da cui traeva origine il pestaggio della vittima, dall’articolatasequenza degli accadimenti criminosi, sviluppatasi in due fasi, che denotava la pervicaciadell’atteggiamento degli indagati e non consentiva di escludere il modesto disvalore penaledei fatti di reato, rispetto al quale il contesto subculturale vissuto da [OSCURATO:PERSONA] e dai complici nonassumono rilievo ai fini cautelari dedotti.2.1. A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che, essendo l’omicidiovolontario aggravato su cui si è formulato il giudizio di gravità indiziaria contestato a RaulGabriel [OSCURATO:PERSONA] riconducibile alla previsione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nel caso inesame, vige una doppia presunzione relativa, riguardante la sussistenza delle esigenzecautelari e l’adeguatezza della custodia in carcere, di cui occorre tenere conto.Ne discende che la ricorrenza di questa presunzione relativa di pericolosità socialedetermina l’inversione degli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che ilgiudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazionein positivo della ricorrenza del periculum libertatis, ma soltanto di apprezzare l’eventualeesistenza di ragioni, evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali dasmentire, nel caso concreto, l’effetto presuntivo.Non può, in proposito, non rilevarsi, in linea con quanto affermato da Sez. 5, n. 26731del 24/07/2020, Carparelli, Rv. 279470 - 01, che evidenzia la natura speciale dellapresunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art. 275, comma 3, cod.proc. pen., che: «La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezzadella custodia cautelare in carcere, di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., èprevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall’art. 274 cod. proc.pen., sicché se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall’art. 275, comma 3, cod. proc.pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità econcretezza del pericolo».Nella stessa direzione ermeneutica si muove il principio di diritto affermato, in tempirecenti, da Sez. 2, n. 1709 del 23/12/2025, Papaleo, Rv. 289277 - 01, che ribadisce laprevalenza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall’art.273, comma 3, cod. proc. pen. rispetto alla norma generale dell’art. 274 cod. proc. pen.,osservando: «In tema di misure cautelari, la presunzione relativa di sussistenza delleesigenze cautelari e di adeguatezza al loro soddisfacimento della sola custodia in carcere,sancita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto allaprevisione della norma generale di cui all’art. 274 cod. proc. pen., sicché tale presunzionecomporta la sussistenza, salvo prova contraria, non desumibile dal solo fattore costituito deldecorso del tempo, dei caratteri di attualità e di concretezza della perdurante pericolosità».3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente il rigetto del ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali.Consegue a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, dicopia del presente provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario minorile dove ilricorrente si trova ristretto, a norma dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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