CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 24647/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 gennaio 2022, la Corte d'appello di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione del Tribunale di Palermo del 19 dicembre 2018, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di giustizia per il delitto di furto aggravato di energia elettrica. Il fatto veniva accertato in data 9.12.2014 dai tecnici dell'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. congiuntamente ai militari della Stazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] delle Scale che, recatisi presso l'abitazione del prevenuto per eseguire una verifica sull'utenza a lui intestata, constatavano la presenza di un magnete posto sulla parte superiore del contatore che ne alterava il funzionamento impedendo la registrazione dei consumi. Il Tribunale aveva fondato l'affermazione di colpevolezza del Favarotta sulla intestazione formale della fornitura nonché sulla circostanza che lo stesso, presente al momento della verifica, aveva sottoscritto il relativo verbale. 2. Avverso la sentenza pronunciata in grado d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, articolando due motivi di ricorso. Con il primo, ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. deduce la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della sentenza in relazione agli artt. 581, lett. d) e 591 comma 1, lett. c) e comma 2 cod.proc.pen. per avere la Corte d'appello nell'incipit della motivazione dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione salvo poi confrontarsi con i motivi posti a sostegno della medesima per disattenderli, compiendo quindi un'operazione che contrasta con l'iniziale premessa, e considerato che, ritenendo l'impugnazione infondata, avrebbe dovuto esaminare anche i motivi nuovi e la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria. Con il secondo motivo ex art. 606 lett. d) ed e) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 603 e 585 comma 4 cod.proc.pen. deduce che la Corte d'appello, nel disattendere i motivi proposti, non ha esaminato l'ipotesi in cui l'imputato poteva essere beneficiario inconsapevole di un allaccio abusivo, prospettazione difensiva che la difesa aveva avanzato nei motivi nuovi in modo analitico e specifico con una correlata richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tesa ad un'acquisizione di documenti. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato memoria di replica nella quale in conclusione fa presente che il reato in relazione al quale è stata emessa la sentenza impugnata, è diventato perseguibile a querela per effetto dell'art.2 d.lgs [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 150. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso é inammissibile. Va premesso che questa Corte di legittimità ha da tempo chiarito che l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Già in precedenza, peraltro, si era affermato che è inammissibile l'appello che non contenga l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, in quanto il principio secondo cui la specificità dei motivi deve essere valutata alla luce della funzione dell'impugnazione e con minor rigore rispetto al giudizio di legittimità, non può comportare la sostanziale elisione dei requisiti indicati dall'art.581 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 39210 del 29/5/2015, Jovanovic, Rv. 264686). Di recente questa Corte di legittimità ha altresì ribadito che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità o non siano validamente argomentati o quando essi non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non invece quando siano ritenuti inidonei, anche manifestamente, a confutare l'apparato motivazionale (Sez. 5, n. 11942 del 25/02/2020 [OSCURATO:PERSONA]. 278859; conf. Sez. 5, n. 34504 del 25/5/2018, Cricca, Rv. 273778). L'art. 581 cod. proc. pen., così come novellato dall'art. 1, comma 55, della legge 23 giugno 2017 n. 103 (a decorrere dal 3 agosto 2017) prevede, a pena, appunto, di inammissibilità, che, nell'atto di gravame, l'appellante indichi, con enunciazione specifica, i capi ed i punti della decisione che intende impugnare (oltre che i suoi estremi identificativi), le richieste avanzate al giudice dell'appello, ed i motivi in fatto e diritto che sostengono tali richieste. Ebbene, la Corte di appello palermitana, dopo una disamina dei principi affermati da questa Corte di legittimità, ha rilevato come l'atto di appello non si é confrontato con le statuizioni della sentenza impugnata; in particolare ha trascurato il fatto che la condanna del Favarotta non si é basata sulla sola intestazione formale dell'utenza ma anche su altri elementi fattuali incontestati ed ha assunto apoditticamente che l'apposizione sul contatore del magnete non avesse in alcun modo alterato la registrazione del flusso di energia, pur a fronte del dato che i tecnici dell'Enel avevano constatato che tolto il magnete l'apparecchio riprendeva a funzionare regolarmente. Ritenuto inammissibile l'appello originario, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto inammissibili anche i motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod.proc.pen. 2. Inammissibile é anche il secondo motivo. Ed invero la Corte territoriale nel dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello, per le ragioni dianzi esposte, correttamente non é passata ad esaminare le censure svolte e quindi non si é misurata con le argomentazioni difensive volte a contestare l'attribuibilità della sottrazione di energia elettrica all'odierno imputato, rimanendo pertanto intangibile l'affermazione cristallizzata nella sentenza di primo grado. L'inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma 3, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non massimate). Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della soma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle AmmendeXcfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma d