CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 46459/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (RINUNCIANTE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 6 ottobre 2022 il Tribunale di Palermo ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], intesa alla revoca della confisca di taluni beni, disposta nell'ambito del procedimento di prevenzione promosso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Tanto, ha osservato, in ragione del fatto che il terzo interessato ad una procedura di prevenzione è legittimato a promuovere incidente di esecuzione solo qualora non via abbia partecipato né sia stato posto in condizione di parteciparvi, presupposto che, nel caso della Saglimbene, citata in giudizio quale interveniente, non ricorre. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto, con l'assistenza dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale eccepisce di essere legittimata all'instaurazione dell'incidente di esecuzione finalizzato alla revoca della confisca per non essersi ella costituita nel giudizio di prevenzione, nel quale non ha avuto modo di articolare, in contraddittorio, le proprie difese. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il 26 luglio 2023 è pervenuta in Cancelleria la dichiarazione con la quale la ricorrente ha rinunziato, con atto personalmente sottoscritto, al ricorso. 5. Il ricorso è, pertanto, inammissibile per sopravvenuta rinunzia. 6. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in 500,00 euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così de