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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 15755/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona riformava in favore dell'imputato limitatamente alla determinazione della pena la sentenza con cui il tribunale di Macerata, in data 12.11.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di ricettazione in addebito.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, con riferimento alla richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, co. 2, c.p.; alla riduzione della pena ai minimi edittali; al mancato riconoscimento in termini di prevalenza delle circostanze attenu8anti generiche.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché il ricorrente svolge rilievi di merito sulla dosimetria della pena, non scrutinabili in sede di legittimità, peraltro reiterando censure già disattese dal giudice di secondo grado con motivazione esente da vizi, con cui il ricorrente non si confronta.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12.1.2022.

Il Con2glEstenSore DEPiN CANCELLEFt

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Ancona riformava in favore dell'imputato limitatamente alla determinazione della pena la sentenza con cui il tribunale di Macerata, in data 12.11.2015, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato di ricettazione in addebito. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando vizio di motivazione in ordine alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, con riferimento alla richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 648, co. 2, c.p.; alla riduzione della pena ai minimi edittali; al mancato riconoscimento in termini di prevalenza delle circostanze attenu8anti generiche. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché il ricorrente svolge rilievi di merito sulla dosimetria della pena, non scrutinabili in sede di legittimità, peraltro reiterando censure già disattese dal giudice di secondo grado con motivazione esente da vizi, con cui il ricorrente non si confronta. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12.1.2022. Il Con2glEstenSore DEPiN CANCELLEFt
Sentenza Cassazione n. 15755/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris