CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 marzo 2023
Cassazione n. 22602/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 del GIP TRIBUNALE di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Il G.i.p. del Tribunale di Roma, con sentenza in data 4 ottobre 2022, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 cod. proc. pen., in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti; rilevato che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., i ricorsi devono essere trattati con procedura «de plano», trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena, da dichiararsi inammissibili perché proposte al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen.; e rilevato, infatti, che il motivo di ricorso proposto nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], in quanto diretto a censurare le modalità di calcolo della pena senza alcuna incidenza sulla pena finale, oggetto dell'accordo, non è proponibile ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915 - O) che, allo stesso modo, il motivo di ricorso, con cui si contesta il difetto di motivazione in ordine al ricorrere delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen. risulta proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, co. 2 bis, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 - 0); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] re Esten