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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 11151/2023

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 04 / 04/2023 C .

C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 23121 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23121del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39T08 C424O), assun- tore del concordato fallimentare della S.a.s. [OSCURATO:PERSONA]- squale C. rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57D69 B180H) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47E30 A149C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D17 L049H) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 785/2021, pubblicatain data 5 luglio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], assuntore del concordato fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di Pie- tro [OSCURATO:PERSONA], in virtù di una sentenza di condanna emessa a carico di quest’ultimo in un giudizio iniziato dalla indicata Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 società in bonis, poi proseguito dalla curatela del fallimento so- pravvenuto in corso di causa e nel quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva,successivamente, spiegato intervento volontario .

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Brindisi.

La Corte d’appello di Lecceha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il Gioia, sulla base di tremotivi.

Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione.

Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedegli artt. 474 e 615 c.p.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.».

Con il secondo motivosi denunzia ««violazione delle norme di interpretazione dei titoli giudiziali –errata interpretazione della sentenza costituente il titolo esecutivo posto a base della ese- cuzione in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.».

I primi due motivi del ricorso, in quanto logicamente e giuridi- camente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi sono infondati. 1.1Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che , con la sua opposizione all’esecuzione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto una que- stione che avrebbe potuto e dovuto essere avanzata nel corso del giudizio di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo, cioè quella relativa alla legittimazione di esso ricorrente, quale assuntore del concordato fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ad agire in giudizio per il Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 riconoscimento e la soddisfazione dei diritti già spettanti alla società fallita.

Prendendo in esame tale motivo di opposizione, quindi, a suo avviso, i giudici del merito avrebbero violato il principio di diritto secondo il quale in sede di esecuzione non può essere messo in discussione il comando consacrato nel titolo esecutivo.

La censura (formulata segnatamente con il primo motivo) è fondata sul presupposto che la legittimazione del ricorrente, quale assuntore del concordato fallimentare della [OSCURATO:PERSONA]- squale [OSCURATO:SOCIETA].,ad agire in giudizio per il riconoscimento e la soddisfazione dei diritti già spettanti alla società fallita, fosse stata positivamente accertata nel giudizio di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo da lui azionato (fatta salva solo l’eventualità,non verificatasi, dell’accoglimento de lla domanda all’epoca pendente di annullamento del concordato).

È fondata, cioè, su una interpretazione del dictum contenuto nel titolo esecutivo di formazione giudiziale del tutto opposta rispetto a quella fatta propria dalla corte d’appelloe che è og- getto delle censure formulate conil secondo motivo. 1.2In proposito, è opportuno chiarire che l’esecuzione forzata è stata promossa dal Gioia sulla base della sentenza di con- danna emessa in primo grado (dopo che il giudice d’appello ne aveva sospeso l’esecutività per gli importi eccedenti € 270.000,00), in un giudizio di cognizione che era stato iniziato dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quando questa era an- cora in bonis, quale convenuta per il risarcimento dei danni de- rivanti dalla risoluzione di un contratto di permuta tra un ter- reno e alcune unità immobiliari da realizzare sullo stesso, ma attrice in via riconvenzionale per il pagamento del controvalore delle opere realizzate sul terreno oggetto della permuta(il cre- dito azionato in via esecutivaha ad oggetto proprio quest’ul- tima obbligazione).

Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 Detto giudizioera stato interrotto a seguito del fallimento del la società ed era statoriassunto nei confronti della curatela falli- mentare; successivamente,[OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato in- tervento volontario , quale assuntore del concordato fallimen- tare, del quale era stato peraltro chiesto l’annullamento.

La sentenzadi primo grado aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] al paga- mentodell’importo liquidato « in favore della curatela fallimen- tare o chi per essa in relazione agli esiti sub iudicedel giudizio di annullamento del concordato fallimentare proposto da [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale condanna dovrebbe intendersi formu- latain proprio favore, anche se sottoposta alla condizione (so- spensiva) del rigetto della domanda, che all’epoca era ancora sub iudice, di annullamento del concordato fallimentare; in altri termini,secondo il ricorrente, la condanna avrebbe potuto ope- rarein favore della curatela solo nel caso di accoglimento della domanda all’epoca pendente di annullamento del concordato.

Poiché, frattanto (cioè prima del pignoramento), a suo dire,tale domanda di annullamento del concordato sarebbe stata defini- tivamente rigettata, la sua legittimazione non avrebbe potuto essere contestata sulla base di altre e diverse ragioni, in sede di esecuzione forzata.

Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sostiene, invece, che la condanna debba intendersi emessa in favore della curatela, sebbene con un generico richiamo alla possibilità che nelle relative posizioni potesse subentrare “chi per essa”, cioè l’assuntoredel concor- dato ( se non la stessa società in bonis ), ma senza alcuna espressa decisione in ordine all’attuale sussistenza, in concreto, della legittimazione dell’assuntore stesso e, quindi, con un so- stanziale rinvio alle disposizioni generali in tema di legittima- zione di quest’ultimo.

Di conseguenza , poiché tali disposizioni generali, come correttamente interpretate e applicate dalla corte d’appello, prevedono che la legittimazione dell’assuntore Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 subentria quella del curatore fallimentare solo dopo l’emissione del decreto di cui all’art. 136 L.F.(pacificamente mai avvenuta) qualora, come nella specie, il trasferimento dei beni e delle at- tività del fallito all’assuntore sia stato subordinato alla completa esecuzione degli obblighi concordatari, correttamente tale le- gittimazione era stata esclusa nella sentenza impugnata. 1.3 Come emerge dalle considerazioni fin qui svolte , si tratta di una questione di interpretazione del titolo esecutivo, nella specie costituito dasentenza esecutiva di primo grado non an- cora passata in giudicato al momento dell’opposizione né nel corso del relativo giudizio.

Orbene, l’interpretazione del comando esecutivo contenuto nella sentenza costituente il titolo esecutivo risulta corretta- mente effettuata dalla corte d’appello, come del resto conferma lasentenza della Seconda Sezione di questa stessa Corte, pub- blicata in data 6 ottobre 2021con il n. 27088/2021 che, riget- tandoil ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di secondo grado (che aveva a sua volta rigettato l’appello proposto da entrambe le parti avverso quella di primo grado azionata in executivisdal Gioia), ne ha determinato il passaggio in giudicato.

In sede di legittimità è stato infatti deciso, tra gli altri,il motivo di ricorsodel [OSCURATO:PERSONA] ( segnatamente il settimo) avente specifica- mente ad oggetto la questione della legittimazione delGioia a partecipare al giudizio di cognizione.

La decisionedi questa Corte, che ha determinato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado posta in esecuzione, conforta gli assunti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], fatti propri nella deci- sione impugnata nella presente sede, sulla interpretazione di essa(contrariamente a quanto sostiene il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria).

La Corte di cassazione si è espressa nei seguenti termini : « Il settimo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza, in re- lazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt.

Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 115 e 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.

Violazione o falsa appli- cazione, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli artt.120, 130 e 136 Legge Fall. nonché 75 e 81 cod. proc. civ.

Il mezzo censura il rigetto dell’eccezione di difetto di legittima- zione di [OSCURATO:PERSONA] quale assuntore del concordato falli- mentare, in mancanza del decreto previsto dall’art. 136 legge fall., che accerta la completa esecuzione degli adempimenti previsti nel provvedimento di ammissione.

Anche questo mo- tivo va respinto, tenuto conto che la sentenza impugnata ha emesso la statuizione di condanna in favore della curatela falli- mentare o chi per essa (soggetto indicato nell’assuntore del concordato), senza riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] una legittima- zione propria ma solo eventuale, in caso di chiusura del concor- dato.

Così anche la condanna alle spese di giudizio è stata emessa solo in favore del Fallimento.

Da tali rilievi discende che la formula utilizzata si sottrae, proprio per il suo contenuto con- dizionato, al vizio di violazione di legge denunziato e, altresì, che non è dato ravvisare un interesse concreto del ricorrente alla sua rimozione».

Nella sostanza, è stato riconosciuto, anche in sede di legitti- mità, che la decisione di merito che ha definito il giudizio di cognizionenon conteneva affatto una statuizione in cui veniva individuato nell’assuntore del concordato il soggetto effettiva- mentelegittimato, in concreto , ad agire per far valere i diritti della società fallita, ma si limitava a d indicare genericamente come destinataria della condanna«la curatela o chi per essa», nominando l’assuntore come possibile legittimato eventuale, ma senza affermare che lo fosse già in concreto.

Ciò equivale,in realtà, ad affermare che la decisione conteneva, con riguardo alla legittimazionead agire per far valere i diritti della società fallita, non un accertamento in concreto, ma un rinvio generico,riferibile cioè al soggetto da intendersi come legittimato in base alla disciplina della procedura concorsualee Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 in relazione all’evoluzione della stessa, cioè esattamente quanto affermato dalla corte d’appello nella decisione impu- gnata.

D’altra parte, solo in quest’ottica si giustifica il mancato esame nel merito e,quindi, la dichiarazione di inammissibilità per di- fetto di interesse del motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA]:in caso con- trario (cioè nel caso in cui la Corte di cassazione avesse ritenuto che la sentenza di merito avevaespressamente affermato , an- che solo implicitamente, la legittimazione dell’assuntore), il mo- tivo stesso avrebbe, infatti, dovuto essere esaminato e deciso nel merito. 1.4In ogni caso, risulta decisiva la considerazione che l’inter- pretazione offerta dalla corte d’appello del titolo esecutivo (co- stituito, come già chiarito, da sentenza non ancora passata in giudicato al momento del giudizio di merito), oltre a trovare conferma nella decisione di questa Corte sopra richiamata che ne ha determinato il successivo passaggio in giudicato,non po- trebbe ritenersi in nessun casosindacabile nella presente sede, per il difetto di specificità del ricorsosul punto.

Le censure del ricorrentenon risultano in effetti sostenute dallo specifico richiamo al contenuto del predetto titolo esecutivo (comprensivo della relativa motivazione), dal quale possa evin- cersi con certezza che effettivamente fosse stata esaminata dal tribunale e, quanto meno implicitamente, decisa la questione della sussistenza dell’attuale concreta legittimazione del Gioia in senso favorevole a quest’ultimo.

Sotto tale profilo, il ricorso non rispetta il requisito richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto il richiamo della sola parte del dispositivodell a decisione, che indica come de- stinataria della statuizione di condanna la « c uratela fallimen- tare o chi per essa in relazione agli esiti sub iudice del giudizio di annullamento del concordato fallimentare proposto da [OSCURATO:PERSONA]» non è sufficiente a sostenere gli assunti di parte Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 ricorrente, senza il richiamo, quanto meno, delle difese delle parti e della motivazione della decisione in questione.

2. Con il terzo motivo si denunzia « omess a, insufficiente ed errata valutazione suun punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.».

Secondo il ricorrente, la corte d’appello non avrebbe tenuto adeguatamente conto dei provvedimenti emessi nell’ambito della procedura fallimentare che attesterebbero la sussistenza della sua legittimazione.

Il motivo è inammissibile. 2.1 Esso, in primo luogo, risulta sostanzialmente formulato quale vizio di motivazione, cioè sulla base di una tipologia di censura non più compres a tra le ragioni che possono essere poste a fondamento del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella sua attuale formulazione (ap- plicabile alla fattispecie, ratione temporis).

Per di più, il suddetto vizioviene ricollegato al preteso omesso esame di una serie di documenti che si assumono decisivi, men- tre l’attuale formulazione della disposizione richiamata prevede esclusivamente il vizio di omesso esame di “fatti” decisivi e con- troversi, non di semplici elementi istruttori (cfr., ex multis: Sez.

U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014, Rv. 629831 -01e 629830 – 01; conf.: Sez.

U , Sentenza n. 8054 del 07/04/2014 , Rv. 629834 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 25216 del 27/11/2014 , Rv. 633425 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 , Rv. 651028 – 01; S ez. 3 , Sentenza n. 9253 del 11/04/2017 , Rv. 643845 –01). 2.2 È opportuno ribadire, con riguardo motivo di ricorso in esame, che la questione di diritto che costituisce l’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata non risulta oggetto di censure sufficientemente specifiche.

Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 La corte d’appello (come già visto) ha affermato che la legitti- mazione dell’assuntore del concordato ad agire in giudizio a tu- tela dei beni e dei diritti della società fallita da lui acquisiti su- bentra a quella del curatore fallimentare solo dopo l’emissione del decreto di cui all’art. 136 L.F., laddove, come pacificamente è avvenuto nella specie, tale trasferimento sia condizionato all’esecuzione completa degli obblighi concordatari.

Il ricorrente non contesta tale principio di diritto, il quale co- munque risulta ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, senza che vengano offerti motivi idonei ad in- durre ad una sua rimeditazione (cfr. Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 4766 del 28/02/2007, Rv. 595006 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4863 del 01/03/ 2010, Rv. 612336 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17339del 31/08/2015, Rv. 636303 – 01; Sez. 1, Ordin anza n. 15793del 15/06/2018, Rv. 649473 – 01) .

Dunque, anche eventuali provvedimenti del giudice delegato implicitamente contrastanti con tale principio non potrebbero ritenersi di per sé idonei ad incidere effettivamente sulla legit- timazione dell’assuntore del concordato, quanto meno se non espressamente diretti ad attribuire a quest’ultimo tale le gitti- mazioneanche al di fuori della procedura concorsuale. 2.3In ogni caso, risulta decisiva ed assorbente la circostanza che, nella stessa sentenza impugnata, si afferma espressa- mente che l’allegazione di avere agito in via esecutivain base ad un provvedimento del giudice delegato e nell’interesse della massa (cioè , in altri termini, i n sostituzione del curatore, su specifica autorizzazione del giudice delegato), per il recupero del creditogià vantato dalla società fallita nei confronti del Ci- racì, è stata effettuata dal ricorrente per la prima volta solo in sede di gravame.

La corte d’appello ha, cioè, ritenuto di non poter prendere in considerazione tale allegazione, in quanto tardivamente formu- lata, e nel ricorso non vi è una contestazione sufficientemente Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 specifica in relazione a siffatt o rilievo , dal momento che non viene richiamato il contenuto degli atti processuali difensivi dai quali si possa evincere che il Gioia aveva in realtà speso l’indi- cata qualità già nel corso giudizio di primo grado.

Il ricorrente richiama una serie di documenti che assume di aver prodotto in sede di reclamo al collegio avverso il provve- dimento di sospensione del processo esecutivo emesso ai sensi dell’art. 624 c.p.c. dal giudice dell’esecuzione, documenti dai quali a suo avviso potrebbe desumersi la sua legittimazione “sostitutiva del curatore”e autori zzata dal giudice delegato.

Ma il semplice riferimento a tali documenti– che peraltro nean- che viene chiarito se siano stati prodotti nel corso del giudizio di cognizione relativo al merito dell’opposizione– non è certa- mente sufficiente a superare il rilievo della corte territoriale sulla tardività dell’allegazione, in mancanza dello specifico ri- chiamo ai pertinenti atti difensivi del primo grado del giudizio di opposizione, contenenti tale allegazione. 3.Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 improcedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] P. CONDELLO Consigliera dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 04 / 04/2023 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 23121 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 23121del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 39T08 C424O), assun- tore del concordato fallimentare della S.a.s. [OSCURATO:PERSONA]- squale C. rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 57D69 B180H) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47E30 A149C) rappresentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 60D17 L049H) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 785/2021, pubblicatain data 5 luglio 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 4 aprile 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA], assuntore del concordato fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione immobiliare, nei confronti di Pie- tro [OSCURATO:PERSONA], in virtù di una sentenza di condanna emessa a carico di quest’ultimo in un giudizio iniziato dalla indicata Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 2 di 11 società in bonis, poi proseguito dalla curatela del fallimento so- pravvenuto in corso di causa e nel quale lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva,successivamente, spiegato intervento volontario . L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Brindisi. La Corte d’appello di Lecceha confermato la decisione di primo grado. Ricorre il Gioia, sulla base di tremotivi. Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA]. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione e falsa applicazionedegli artt. 474 e 615 c.p.c. in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.». Con il secondo motivosi denunzia ««violazione delle norme di interpretazione dei titoli giudiziali –errata interpretazione della sentenza costituente il titolo esecutivo posto a base della ese- cuzione in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.». I primi due motivi del ricorso, in quanto logicamente e giuridi- camente connessi, possono essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. 1.1Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che , con la sua opposizione all’esecuzione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto una que- stione che avrebbe potuto e dovuto essere avanzata nel corso del giudizio di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo, cioè quella relativa alla legittimazione di esso ricorrente, quale assuntore del concordato fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ad agire in giudizio per il Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 3 di 11 riconoscimento e la soddisfazione dei diritti già spettanti alla società fallita. Prendendo in esame tale motivo di opposizione, quindi, a suo avviso, i giudici del merito avrebbero violato il principio di diritto secondo il quale in sede di esecuzione non può essere messo in discussione il comando consacrato nel titolo esecutivo. La censura (formulata segnatamente con il primo motivo) è fondata sul presupposto che la legittimazione del ricorrente, quale assuntore del concordato fallimentare della [OSCURATO:PERSONA]- squale [OSCURATO:SOCIETA].,ad agire in giudizio per il riconoscimento e la soddisfazione dei diritti già spettanti alla società fallita, fosse stata positivamente accertata nel giudizio di cognizione all’esito del quale si era formato il titolo esecutivo da lui azionato (fatta salva solo l’eventualità,non verificatasi, dell’accoglimento de lla domanda all’epoca pendente di annullamento del concordato). È fondata, cioè, su una interpretazione del dictum contenuto nel titolo esecutivo di formazione giudiziale del tutto opposta rispetto a quella fatta propria dalla corte d’appelloe che è og- getto delle censure formulate conil secondo motivo. 1.2In proposito, è opportuno chiarire che l’esecuzione forzata è stata promossa dal Gioia sulla base della sentenza di con- danna emessa in primo grado (dopo che il giudice d’appello ne aveva sospeso l’esecutività per gli importi eccedenti € 270.000,00), in un giudizio di cognizione che era stato iniziato dalla società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., quando questa era an- cora in bonis, quale convenuta per il risarcimento dei danni de- rivanti dalla risoluzione di un contratto di permuta tra un ter- reno e alcune unità immobiliari da realizzare sullo stesso, ma attrice in via riconvenzionale per il pagamento del controvalore delle opere realizzate sul terreno oggetto della permuta(il cre- dito azionato in via esecutivaha ad oggetto proprio quest’ul- tima obbligazione). Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 4 di 11 Detto giudizioera stato interrotto a seguito del fallimento del la società ed era statoriassunto nei confronti della curatela falli- mentare; successivamente,[OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato in- tervento volontario , quale assuntore del concordato fallimen- tare, del quale era stato peraltro chiesto l’annullamento. La sentenzadi primo grado aveva condannato il [OSCURATO:PERSONA] al paga- mentodell’importo liquidato « in favore della curatela fallimen- tare o chi per essa in relazione agli esiti sub iudicedel giudizio di annullamento del concordato fallimentare proposto da [OSCURATO:PERSONA]». [OSCURATO:PERSONA] sostiene che tale condanna dovrebbe intendersi formu- latain proprio favore, anche se sottoposta alla condizione (so- spensiva) del rigetto della domanda, che all’epoca era ancora sub iudice, di annullamento del concordato fallimentare; in altri termini,secondo il ricorrente, la condanna avrebbe potuto ope- rarein favore della curatela solo nel caso di accoglimento della domanda all’epoca pendente di annullamento del concordato. Poiché, frattanto (cioè prima del pignoramento), a suo dire,tale domanda di annullamento del concordato sarebbe stata defini- tivamente rigettata, la sua legittimazione non avrebbe potuto essere contestata sulla base di altre e diverse ragioni, in sede di esecuzione forzata. Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] sostiene, invece, che la condanna debba intendersi emessa in favore della curatela, sebbene con un generico richiamo alla possibilità che nelle relative posizioni potesse subentrare “chi per essa”, cioè l’assuntoredel concor- dato ( se non la stessa società in bonis ), ma senza alcuna espressa decisione in ordine all’attuale sussistenza, in concreto, della legittimazione dell’assuntore stesso e, quindi, con un so- stanziale rinvio alle disposizioni generali in tema di legittima- zione di quest’ultimo. Di conseguenza , poiché tali disposizioni generali, come correttamente interpretate e applicate dalla corte d’appello, prevedono che la legittimazione dell’assuntore Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 5 di 11 subentria quella del curatore fallimentare solo dopo l’emissione del decreto di cui all’art. 136 L.F.(pacificamente mai avvenuta) qualora, come nella specie, il trasferimento dei beni e delle at- tività del fallito all’assuntore sia stato subordinato alla completa esecuzione degli obblighi concordatari, correttamente tale le- gittimazione era stata esclusa nella sentenza impugnata. 1.3 Come emerge dalle considerazioni fin qui svolte , si tratta di una questione di interpretazione del titolo esecutivo, nella specie costituito dasentenza esecutiva di primo grado non an- cora passata in giudicato al momento dell’opposizione né nel corso del relativo giudizio. Orbene, l’interpretazione del comando esecutivo contenuto nella sentenza costituente il titolo esecutivo risulta corretta- mente effettuata dalla corte d’appello, come del resto conferma lasentenza della Seconda Sezione di questa stessa Corte, pub- blicata in data 6 ottobre 2021con il n. 27088/2021 che, riget- tandoil ricorso del [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di secondo grado (che aveva a sua volta rigettato l’appello proposto da entrambe le parti avverso quella di primo grado azionata in executivisdal Gioia), ne ha determinato il passaggio in giudicato. In sede di legittimità è stato infatti deciso, tra gli altri,il motivo di ricorsodel [OSCURATO:PERSONA] ( segnatamente il settimo) avente specifica- mente ad oggetto la questione della legittimazione delGioia a partecipare al giudizio di cognizione. La decisionedi questa Corte, che ha determinato il passaggio in giudicato della decisione di primo grado posta in esecuzione, conforta gli assunti dello stesso [OSCURATO:PERSONA], fatti propri nella deci- sione impugnata nella presente sede, sulla interpretazione di essa(contrariamente a quanto sostiene il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] nella sua memoria). La Corte di cassazione si è espressa nei seguenti termini : « Il settimo motivo di ricorso denunzia nullità della sentenza, in re- lazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per violazione degli artt. Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 6 di 11 115 e 132 cod. proc. civ. e 111 Cost. Violazione o falsa appli- cazione, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., degli artt.120, 130 e 136 Legge Fall. nonché 75 e 81 cod. proc. civ. Il mezzo censura il rigetto dell’eccezione di difetto di legittima- zione di [OSCURATO:PERSONA] quale assuntore del concordato falli- mentare, in mancanza del decreto previsto dall’art. 136 legge fall., che accerta la completa esecuzione degli adempimenti previsti nel provvedimento di ammissione. Anche questo mo- tivo va respinto, tenuto conto che la sentenza impugnata ha emesso la statuizione di condanna in favore della curatela falli- mentare o chi per essa (soggetto indicato nell’assuntore del concordato), senza riconoscere a [OSCURATO:PERSONA] una legittima- zione propria ma solo eventuale, in caso di chiusura del concor- dato. Così anche la condanna alle spese di giudizio è stata emessa solo in favore del Fallimento. Da tali rilievi discende che la formula utilizzata si sottrae, proprio per il suo contenuto con- dizionato, al vizio di violazione di legge denunziato e, altresì, che non è dato ravvisare un interesse concreto del ricorrente alla sua rimozione». Nella sostanza, è stato riconosciuto, anche in sede di legitti- mità, che la decisione di merito che ha definito il giudizio di cognizionenon conteneva affatto una statuizione in cui veniva individuato nell’assuntore del concordato il soggetto effettiva- mentelegittimato, in concreto , ad agire per far valere i diritti della società fallita, ma si limitava a d indicare genericamente come destinataria della condanna«la curatela o chi per essa», nominando l’assuntore come possibile legittimato eventuale, ma senza affermare che lo fosse già in concreto. Ciò equivale,in realtà, ad affermare che la decisione conteneva, con riguardo alla legittimazionead agire per far valere i diritti della società fallita, non un accertamento in concreto, ma un rinvio generico,riferibile cioè al soggetto da intendersi come legittimato in base alla disciplina della procedura concorsualee Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 7 di 11 in relazione all’evoluzione della stessa, cioè esattamente quanto affermato dalla corte d’appello nella decisione impu- gnata. D’altra parte, solo in quest’ottica si giustifica il mancato esame nel merito e,quindi, la dichiarazione di inammissibilità per di- fetto di interesse del motivo di ricorso del [OSCURATO:PERSONA]:in caso con- trario (cioè nel caso in cui la Corte di cassazione avesse ritenuto che la sentenza di merito avevaespressamente affermato , an- che solo implicitamente, la legittimazione dell’assuntore), il mo- tivo stesso avrebbe, infatti, dovuto essere esaminato e deciso nel merito. 1.4In ogni caso, risulta decisiva la considerazione che l’inter- pretazione offerta dalla corte d’appello del titolo esecutivo (co- stituito, come già chiarito, da sentenza non ancora passata in giudicato al momento del giudizio di merito), oltre a trovare conferma nella decisione di questa Corte sopra richiamata che ne ha determinato il successivo passaggio in giudicato,non po- trebbe ritenersi in nessun casosindacabile nella presente sede, per il difetto di specificità del ricorsosul punto. Le censure del ricorrentenon risultano in effetti sostenute dallo specifico richiamo al contenuto del predetto titolo esecutivo (comprensivo della relativa motivazione), dal quale possa evin- cersi con certezza che effettivamente fosse stata esaminata dal tribunale e, quanto meno implicitamente, decisa la questione della sussistenza dell’attuale concreta legittimazione del Gioia in senso favorevole a quest’ultimo. Sotto tale profilo, il ricorso non rispetta il requisito richiesto dall’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto il richiamo della sola parte del dispositivodell a decisione, che indica come de- stinataria della statuizione di condanna la « c uratela fallimen- tare o chi per essa in relazione agli esiti sub iudice del giudizio di annullamento del concordato fallimentare proposto da [OSCURATO:PERSONA]» non è sufficiente a sostenere gli assunti di parte Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 8 di 11 ricorrente, senza il richiamo, quanto meno, delle difese delle parti e della motivazione della decisione in questione. 2. Con il terzo motivo si denunzia « omess a, insufficiente ed errata valutazione suun punto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360n. 5 c.p.c.». Secondo il ricorrente, la corte d’appello non avrebbe tenuto adeguatamente conto dei provvedimenti emessi nell’ambito della procedura fallimentare che attesterebbero la sussistenza della sua legittimazione. Il motivo è inammissibile. 2.1 Esso, in primo luogo, risulta sostanzialmente formulato quale vizio di motivazione, cioè sulla base di una tipologia di censura non più compres a tra le ragioni che possono essere poste a fondamento del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella sua attuale formulazione (ap- plicabile alla fattispecie, ratione temporis). Per di più, il suddetto vizioviene ricollegato al preteso omesso esame di una serie di documenti che si assumono decisivi, men- tre l’attuale formulazione della disposizione richiamata prevede esclusivamente il vizio di omesso esame di “fatti” decisivi e con- troversi, non di semplici elementi istruttori (cfr., ex multis: Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014, Rv. 629831 -01e 629830 – 01; conf.: Sez. U , Sentenza n. 8054 del 07/04/2014 , Rv. 629834 – 01; Sez. 6 - 3 , Sentenza n. 25216 del 27/11/2014 , Rv. 633425 –01; Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 , Rv. 651028 – 01; S ez. 3 , Sentenza n. 9253 del 11/04/2017 , Rv. 643845 –01). 2.2 È opportuno ribadire, con riguardo motivo di ricorso in esame, che la questione di diritto che costituisce l’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata non risulta oggetto di censure sufficientemente specifiche. Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 9 di 11 La corte d’appello (come già visto) ha affermato che la legitti- mazione dell’assuntore del concordato ad agire in giudizio a tu- tela dei beni e dei diritti della società fallita da lui acquisiti su- bentra a quella del curatore fallimentare solo dopo l’emissione del decreto di cui all’art. 136 L.F., laddove, come pacificamente è avvenuto nella specie, tale trasferimento sia condizionato all’esecuzione completa degli obblighi concordatari. Il ricorrente non contesta tale principio di diritto, il quale co- munque risulta ampiamente consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, senza che vengano offerti motivi idonei ad in- durre ad una sua rimeditazione (cfr. Cass.,Sez. 1, Sentenza n. 4766 del 28/02/2007, Rv. 595006 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 4863 del 01/03/ 2010, Rv. 612336 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 17339del 31/08/2015, Rv. 636303 – 01; Sez. 1, Ordin anza n. 15793del 15/06/2018, Rv. 649473 – 01) . Dunque, anche eventuali provvedimenti del giudice delegato implicitamente contrastanti con tale principio non potrebbero ritenersi di per sé idonei ad incidere effettivamente sulla legit- timazione dell’assuntore del concordato, quanto meno se non espressamente diretti ad attribuire a quest’ultimo tale le gitti- mazioneanche al di fuori della procedura concorsuale. 2.3In ogni caso, risulta decisiva ed assorbente la circostanza che, nella stessa sentenza impugnata, si afferma espressa- mente che l’allegazione di avere agito in via esecutivain base ad un provvedimento del giudice delegato e nell’interesse della massa (cioè , in altri termini, i n sostituzione del curatore, su specifica autorizzazione del giudice delegato), per il recupero del creditogià vantato dalla società fallita nei confronti del Ci- racì, è stata effettuata dal ricorrente per la prima volta solo in sede di gravame. La corte d’appello ha, cioè, ritenuto di non poter prendere in considerazione tale allegazione, in quanto tardivamente formu- lata, e nel ricorso non vi è una contestazione sufficientemente Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 10 di 11 specifica in relazione a siffatt o rilievo , dal momento che non viene richiamato il contenuto degli atti processuali difensivi dai quali si possa evincere che il Gioia aveva in realtà speso l’indi- cata qualità già nel corso giudizio di primo grado. Il ricorrente richiama una serie di documenti che assume di aver prodotto in sede di reclamo al collegio avverso il provve- dimento di sospensione del processo esecutivo emesso ai sensi dell’art. 624 c.p.c. dal giudice dell’esecuzione, documenti dai quali a suo avviso potrebbe desumersi la sua legittimazione “sostitutiva del curatore”e autori zzata dal giudice delegato. Ma il semplice riferimento a tali documenti– che peraltro nean- che viene chiarito se siano stati prodotti nel corso del giudizio di cognizione relativo al merito dell’opposizione– non è certa- mente sufficiente a superare il rilievo della corte territoriale sulla tardività dell’allegazione, in mancanza dello specifico ri- chiamo ai pertinenti atti difensivi del primo grado del giudizio di opposizione, contenenti tale allegazione. 3.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 8.000,00, oltre€ 200,00 per esborsi, non- ché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 23121/2021 –Sez. 3 – A d. 4 aprile 2023 – Ordinanza – Pagina 11 di 11 improcedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, com
Sentenza Cassazione n. 11151/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris