CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 gennaio 2022
Cassazione n. 07957/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 52/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, rappresenta e difesa ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 14, presso lo studio, giusta procura speciale a margine del controricorso; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 748 della Commissione tributaria regionale della Liguria, depositata il 8/6/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 20 gennaio 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la deciaratoria di estinzione del diudizio. [OSCURATO:PERSONA] Con l'avviso di liquidazione oggetto di causa l'Ufficio determinò, applicando l'aliquota del 15%, l'imposta di registro dovuta in relazione a contratto di concessione del diritto reale di superficie ventennale su un terreno avente destinazione agricola, sito nel Comune di Paterno (PZ), per la costruzione di un impianto fotovoltaico, intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., liquidando le corrispondenti maggiori somme, per complessivi C 21.000,00, avendo [OSCURATO:PERSONA], notaio rogante, autoliquidato, all'atto della registrazione, l'aliquota dell' 8%, ai sensi dell'art. 1, comma 1, allegato A, Tariffa , Parte prima, d.p.r. n. 131 dei 1986 Il professionista impugnò detto avviso, dinanzi alla CTP di Genova, ribadendo l'applicabilità dell'aliquota dell'8% (oltre al 2% per quella ipotecaria ed al 1% per quella catastale). La CTP accolse il ricorso e, su appello dell'Ufficio, la CTR della Liguria confermò la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un solo motivo. Resiste il Bechini con controricorso. Il controricorrente ha depositato, in data 21/9/2021, istanza di trattazione, ex art. 6, commi 12 e 13, d.l. n. 119 del 2018, per la declaratoria di estinzione del giudizio, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., come da nota depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], documentato la definizione della lite fiscale ed il pagamento - in unica soluzione - del dovuto, nulla avendo opposto l'Agenzia delle Entrate al riguardo, né essendo stato notificato alcun "diniego di definizione", ai sensi dell'art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1 [OSCURATO:PERSONA] allegata al d.p.r. n. 131 del 1986 (nella versione ratione temporis applicabile), in relazione all'art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., l'Agenzia delle Entrate ha dedotto che con il contratto tassato la società [OSCURATO:PERSONA], non esercente attività agricola, ha acquistato il diritto di superficie "al fine di realizzarvi un impianto fotovoltaico" e che in base al richiamato disposto dell'art. 1 della Tariffa, rettamente interpretato, gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento sono assoggettati all'imposta nella misura dell'8%; tuttavia, nell'ipotesi in cui oggetto della cessione del diritto di superficie sia un terreno agricolo, l'imposta è applicata nella misura del 15%, assumendo rilievo, ai fini qui considerati, sia l'oggetto del diritto di superficie (un terreno agricolo), sia la qualificazione soggettiva di chi acquista il diritto medesimo (società commerciale). Con decreto presidenziale n. 24603/2021 è stata dichiarata l'estinzione del processo, con spese a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi del comma 13, dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, essendo decorso, senza alcuna iniziativa delle parti, il termine del 31 dicembre 2020 entro il quale le stesse avevano facoltà di chiedere la fissazione dell'udienza di trattazione (art. 391 c.p.c.). Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 19980/2014, hanno chiarito che "L'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. (nel testo sostituito dall'art. 15 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), alludendo ai "casi di estinzione del processo disposta per legge", si riferisce sia alle ipotesi in cui l'estinzione del processo è disposta direttamente dalla legge, senza necessità di comportamenti diretti ad integrare la fattispecie estintiva, sia a quelle in cui tali comportamenti siano necessari poiché l'effetto estintivo è previsto dalla norma in ragione del verificarsi all'esterno del processo di cassazione di determinati fatti che poi devono essere rappresentati e fatti constare. Ne consegue che, ricorrendone i presupposti di legge e salvo che si debba necessariamente pronunciare sentenza ovvero ordinanza camerale ai sensi degli artt. 375, n. 3, e 380 bis cod. proc. civ., in entrambi i casi è possibile procedere alla dichiarazione di estinzione con decreto ai sensi dell'art. 391 cod. proc. civ.", ed inoltre hanno affermato, per quanto qui d'interesse, che "Il decreto di cui all'art. 391, primo comma, cod. proc. civ. ha la medesima funzione (di pronuncia sulla fattispecie estintiva) e il medesimo effetto (di attestazione che il processo di cassazione deve chiudersi perché si è verificato un fenomeno estintivo) che l'ordinamento processuale riconosce alla sentenza o all'ordinanza, con la differenza che, mentre nei confronti dei suddetti provvedimenti è ammessa solo la revocazione ex art. 391 bis cod. proc. civ., avverso il decreto presidenziale l'art.391, terzo comma, cod. proc. civ., individua, quale rimedio, il deposito di un'istanza di sollecitazione alla fissazione dell'udienza (collegiale) per la trattazione del ricorso. Tale istanza - che, non avendo carattere impugnatorio, non deve essere motivata - va depositata nel termine, da ritenersi perentorio (salva la generale possibilità di rimessione in termini prevista dall'art. 153, secondo comma, cod. proc. civ., aggiunto dall'art. 45, comma 19, della legge 18 giugno 2009, n. 69), di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, indipendentemente dal fatto che quest'ultimo rechi o meno una pronuncia sulle spese" (v. anche Cass. n. 8727/2013). Il controricorrente, richiamando precedenti istanze, ha tempestivamente reiterato la richiesta di fissazione dell'udienza di trattazione allo scopo di ottenere, con decisione collegiale, la declaratoria di estinzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere, avendo la contribuente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. presentato domanda di definizione della controversia fiscale, ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla I. n. 136 del 2018, nonché provveduto, come da mod. F24 versato in atti, al pagamento, in unica soluzione, dell'importo dovuto. Ne discende, ad avviso di questa Corte, che l'stanza di fissazione dell'udienza di trattazione pone nel nulla il decreto presidenziale comunicato alle parti e poiché !a definizione agevolata perfezionata dal coobbligato giova anche in favore degli altri obbligati, preso atto dell'intervenuto versamento, in unica soluzione, dell'importo dovuto, da parte della società [OSCURATO:PERSONA], va dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese processuali devono essere compensate, come previsto dal comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, mentre non è dovuto il pagamento del doppio contributo unificato. P.Q.M. La Corte, dichiara l'estinzione del giudizio per cassazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Roma il 20 gennaio 2022.