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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 aprile 2024

Cassazione n. 22143/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria conclusiva con la quale il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui agli artt. 2 e 7 della legge 895 /1967 è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; in particolare i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 3 (vedi pagg. da 14 a 17 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.4, cod. pen., è aspecifico e non consentito; la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno morale e patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito (vedi pag. 17 della sentenza impugnata) non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici; rilevato, inoltre, che i giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la l'integrità fisica e morale della persona aggredita.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico- giuridici (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria conclusiva con la quale il difensore del ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui agli artt. 2 e 7 della legge 895 /1967 è reiterativo di medesime doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, argomentazioni con cui il ricorrente non si è adeguatamente confrontato con conseguente aspecificità del motivo di ricorso; in particolare i giudici di appello, con motivazione esaustiva e conforme alle risultanze processuali, hanno indicato la pluralità di elementi idonei a dimostrare la penale responsabilità del ricorrente in ordine al reato di cui al capo 3 (vedi pagg. da 14 a 17 della sentenza impugnata); rilevato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.4, cod. pen., è aspecifico e non consentito; la Corte territoriale, con motivazione coerente con le risultanze istruttorie, ha escluso che il danno morale e patrimoniale subito dalla persona offesa possa configurarsi come particolarmente modesto sulla base di un apprezzamento di merito (vedi pag. 17 della sentenza impugnata) non censurabile in sede di legittimità in quanto immune da vizi logico-giuridici; rilevato, inoltre, che i giudici di merito hanno fatto corretto uso del principio di diritto secondo cui, ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità, non è sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modesto valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi subiti dalla vittima, attesa la natura plurioffensiva del delitto di rapina, il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la l'integrità fisica e morale della persona aggredita. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico- giuridici (Sez. 2, n. 32234 del 16/10/2020, Fanfarilli, Rv. 280173-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]
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