CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2023
Cassazione n. 08095/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA].ra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa dall'A vv . [OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliata presso il suo studio in Gallarate , Via G.B.Trombini, 3 -ricorrente- contro -Prefettura di Milano, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglia n. 1; -Ministero dell’Interno, in persona del Ministro dell’Interno pro tempore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato, domiciliata per legge in Milano, via Freguglian. 1; -intimati- Oggetto: opposizione a decreto di espulsione avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di Milano – Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] –del 13 aprile 2023, depositata il 20 aprile 2023 e notificata il 21 aprile 2023, che si produce, con cui è respinto il ricorso in opposizione del decreto di espulsione n. 18258/2022 emesso dal Prefetto di Milano i n data 14 novembre 2022 e dell’o rdine del Questore della Provincia di Milanoemesso in pari data; entrambi gli atti notificati alla ricorrente dalla Questura di Milano in data 14 novembre 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 21.12.2023dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] CAUSAhapresentato ricorso per cassazione con due motivi . [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 3.Con il primo motivo: Violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2bis D.Lgs n. 286/98 - e art. 8 CEDU – omessa valutazione dei vincoli familiari, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c. 4. Con il secondo motivo: Violazione ex art. 360 comma V c.p.c. omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a direche se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia), nella specie, il Giudice ha omesso di considerare che il coniuge ed i figli della ricorrente sono regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. 4.1i motivi sono connessi e possono essere valutati unitariamente. L’espulsione era stata adottata dal Prefetto, per avere la straniera presentato con ritardo il permesso di soggiorno, ex art. 13, comma 2, lett. b) d.lgs. 286/1998. Il ricorso è fondato, non avendo il giudicante tenuto in alcun conto i legami familiari della ricorrente che ha marito e figli regolarmente soggiornanti in Italia, in forza del permesso di soggiorno del marito. Orbene, i criteri posti dall'art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), relativi alla necessità di tenere conto della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass., n. 14167/2023; Cass. , n. 35653/2022; Cass. , n. 1665/2019). 5.Per quanto esposto, il ricorso va accolto. L’ordinanza impugnata va pertanto cassata, in relazione alla censura accolta, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterràai principi suesposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassal’ordinanza impugnata, in relazione alla censura accolta, e rinviaal Giudice di Pace di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma n