CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09554/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 27164-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]s rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente in carica, elettivamente domiciliata in • ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata- avverso la sentenza n. 850/16/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 27164 sez. MT - ud. 17-11-2021 -2- RG 27164/2020 [OSCURATO:SOCIETA] in proprio e quale incorporante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/ Autorità garante della concorrenza e del mercato Ritenuto che: [OSCURATO:SOCIETA] in proprio e quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] srl, ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento, anni 2013/2015, per contributi dovuti all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ha respinto l'appello della società, confermando la statuizione di primo grado che aveva dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo, ex art. 133 comma 1 lett. I)/ del codice del processo amministrativo, escludendo la natura di tributo del contributo richiesto, in quanto destinata al funzionamento dell'Autorità. Si costituisce con controricorso l'Agenzia delle entrate, che ritiene la sentenza impugnata conforme all'orientamento consolidato in base al quale la cognizione di tutti i ricorsi concernenti l'AGCM rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo; prende tuttavia atto dell'intervento delle Sezioni unite sulla questione, chiedendo di tener conto del mutamento della giurisprudenza in sede di liquidazione delle spese. Considerato che: Con l'unico motivo, proposto, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., si contesta il mancato riconoscimento della natura tributaria del contributo dovuto all'AGCM, rientrando tale contributo nella giurisdizione del giudice tributario. Il motivo è fondato. Le Sezioni unite di questa Corte sono recentemente intervenute sulla questione attinente alla giurisdizione per i contributi dovuti alle Autorità indipendenti, statuendo, proprio in relazione ai contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che i contributi, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della I. n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva. Pertanto, ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.12 della I. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento. (Sez. Un., n. 10577 del 04/06/2020; v. anche Sez. Un., n. 21961 del 30/07/2021, che ha attribuito natura tributaria anche ai contributi per il funzionamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, relativi alle spese di funzionamento dell'Autorità ex art. 2, comma 14, del d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dall'art. 1, comma, 2, del d.lgs. 58 del 2011). Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR del Lazio, anche per le spese, per le quali si terrà conto dell'intervento delle sezioni unite in periodo successivo alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione. Roma, 17 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] te D t Luci° L Iótti DE.F'7?-7\[OSCURATO:PERSONA].AT:--TC7.1.1 ESPERTO Vittcof 1'0,5.81 'érial?tharresi [OSCURATO:PERSONA].R.P, CENTRALE j' ,r-v„ n.à P(t, LÌ 4 5 o jTL A: e A il L. i ') --q‘ V 'IAL A A PV1' \ \ <--1 LÀo rjk,4- R-Urvì eki Ajk frCr. y1J `Nu\tpA .)".5sioz 2.7."5 ko \ 'N] J\TJkJ C • t