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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03906/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Il primo motivo - avente ad oggetto il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sanzione sostituiva è manifestamente infondato, posto che, a pag. 3 della sentenza impugnata, la Corte di appello spiega analiticamente le ragioni di tale mancata concessione.

Il secondo motivo è generico poiché non appare scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le quali si censura la motivazione del provvedimento impugnato.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; Il primo motivo - avente ad oggetto il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sanzione sostituiva è manifestamente infondato, posto che, a pag. 3 della sentenza impugnata, la Corte di appello spiega analiticamente le ragioni di tale mancata concessione. Il secondo motivo è generico poiché non appare scandito dalla necessaria esposizione delle ragioni per le quali si censura la motivazione del provvedimento impugnato. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/
Sentenza Cassazione n. 03906/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris