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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 13305/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 giugno 2021, la Corte di appello di Perugia, ha riformato in parte la sentenza pronunciata il 10 ottobre 2018 dal Tribunale di Terni confermando però la pena inflitta dal primo giudice all'esito di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 6 cod. pen. commesso in Terni il 19 maggio 2018.

Oltre alle attenuanti generiche, già applicate in primo grado, è stata ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.

Si è rilevato però che tali attenuanti non potevano comunque essere valutate prevalenti sulla contestata recidiva, reiterata e specifica, sicché l'applicazione di un'attenuante ulteriore non poteva modificare il giudizio di bilanciamento e non comportava la riduzione della pena, che è rimasta fissata in mesi quattro di reclusione ed C 120,00 di multa.

2. L'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello articolandolo in due motivi.

Col primo motivo, il ricorrente si duole che sia stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen.

Osserva che Scimeca si impossessò di un portafoglio, di una borsa per computer e di un computer riposti, nel guardaroba della sala convegni di un hotel, dalle proprietarie che a quel convegno stavano partecipando.

Sostiene che, trattandosi di beni «facilmente amovibili e trasportabili», non si può affermare che il furto abbia avuto ad oggetto il «bagaglio» di viaggiatori.

Lamenta, dunque, violazione di legge conseguente alla mancata esclusione dell'aggravante.

Col secondo motivo, la difesa lamenta erronea applicazione degli artt. 69 e 99 cod. pen.

Sostiene che il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva opera solo se, in concreto, il giudice ritiene di disporre un aumento di pena ai sensi dell'art. 99 cod. pen.

Sottolinea che il Tribunale non ha operato tale aumento perché ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ne desume che, avendo applicato una ulteriore attenuante, la Corte di appello avrebbe potuto operare un giudizio di prevalenza e ridurre la pena.

Osserva inoltre che l'attenuante ritenuta dalla Corte di appello è quella prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. che presenta elementi in comune rispetto all'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza di quest'ultima attenuante sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non sono fondati.

2. Si deve preliminarmente riferire che - come chiarito dalle sentenze di merito e non contestato dal ricorrente - il giorno dei fatti [OSCURATO:PERSONA] entrò, con una scusa, nell'[OSCURATO:PERSONA] di Terni, ove era in corso un convegno, si recò nel guardaroba della sala convegni e si impossessò di una borsa da lavoro, contenente un computer portatile, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], e di un portafoglio di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

3. Col primo motivo di ricorso, la difesa chiede, come già aveva fatto in primo e secondo grado, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 6 cod. pen.

Sostiene che la borsa da lavoro e il portafoglio di un convegnista non possono essere considerati bagagli e sottolinea che le persone offese non stavano viaggiando, ma partecipando a un convegno.

Si obietta in proposito che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 6 cod. pen. sussiste «se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori e [...] negli alberghi [...]» non richiede quindi che la cosa sottratta sia essa stessa un bagaglio, bensì che si trovi nel bagaglio di un viaggiatore, che quel bagaglio sia custodito nelle parti comuni di un albergo e che il viaggiatore sia nell'albergo in ragione del viaggio: circostanze che ricorrono nel caso di specie.

Va ricordato in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità: - «la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. ricorre quando la sottrazione si riferisca al bagaglio dei viaggiatori depositato o in transito negli ambienti dell'albergo di comune frequentazione o accesso» e non ricorre (perché in questi casi è configurabile violazione dell'art. 624 bis cod. pen.) quando il bagaglio sia depositato in stanza o nell'appartamento assegnato al cliente (Sez. 5, n. 32830 del 25/05/2011, Guarda, Rv. 250591); - che si considera «viaggiatore» ai sensi dell'art. 625 n. 6 cod. pen. chiunque si sposti dalla sua abituale dimora per recarsi in un luogo predeterminato ed è stato ritenuto tale anche «colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso, ma lo spostamento in sé» (Sez. 5, n. 40829 del 04/07/2017, Hudorovic, Rv. 271428; Sez. 5, n. 43573 del 26/09/2019, Mykhaylov, Rv. 277606); - che «costituiscono "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio» (Sez. 5, n. 40829 del 04/07/2017, Hudorovic, Rv. 271428; Sez. 5, n. 44820 del 12/05/2014, Caldaras, Rv. 261304).

Nell'applicare questi principi di diritto al caso concreto i giudici di primo e secondo grado hanno sottolineato: che una delle due derubate, [OSCURATO:PERSONA], era residente a Milano, da dove era giunta per partecipare al convegno e dove fece ritorno la sera dei fatti; che l'altra derubata, pur residente a Terni, aveva portato con sé «effetti e bagagli» da lasciare nel guardaroba dai quali fu sottratto il portafoglio; che si trattava, in entrambi i casi, di persone lontane dalla propria abitazione o dimora e di beni attinenti all'utilità personale e lavorativa di quelle persone.

La motivazione è congrua, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e conforme ai principi di diritto sopra enunciati; pertanto, si sottrae alle censure del ricorrente.

4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., riconosciuta sussistente dalla Corte di appello, è una circostanza comune che, per espressa previsione di legge, non può essere ritenuta prevalente sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.

Il richiamo all'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 e alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza di tale attenuante sulla recidiva non è pertinente.

L'attenuante prevista dal citato art. 73, comma 7, infatti, è applicabile solo ai delitti previsti da quell'articolo, opera in presenza di un aiuto concreto all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di questi delitti e comporta una riduzione dalla metà a due terzi della pena che dovrebbe essere inflitta.

A differenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., che opera ogniqualvolta l'autore di un reato si sia adoperato per elidere le conseguenze del reato commesso, l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 risponde a una scelta di politica criminale di tipo premiale, volta a incentivare, mediante una sensibile diminuzione di pena, il ravvedimento del reo e ad ottenere così di sottrarre risorse al mercato degli stupefacenti e a prevenirne l'espansione.

In questo caso, l'attenuazione della pena non mira soltanto a conseguire una più efficace tutela del bene giuridico protetto; persegue anche finalità di più efficace prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti.

Sono, invece, del tutto estranee alla previsione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. finalità di tipo preventivo.

Proprio queste finalità e la ratio sottesa alla norma, però, hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare illegittimo il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90 sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, infatti, ha ritenuto irragionevole che fosse attribuita «una rilevanza insuperabile alla precedente attività delittuosa del reo - quale sintomo della sua maggiore capacità a delinquere - rispetto alla condotta di collaborazione successiva alla commissione del reato, benché quest'ultima possa essere in concreto ugualmente, o addirittura prevalentemente, indicativa dell'attuale capacità criminale del reo e della sua complessiva personalità» (così, in motivazione, Corte cost. sentenza n. 74 del 2016) e non è il caso di spendere parole per spiegare che una tal motivazione non si attaglia all'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 4.1.

Nessun pregio ha l'ulteriore argomentazione secondo la quale il giudizio di prevalenza avrebbe potuto essere formulato dal giudice di appello perché in primo grado la recidiva non aveva comportato alcun aumento della pena.

Basta in proposito osservare che, nel caso di specie, il giudice di primo grado non ha ritenuto di disapplicare questa aggravante soggettiva, pur facoltativa, ma l'ha esplicitamente inserita nel giudizio di bilanciamento e che, nel formulare i motivi di appello, non ci si è lamentati di tale mancata disapplicazione, ma solo del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 (che i giudici di appello hanno ritenuto sussistente) e della mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen.

Si deve ricordare allora che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322).

Ne consegue che non può discutersi in questa sede della eventuale possibilità di non applicare la recidiva.

5. il primo motivo di ricorso è infondato, ma non inammissibile.

Il rapporto di impugnazione, pertanto, si è validamente instaurato.

Come noto, a seguito della modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. introdotta dal d.lgs. 17 ottobre 2022 n. 243 (in vigore dal 30 dicembre 2022), il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 6 cod. pen. è procedibile a querela di parte.

Nel caso di specie, vi è in atti una querela ritualmente sporta da [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro il 19 maggio 2018, ma non compare in atti nessuna querela sporta da [OSCURATO:PERSONA].

È opinione del Collegio che, non ostante ciò, non sia necessario procedere ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162) e attendere il decorso del termine previsto dalla legge per verificare se la Dragoni intenda sporgere querela.

Si deve osservare, infatti, che la pena è stata determinata nella misura di mesi sei di reclusione ed C 180,00 di multa (corrispondente, per quanto riguarda la pena detentiva, al minimo edittale previsto dall'art. 624 cod. pen.) ed è stata ridotta a mesi quattro di reclusione ed C 120,00 di multa ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen.

Non è stato operato dunque alcun aumento per continuazione, implicitamente qualificando il fatto come un unico furto commesso in danno di più persone attraverso più atti costituenti un'unica azione.

Poiché sul punto si è formato giudicato, nel caso di specie trova applicazione l'art. 122 cod. pen. in base al quale «il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse».

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 giugno 2021, la Corte di appello di Perugia, ha riformato in parte la sentenza pronunciata il 10 ottobre 2018 dal Tribunale di Terni confermando però la pena inflitta dal primo giudice all'esito di giudizio abbreviato. [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 6 cod. pen. commesso in Terni il 19 maggio 2018. Oltre alle attenuanti generiche, già applicate in primo grado, è stata ritenuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. Si è rilevato però che tali attenuanti non potevano comunque essere valutate prevalenti sulla contestata recidiva, reiterata e specifica, sicché l'applicazione di un'attenuante ulteriore non poteva modificare il giudizio di bilanciamento e non comportava la riduzione della pena, che è rimasta fissata in mesi quattro di reclusione ed C 120,00 di multa. 2. L'imputato ha proposto tempestivo ricorso contro la sentenza della Corte di appello articolandolo in due motivi. Col primo motivo, il ricorrente si duole che sia stata ritenuta sussistente l'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen. Osserva che Scimeca si impossessò di un portafoglio, di una borsa per computer e di un computer riposti, nel guardaroba della sala convegni di un hotel, dalle proprietarie che a quel convegno stavano partecipando. Sostiene che, trattandosi di beni «facilmente amovibili e trasportabili», non si può affermare che il furto abbia avuto ad oggetto il «bagaglio» di viaggiatori. Lamenta, dunque, violazione di legge conseguente alla mancata esclusione dell'aggravante. Col secondo motivo, la difesa lamenta erronea applicazione degli artt. 69 e 99 cod. pen. Sostiene che il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva opera solo se, in concreto, il giudice ritiene di disporre un aumento di pena ai sensi dell'art. 99 cod. pen. Sottolinea che il Tribunale non ha operato tale aumento perché ha ritenuto le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e ne desume che, avendo applicato una ulteriore attenuante, la Corte di appello avrebbe potuto operare un giudizio di prevalenza e ridurre la pena. Osserva inoltre che l'attenuante ritenuta dalla Corte di appello è quella prevista dall'art. 62 n. 6 cod. pen. che presenta elementi in comune rispetto all'attenuante prevista dall'art. 73, comma 7, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, e ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 74 del 2016, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, comma 4, cod. pen. nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza di quest'ultima attenuante sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non sono fondati. 2. Si deve preliminarmente riferire che - come chiarito dalle sentenze di merito e non contestato dal ricorrente - il giorno dei fatti [OSCURATO:PERSONA] entrò, con una scusa, nell'[OSCURATO:PERSONA] di Terni, ove era in corso un convegno, si recò nel guardaroba della sala convegni e si impossessò di una borsa da lavoro, contenente un computer portatile, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], e di un portafoglio di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Col primo motivo di ricorso, la difesa chiede, come già aveva fatto in primo e secondo grado, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 6 cod. pen. Sostiene che la borsa da lavoro e il portafoglio di un convegnista non possono essere considerati bagagli e sottolinea che le persone offese non stavano viaggiando, ma partecipando a un convegno. Si obietta in proposito che l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 6 cod. pen. sussiste «se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori e [...] negli alberghi [...]» non richiede quindi che la cosa sottratta sia essa stessa un bagaglio, bensì che si trovi nel bagaglio di un viaggiatore, che quel bagaglio sia custodito nelle parti comuni di un albergo e che il viaggiatore sia nell'albergo in ragione del viaggio: circostanze che ricorrono nel caso di specie. Va ricordato in proposito che, secondo la giurisprudenza di legittimità: - «la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. ricorre quando la sottrazione si riferisca al bagaglio dei viaggiatori depositato o in transito negli ambienti dell'albergo di comune frequentazione o accesso» e non ricorre (perché in questi casi è configurabile violazione dell'art. 624 bis cod. pen.) quando il bagaglio sia depositato in stanza o nell'appartamento assegnato al cliente (Sez. 5, n. 32830 del 25/05/2011, Guarda, Rv. 250591); - che si considera «viaggiatore» ai sensi dell'art. 625 n. 6 cod. pen. chiunque si sposti dalla sua abituale dimora per recarsi in un luogo predeterminato ed è stato ritenuto tale anche «colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso, ma lo spostamento in sé» (Sez. 5, n. 40829 del 04/07/2017, Hudorovic, Rv. 271428; Sez. 5, n. 43573 del 26/09/2019, Mykhaylov, Rv. 277606); - che «costituiscono "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio» (Sez. 5, n. 40829 del 04/07/2017, Hudorovic, Rv. 271428; Sez. 5, n. 44820 del 12/05/2014, Caldaras, Rv. 261304). Nell'applicare questi principi di diritto al caso concreto i giudici di primo e secondo grado hanno sottolineato: che una delle due derubate, [OSCURATO:PERSONA], era residente a Milano, da dove era giunta per partecipare al convegno e dove fece ritorno la sera dei fatti; che l'altra derubata, pur residente a Terni, aveva portato con sé «effetti e bagagli» da lasciare nel guardaroba dai quali fu sottratto il portafoglio; che si trattava, in entrambi i casi, di persone lontane dalla propria abitazione o dimora e di beni attinenti all'utilità personale e lavorativa di quelle persone. La motivazione è congrua, scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e conforme ai principi di diritto sopra enunciati; pertanto, si sottrae alle censure del ricorrente. 4. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. L'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., riconosciuta sussistente dalla Corte di appello, è una circostanza comune che, per espressa previsione di legge, non può essere ritenuta prevalente sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. Il richiamo all'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 e alla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il divieto di prevalenza di tale attenuante sulla recidiva non è pertinente. L'attenuante prevista dal citato art. 73, comma 7, infatti, è applicabile solo ai delitti previsti da quell'articolo, opera in presenza di un aiuto concreto all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di questi delitti e comporta una riduzione dalla metà a due terzi della pena che dovrebbe essere inflitta. A differenza dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., che opera ogniqualvolta l'autore di un reato si sia adoperato per elidere le conseguenze del reato commesso, l'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. 309/90 risponde a una scelta di politica criminale di tipo premiale, volta a incentivare, mediante una sensibile diminuzione di pena, il ravvedimento del reo e ad ottenere così di sottrarre risorse al mercato degli stupefacenti e a prevenirne l'espansione. In questo caso, l'attenuazione della pena non mira soltanto a conseguire una più efficace tutela del bene giuridico protetto; persegue anche finalità di più efficace prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. Sono, invece, del tutto estranee alla previsione dell'art. 62 n. 6 cod. pen. finalità di tipo preventivo. Proprio queste finalità e la ratio sottesa alla norma, però, hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare illegittimo il divieto di prevalenza dell'attenuante di cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/90 sulla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, infatti, ha ritenuto irragionevole che fosse attribuita «una rilevanza insuperabile alla precedente attività delittuosa del reo - quale sintomo della sua maggiore capacità a delinquere - rispetto alla condotta di collaborazione successiva alla commissione del reato, benché quest'ultima possa essere in concreto ugualmente, o addirittura prevalentemente, indicativa dell'attuale capacità criminale del reo e della sua complessiva personalità» (così, in motivazione, Corte cost. sentenza n. 74 del 2016) e non è il caso di spendere parole per spiegare che una tal motivazione non si attaglia all'attenuante comune di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. 4.1. Nessun pregio ha l'ulteriore argomentazione secondo la quale il giudizio di prevalenza avrebbe potuto essere formulato dal giudice di appello perché in primo grado la recidiva non aveva comportato alcun aumento della pena. Basta in proposito osservare che, nel caso di specie, il giudice di primo grado non ha ritenuto di disapplicare questa aggravante soggettiva, pur facoltativa, ma l'ha esplicitamente inserita nel giudizio di bilanciamento e che, nel formulare i motivi di appello, non ci si è lamentati di tale mancata disapplicazione, ma solo del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6 (che i giudici di appello hanno ritenuto sussistente) e della mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 cod. pen. Si deve ricordare allora che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (fra le tante: Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 2, n. 46765 del 09/12/2021, Bruno, Rv. 282322). Ne consegue che non può discutersi in questa sede della eventuale possibilità di non applicare la recidiva. 5. il primo motivo di ricorso è infondato, ma non inammissibile. Il rapporto di impugnazione, pertanto, si è validamente instaurato. Come noto, a seguito della modifica dell'art. 624, comma 3, cod. pen. introdotta dal d.lgs. 17 ottobre 2022 n. 243 (in vigore dal 30 dicembre 2022), il furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 6 cod. pen. è procedibile a querela di parte. Nel caso di specie, vi è in atti una querela ritualmente sporta da [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro il 19 maggio 2018, ma non compare in atti nessuna querela sporta da [OSCURATO:PERSONA]. È opinione del Collegio che, non ostante ciò, non sia necessario procedere ai sensi dell'art. 85 d.lgs. n. 150/2022 (come modificato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162) e attendere il decorso del termine previsto dalla legge per verificare se la Dragoni intenda sporgere querela. Si deve osservare, infatti, che la pena è stata determinata nella misura di mesi sei di reclusione ed C 180,00 di multa (corrispondente, per quanto riguarda la pena detentiva, al minimo edittale previsto dall'art. 624 cod. pen.) ed è stata ridotta a mesi quattro di reclusione ed C 120,00 di multa ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. Non è stato operato dunque alcun aumento per continuazione, implicitamente qualificando il fatto come un unico furto commesso in danno di più persone attraverso più atti costituenti un'unica azione. Poiché sul punto si è formato giudicato, nel caso di specie trova applicazione l'art. 122 cod. pen. in base al quale «il reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse». 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
Sentenza Cassazione n. 13305/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris