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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 38887/2023

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE DI APPELLO NAPOLInei confronti di: TRIBUNALE NAPOLIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che venga attribuita la competenza al Tribunale di Napoli, cui va disposta la trasmissione degli atti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli - previa declaratoria di incompetenza a decidere l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] - trasmetteva gli atti dell'incidente di esecuzione alla Corte di appello in sede, in quanto autorità che aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima.

2. La Corte di appello di Napoli ha sollevato conflitto negativo di compe- tenza, rilevando che la sentenza in data 8/4/2020, irrevocabile il 12/5/2020, ultima divenuta definitiva, aveva riformato la sentenza di primo grado soltanto quoad poenam, sicché ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. la competenza esecutiva resta attribuita al corrispondente giudice di primo grado.

3. Il conflitto negativo di competenza, nella specie rientrante nella previsione del "caso analogo" di cui all'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5734 del 19/12/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc.

Minguzzi, Rv. 258422), deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la compe- tenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, al quale vanno restituiti gli atti.

4. La risoluzione del caso in esame è indicata dalla disposizione del secondo comma dell'art. 665 cod. proc. pen., come ha correttamente segnalato l'ordinanza che ha sollevato il presente conflitto: trattandosi di mera riforma circoscritta al trattamento sanzionatorio, la competenza a decidere l'incidente di esecuzione deve essere attribuita al giudice di primo grado, al quale devono dunque essere trasmessi gli atti.

5. Pertanto, si indica la competenza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, in tali termini dovendosi risolvere il conflitto di competenza.

P.Q.M. o o Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, cui < o.

C0 Piz-2 dispone trasmettersi gli atti.

CL)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: CORTE DI APPELLO NAPOLInei confronti di: TRIBUNALE NAPOLIcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto che venga attribuita la competenza al Tribunale di Napoli, cui va disposta la trasmissione degli atti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli - previa declaratoria di incompetenza a decidere l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. avanzata da [OSCURATO:PERSONA] - trasmetteva gli atti dell'incidente di esecuzione alla Corte di appello in sede, in quanto autorità che aveva emesso la sentenza divenuta irrevocabile per ultima. 2. La Corte di appello di Napoli ha sollevato conflitto negativo di compe- tenza, rilevando che la sentenza in data 8/4/2020, irrevocabile il 12/5/2020, ultima divenuta definitiva, aveva riformato la sentenza di primo grado soltanto quoad poenam, sicché ai sensi dell'art. 665, comma 2, cod. proc. pen. la competenza esecutiva resta attribuita al corrispondente giudice di primo grado. 3. Il conflitto negativo di competenza, nella specie rientrante nella previsione del "caso analogo" di cui all'art. 28, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 5734 del 19/12/2013, dep. 2014, Confl. comp. in proc. Minguzzi, Rv. 258422), deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la compe- tenza del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, al quale vanno restituiti gli atti. 4. La risoluzione del caso in esame è indicata dalla disposizione del secondo comma dell'art. 665 cod. proc. pen., come ha correttamente segnalato l'ordinanza che ha sollevato il presente conflitto: trattandosi di mera riforma circoscritta al trattamento sanzionatorio, la competenza a decidere l'incidente di esecuzione deve essere attribuita al giudice di primo grado, al quale devono dunque essere trasmessi gli atti. 5. Pertanto, si indica la competenza del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Napoli, in tali termini dovendosi risolvere il conflitto di competenza. P.Q.M. o o Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Napoli, cui < o. C0 Piz-2 dispone trasmettersi gli atti. CL)
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