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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2023

Cassazione n. 25715/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8274/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato D ’ E rcole Stefano ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -Intimati- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MESSINA n. 752/2019 depositata il04/10/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla SNAM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ter [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale la prima chiese accertarsi la violazione dell’art.7 della servitù di metanodotto, che prevedeva l’obbligo, assunto dal dante causa della società convenuta, di non costruire opere di alcun genere a distanza di metri sette dalla tubazione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituì per resistere alla domanda e chiese la chiamata in causa dei venditori [OSCURATO:PERSONA] e Daniela, i quali eccepirono la nullità del contratto costitutivo della servitù perché l’accettazione da parte del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. era avvenuta dopo il decesso del proponente.

La Corte d’appello di Messina confermò la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda.

La Corte di merito non solo ritenne che il cont ratto non si era perfezionato in quanto la morte della proposta del concedente era intervenuta prima della conoscenza dell’accettazione scritta da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., ma escluse, in ogni caso, che la proposta provenisse dalla SNAM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. perché non recava la firma del legale rappresentante della società.

Non si trattava di un contratto a sottoscrizioni differite, perché il contratto richiedeva la forma scritta ad substantiam e la mancanza di forma scritta rendeva irrilevante, ai fini del perfezionamento del contratto, il pagamento dell’indennità percepita dal Muscianisi sicchénon era applicabile l’art. 1327 c.c.

Non trovava nemmeno applicazione l’art.1330 c.c., in quanto non risultava la qualifica di imprenditore del Muscianisi, né l’art.1333 c.c., che prevede l’ irrevocabilità della proposta in caso di obbligazioni del solo proponente, perché entrambe le parti erano tenute all’adempimento di distinte obbligazioni e, in particolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. era tenuta al pagamento di un’indennità.

Quanto alla domanda di usucapione, la Corte d’appello ritenne che difettasse il requisito dell’apparenza perché la segnaletica era parzialmente nascosta da sterpaglie e l’opera era interrata.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la SNAM [OSCURATO:PERSONA] spa sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1327 e 1330 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c., per avere la Corte di merito errato nell’interpretazione degli atti negoziali; in particolare, il giudice d’appello non avrebbe considerato che il contratto aveva avuto già esecuzione con il pagamento dell’indennità di asservimento, come risulterebbe dalla quietanza e che esso prevedeva obbligazioni a carico del solo proponente.

La volontà del Muscianisi di concedere la servitù sarebbe stata regolarmente acquisita secondo lo schema del contratto a sottoscrizioni differite, in relazione al quale l’atto sottoscritto dal Muscianisi non costituirebbe una proposta in quanto sarebbe stato interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. attuare il piano di metanizzazione, proponendo la costituzione di servitù di metanodotto.

Non sarebbe quindi necessario la sottoscrizione contestuale della proposta ed accettazione, tanto più che le obbligazioni della SNAM sarebbero state già adempiute con il pagamento dell’indennità, sicch é , anche sotto tale profilo, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del comportamento delle parti ai fini dell’interpretazione del contratto.

Il motivo è infondato.

Deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’interpretazione degli atti negoziali costituisce attività riservata al giudice di merito censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri ermeneutici (Cass., 26 ottobre 2007, n. 22536) e che l’interpretazione data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass., 12 luglio 2007, n. 15604; Cass.,22 febbraio 2007, n. 4178).

La Corte di merito ha ritenuto che la proposta di costituzione della servitù provenisse dal Muscianisi e non dalla SNAM [OSCURATO:PERSONA] s.pa. perché non recava la firma del legale rappresentante, sicché l ’ atto sottoscritto dal Muscianisi non configurava un’accettazione della proposta altrui; a fronte di tale plausibile interpretazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. si limita a sottoporre a questa Corte un’alternativa lettura dell’atto negoziale.

Premesso che nessuna rilevanza poteva avere una precedente scrittura del 26.11.1983, perché priva della sottoscrizione delle parti, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che il contratto costitutivo della servitù non si fosse perfezionato in quanto il decesso del Muscianisi era intervenuto prima della conoscenza dell’accettazione scritta da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la disciplina codicistica, infatti, il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte e la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso ovvero finché il proponente non abbiaconoscenza dell ’ accettazione dell ’ altra parte.

D’altra parte, diversamente opinando, non sarebbe possibile fornire una congrua spiegazione della previsione di indennizzo (di cui all’art. 1328 c.c., comma 1, seconda parte) solo per l ’ accettante (in caso di revoca dellaproposta) e non per il proponente (nell’ipotesi di revoca dell’accettazione).

In quest’ottica, va ribadito il principio secondo cui l’art. 1328 c.c., comma 1, il quale prevede che laproposta contrattuale pu ò essere revocata finché il contratto non sia concluso, va inteso, in correlazione con la diversa disciplina dettata per la revoca dell’accettazionedel comma 2, nonché tenendo conto del carattere recettizio di entrambi gli atti, nel senso che tale revoca dellaproposta perfeziona e spiega effetto quando, uscita dalla sfera del revocante, sia spedita, all’indirizzo dell’accettante, prima che l’accettazionesia giunta a conoscenza del proponente (Cassazione civile, sez. 2, 09/07/1981, n. 4489; Cassazione civile, sez. 2, 09/04/1981, n. 2083; Sez. 2, Sentenza n. 296 del 31/01/1969).

Nel caso di specie, la sottoscrizione per accettazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. è intervenuta il 23.1.1986, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] sicché è esente da errori di diritto la declaratoria di nullità del contratto per non essersi perfezionato l’incontro tra proposta ed accettazione.

La scomparsa del concedente, in assenza di un termine entro il quale lo stesso si era obbligato a mantenere ferma la proposta, non poteva che aver comportato la perdita di efficacia della proposta e, con essa, la caducazione dell’accettazione non giunta per tempo a conoscenza del medesimo proponente.

Prive di pregio sono le ulteriori censure.

Trattandosi di contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, non trova applicazione l ’ art. 1327 c.c. sicch é non ha rilievo la circostanza che il Muscianisi avesse percepito l’indennità (Cass., 12942/2000).

Nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", adifferenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l’osservanza dell’onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l’esistenza stessa del diritto fatto valere (fra le tante Cass. N.25999 del 2018 e n.4431 del 2017).

Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l’oggetto richiede la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento delle parti.

Non trova nemmeno applicazione l’art. 1330 c.c. , in quanto la Corte d’appello ha accertato che non risultava la qualifica di imprenditore del Muscianisi, né è applicabile l’art. 1333 c.c., che prevede l’irrevocabilità della proposta in caso di obbligazioni del solo proponente, perché ent rambe le parti erano tenute all ’ adempimento di distinte obbligazioni e, in particolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. era tenuta al pagamento di un’indennità.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 c.c., 1559 c.c., 1061 c.c. e 1422 c.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 5 , c.p.c., per avere la Corte di merito escluso, ai fini dell’usucapione del diritto di servitù, il requisito dell’apparenza, mentre sarebbero ancora presenti i metanodotti della [OSCURATO:SOCIETA].

La sentenza sarebbe viziata da carente motivazione e dall’errata valutazione delle prove.

Il motivo è inammissibile.

La Corte ha ampiamente motivato in ordine all’assenza di segni visibili e permanenti essenziali per l’acquisto per usucapione della servitù, richiamando le risultanze della C.T.U., da lla quale risultava l’inesistenza di opere atte a manifestare l’esistenza del metanodotto, essendo l’immobile adibito a deposito di attrezzi ed automezzi.

Inoltre, secondo l’accertamento della Corte di merito, anche la segnaletica era parzialmente nascosta da sterpaglie e le opere erano completamente interrate, sì da escludere la presenza di opere non soltanto visibili, ma anche permanenti dal fondo servente, tali da rendere presumibile la conoscenza delle medesime da parte del proprietario.

Il requisito dell’apparenza, senza il quale, ai sensi dell’art. 1061 c.c. laservitù non può essere usucapita n é acquistata per destinazionedel padre di famiglia, deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sérivelatrice dell’assoggettamento di un fondo ad un altro per la presenza di opere inequivocabil- mentedestinate all ’ esercizio della servitù e deve , conseguentemente , dipendere dalle oggettive caratteristiche dell’opera e non dal modo in cui questa è stata utilizzata (Cassazione civile,sez.

II, 25/10/2017, n. 25355; Cassazione civile,sez.

II, 23/03/1995, n. 3370).

Il ricorso, lungi dal censurare l’erronea applicazione delle norme di diritto o il vizio motivazionale, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità.

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ricorrono i presupposti processuali di cui alDPR n.115 del 2002, art. 13 comma 1 - quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8274/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 71, presso lo studio dell’avvocato D ’ E rcole Stefano ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende; -Ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -Controricorrenti- nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -Intimati- avverso SENTENZA di CORTE D ’ APPELLO MESSINA n. 752/2019 depositata il04/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla SNAM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ter [OSCURATO:SOCIETA]., con la quale la prima chiese accertarsi la violazione dell’art.7 della servitù di metanodotto, che prevedeva l’obbligo, assunto dal dante causa della società convenuta, di non costruire opere di alcun genere a distanza di metri sette dalla tubazione. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si costituì per resistere alla domanda e chiese la chiamata in causa dei venditori [OSCURATO:PERSONA] e Daniela, i quali eccepirono la nullità del contratto costitutivo della servitù perché l’accettazione da parte del legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. era avvenuta dopo il decesso del proponente. La Corte d’appello di Messina confermò la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda. La Corte di merito non solo ritenne che il cont ratto non si era perfezionato in quanto la morte della proposta del concedente era intervenuta prima della conoscenza dell’accettazione scritta da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., ma escluse, in ogni caso, che la proposta provenisse dalla SNAM [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. perché non recava la firma del legale rappresentante della società. Non si trattava di un contratto a sottoscrizioni differite, perché il contratto richiedeva la forma scritta ad substantiam e la mancanza di forma scritta rendeva irrilevante, ai fini del perfezionamento del contratto, il pagamento dell’indennità percepita dal Muscianisi sicchénon era applicabile l’art. 1327 c.c. Non trovava nemmeno applicazione l’art.1330 c.c., in quanto non risultava la qualifica di imprenditore del Muscianisi, né l’art.1333 c.c., che prevede l’ irrevocabilità della proposta in caso di obbligazioni del solo proponente, perché entrambe le parti erano tenute all’adempimento di distinte obbligazioni e, in particolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. era tenuta al pagamento di un’indennità. Quanto alla domanda di usucapione, la Corte d’appello ritenne che difettasse il requisito dell’apparenza perché la segnaletica era parzialmente nascosta da sterpaglie e l’opera era interrata. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la SNAM [OSCURATO:PERSONA] spa sulla base di due motivi. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c., 1327 e 1330 c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n.3, c.p.c., per avere la Corte di merito errato nell’interpretazione degli atti negoziali; in particolare, il giudice d’appello non avrebbe considerato che il contratto aveva avuto già esecuzione con il pagamento dell’indennità di asservimento, come risulterebbe dalla quietanza e che esso prevedeva obbligazioni a carico del solo proponente. La volontà del Muscianisi di concedere la servitù sarebbe stata regolarmente acquisita secondo lo schema del contratto a sottoscrizioni differite, in relazione al quale l’atto sottoscritto dal Muscianisi non costituirebbe una proposta in quanto sarebbe stato interesse della [OSCURATO:SOCIETA]. attuare il piano di metanizzazione, proponendo la costituzione di servitù di metanodotto. Non sarebbe quindi necessario la sottoscrizione contestuale della proposta ed accettazione, tanto più che le obbligazioni della SNAM sarebbero state già adempiute con il pagamento dell’indennità, sicch é , anche sotto tale profilo, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto del comportamento delle parti ai fini dell’interpretazione del contratto. Il motivo è infondato. Deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui l’interpretazione degli atti negoziali costituisce attività riservata al giudice di merito censurabile in sede di legittimità per violazione dei criteri ermeneutici (Cass., 26 ottobre 2007, n. 22536) e che l’interpretazione data dal giudice del merito al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass., 12 luglio 2007, n. 15604; Cass.,22 febbraio 2007, n. 4178). La Corte di merito ha ritenuto che la proposta di costituzione della servitù provenisse dal Muscianisi e non dalla SNAM [OSCURATO:PERSONA] s.pa. perché non recava la firma del legale rappresentante, sicché l ’ atto sottoscritto dal Muscianisi non configurava un’accettazione della proposta altrui; a fronte di tale plausibile interpretazione, la [OSCURATO:SOCIETA]. si limita a sottoporre a questa Corte un’alternativa lettura dell’atto negoziale. Premesso che nessuna rilevanza poteva avere una precedente scrittura del 26.11.1983, perché priva della sottoscrizione delle parti, la Corte d’appello ha correttamente ritenuto che il contratto costitutivo della servitù non si fosse perfezionato in quanto il decesso del Muscianisi era intervenuto prima della conoscenza dell’accettazione scritta da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] la disciplina codicistica, infatti, il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte e la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso ovvero finché il proponente non abbiaconoscenza dell ’ accettazione dell ’ altra parte. D’altra parte, diversamente opinando, non sarebbe possibile fornire una congrua spiegazione della previsione di indennizzo (di cui all’art. 1328 c.c., comma 1, seconda parte) solo per l ’ accettante (in caso di revoca dellaproposta) e non per il proponente (nell’ipotesi di revoca dell’accettazione). In quest’ottica, va ribadito il principio secondo cui l’art. 1328 c.c., comma 1, il quale prevede che laproposta contrattuale pu ò essere revocata finché il contratto non sia concluso, va inteso, in correlazione con la diversa disciplina dettata per la revoca dell’accettazionedel comma 2, nonché tenendo conto del carattere recettizio di entrambi gli atti, nel senso che tale revoca dellaproposta perfeziona e spiega effetto quando, uscita dalla sfera del revocante, sia spedita, all’indirizzo dell’accettante, prima che l’accettazionesia giunta a conoscenza del proponente (Cassazione civile, sez. 2, 09/07/1981, n. 4489; Cassazione civile, sez. 2, 09/04/1981, n. 2083; Sez. 2, Sentenza n. 296 del 31/01/1969). Nel caso di specie, la sottoscrizione per accettazione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. è intervenuta il 23.1.1986, dopo la morte di [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il [OSCURATO:DATA_NASCITA] sicché è esente da errori di diritto la declaratoria di nullità del contratto per non essersi perfezionato l’incontro tra proposta ed accettazione. La scomparsa del concedente, in assenza di un termine entro il quale lo stesso si era obbligato a mantenere ferma la proposta, non poteva che aver comportato la perdita di efficacia della proposta e, con essa, la caducazione dell’accettazione non giunta per tempo a conoscenza del medesimo proponente. Prive di pregio sono le ulteriori censure. Trattandosi di contratto per il quale è prevista la forma scritta ad substantiam, non trova applicazione l ’ art. 1327 c.c. sicch é non ha rilievo la circostanza che il Muscianisi avesse percepito l’indennità (Cass., 12942/2000). Nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta "ad substantiam", adifferenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta "ad probationem", l’osservanza dell’onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l’esistenza stessa del diritto fatto valere (fra le tante Cass. N.25999 del 2018 e n.4431 del 2017). Per i contratti per i quali è prevista la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l’oggetto richiede la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento delle parti. Non trova nemmeno applicazione l’art. 1330 c.c. , in quanto la Corte d’appello ha accertato che non risultava la qualifica di imprenditore del Muscianisi, né è applicabile l’art. 1333 c.c., che prevede l’irrevocabilità della proposta in caso di obbligazioni del solo proponente, perché ent rambe le parti erano tenute all ’ adempimento di distinte obbligazioni e, in particolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. era tenuta al pagamento di un’indennità. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 c.c., 1559 c.c., 1061 c.c. e 1422 c.c., oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 e 5 , c.p.c., per avere la Corte di merito escluso, ai fini dell’usucapione del diritto di servitù, il requisito dell’apparenza, mentre sarebbero ancora presenti i metanodotti della [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza sarebbe viziata da carente motivazione e dall’errata valutazione delle prove. Il motivo è inammissibile. La Corte ha ampiamente motivato in ordine all’assenza di segni visibili e permanenti essenziali per l’acquisto per usucapione della servitù, richiamando le risultanze della C.T.U., da lla quale risultava l’inesistenza di opere atte a manifestare l’esistenza del metanodotto, essendo l’immobile adibito a deposito di attrezzi ed automezzi. Inoltre, secondo l’accertamento della Corte di merito, anche la segnaletica era parzialmente nascosta da sterpaglie e le opere erano completamente interrate, sì da escludere la presenza di opere non soltanto visibili, ma anche permanenti dal fondo servente, tali da rendere presumibile la conoscenza delle medesime da parte del proprietario. Il requisito dell’apparenza, senza il quale, ai sensi dell’art. 1061 c.c. laservitù non può essere usucapita n é acquistata per destinazionedel padre di famiglia, deve essere legato ad una situazione oggettiva di fatto di per sérivelatrice dell’assoggettamento di un fondo ad un altro per la presenza di opere inequivocabil- mentedestinate all ’ esercizio della servitù e deve , conseguentemente , dipendere dalle oggettive caratteristiche dell’opera e non dal modo in cui questa è stata utilizzata (Cassazione civile,sez. II, 25/10/2017, n. 25355; Cassazione civile,sez. II, 23/03/1995, n. 3370). Il ricorso, lungi dal censurare l’erronea applicazione delle norme di diritto o il vizio motivazionale, si limita a sollecitare una diversa valutazione delle risultanze probatorie, inammissibile in sede di legittimità. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ricorrono i presupposti processuali di cui alDPR n.115 del 2002, art. 13 comma 1 - quater per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comm
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