CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34937/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo del ricorso, con cui la difesa denunzia vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputato e, prima ancora, di esistenza degli estremi del delitto di truffa, è formulato in termini non consentiti in questa sede poiché, pur invocando profili di illogicità della motivazione, finisce per sollecitare valutazioni estranee al sindacato di legittimità, dove è preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); rilevato che la sentenza impugnata, con motivazione non censurabile perché immune da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, ha ritenuto la natura penalmente rilevante della vicenda che, correttamente, ha fondato sul ravvisato dolo iniziale, che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nei contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria (cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 5801 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Montalti; Sez. 2, n. 37859 del 22.9.2010, Bologna); ritenuto che il motivo articolato in punto di mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. peri. è manifestamente infondato avendo la Corte d'appello motivato sul punto in termini che non possono essere censurati in questa sede avendo dato rilievo alla complessità della vicenda, con valutazione prettamente di merito; considerato che le statuizioni relative al trattamento sanzionatorio e circostanziale, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, sfuggono al sindacato di legittimità laddove, come nel caso in esame, siano sorrette da sufficiente argomentazione, dovendosi comunque ribadire che l'onere argomentativo sulla dosimetria della pena può ritenersi adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale; ritenuto che, infine, in tema di circostanze attenuanti generiche, è ancora opportuno ribadire non è necessario che il giudicante, nel motivare circa il loro mancato riconoscimento, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi, rimanendo disattesi e superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen