CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 1970
Cassazione n. 51625/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] I DEPOTATA 1174 CP NCE11 [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso 2 9 WC 2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza del 24 febbraio 2023 la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 9 mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie ed alla confisca del profitto, con la sospensione condizionale della pena, per i reati ex art. 5 d.lgs. n.74 del 2000, per l'omessa presentazione delle dichiarazioni Irpef ed Iva per l'anno di imposta 2012 (capo 1, in Saluzzo il 30 settembre 2013), ed ex art. 11 d.l. n. 201 del 2011, per la presentazione di documenti falsi relativi alle parcelle del 2012 (capo 2, in Saluzzo, accertato il 19 gennaio 2016). 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo 3 motivi. 2.1. Con il primo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, con riferimento agli artt. 191 e 220 disp. att. cod. proc. pen. e di insufficienza e/o di manifesta illogicità della motivazione sul presupposto di fatto dell'accusa e della dichiarazione di responsabilità, fondata sugli esiti della verifica fiscale del 2016 e sull'ispezione del personal computer dell'imputato. La Corte territoriale non avrebbe valutato che sarebbero inutilizzabili le acquisizioni documentali disposte nell'ispezione fiscale e, in particolare, dei documenti informatici rinvenuti all'interno del personal computer dell'imputato, fra cui le fatture, su cui si è fondata l'accusa di essere un totale evasore fiscale. Non si sarebbe proceduto al sequestro probatorio dei documenti rinvenuti nel computer che non sarebbero stati acquisiti con le forme del codice di procedura penale, con conseguente inutilizzabilità ai sensi dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. L'inutilizzabilità si estenderebbe alle dichiarazioni del teste Costamagna che si sarebbe riferito unicamente al contenuto di atti e documenti inutilizzabili. La motivazione della sentenza impugnata si sarebbe limitata a valorizzare le dichiarazioni di tale teste il quale avrebbe dichiarato di aver tratto le sue conclusioni dai documenti acquisiti nel computer. La violazione dei principi processuali inciderebbe sulla motivazione, disarticolandola. 2.2. Con il secondo motivo si deduce il vizio della motivazione sull'elemento soggettivo del reato che non sarebbe stato adeguatamente affrontato nella sentenza impugnata. La motivazione della sentenza, riportata nel ricorso, non terrebbe conto della natura del dolo, come specifico, e dell'oggetto, relativo anche alla soglia di punibilità. La motivazione sarebbe illogica e/o inadeguata perché ravviserebbe il dolo nella condotta materiale; sarebbe stata omessa ogni valutazione sui pagamenti stornati o rinunciati, incidenti anche sull'elemento soggettivo. La rinuncia ai crediti dimostrerebbe l'assenza del fine di evadere le imposte e la consapevolezza della soglia di punibilità. 2.3. Con il terzo motivo si deducono i vizi di violazione di legge, con riferimento all'art. 11 d.lgs. n.74 del 2000 e della motivazione sulla ritenuta sussistenza del reato di cui al capo 2. La Corte di appello avrebbe travisato il contenuto dei documenti trasmessi ed esibiti alla Agenzia delle Entrate; non avrebbe motivato sulla falsità dei documenti prodotti mentre con essi si sarebbero fornite solo informazioni incomplete, frutto di confusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. La questione dell'inutilizzabilità ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è stata dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione, sicché è inammissibile ex art. 606, comma 3, 609 cod. proc. pen., il primo motivo nella parte in cui deduce il vizio della motivazione. 1.2. Il primo motivo, laddove si deduce l'inutilizzabílità ex art. 220 disp. att. cod. proc. pen., è inammissibile per genericità e perché manifestamente infondato. 1.2.1. La Corte di cassazione, con la sentenza della Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016, dep. 2017, Pelini, Rv. 269299, ha chiarito i rapporti tra l'attività ispettiva e quella procedimentale nell'ambito dei reati tributari. I principi espressi dalla sentenza Pelini sono stati ribaditi da Sez. 3, n. 9977 del 21/11/2019, dep. 2020, Dichiara, Rv. 278423 - 01, secondo cui la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. non comporta automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza essendo, invece, necessario che tale sanzione processuale sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito cui la disposizione citata rimanda. In motivazione, la Corte di cassazione ha aggiunto che è onere di chi eccepisce l'inutilizzabilità indicare, a pena di inammissibilità, gli atti specificamente affetti dal vizio e l'incidenza degli stessi rispetto al provvedimento impugnato; che il confine tra l'attività ispettiva e l'attività di indagine preliminare, superato il quale «gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice» (art. 220, disp. att. cod. proc. pen.), è segnato dalla mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. U., n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291). Però, l'obbligo di osservare le norme del codice di rito riguarda lo specifico fatto, non qualsiasi altro diverso fatto la cui possibile rilevanza penale non sia ancora emersa. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. è norma di raccordo tra l'attività ispettiva e quella investigativa: tale norma non prevede alcuna sanzione di inutilizzabilità sicché la violazione dell'art.220 disp. att. cod. proc. pen. non determina automaticamente l'inutilizzabilità, a fini penali, degli elementi di prova, dichiarativi o documentali, acquisiti una volta superato il confine. L'inutilizzabilità o la nullità dell'atto deve essere autonomamente prevista dalle norme del codice di procedura penale, a cui rimanda l'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. Non sussiste, dunque, una generale inutilizzabilità ex"191 cod. proc. pen. perché la norma non prevede un divieto di acquisizione delle prove, come sostanzialmente sostenuto dal ricorrente, ma l'applicazione della disciplina codicistica. 1.2.2. Il ricorrente non ha specificamente indicato rispetto a quali atti si eccepisce l'inutilízzabilità, limitandosi a fare un generico riferimento alle «acquisizioni documentali»; il ricorrente non ha indicato perché l'acquisizione sarebbe stata illegittima e perché si sarebbe dovuto procedere con il sequestro: non si specifica neanche se i documenti siano stati acquisiti in copia o in originale. In ogni caso, l'acquisizione della documentazione contabile è legittima; non solo si tratta di documenti provenienti dall'imputato, con conseguente applicazione dell'art. 237 cod. proc. pen., ma l'acquisizione di una copia di un documento, senza sequestro, è indirettamente prevista dall'art. 258 cod. proc. pen. Va, poi, ricordato che i casi di divieto di utilizzazione probatoria sono tassativi e non possono essere oggetto di applicazione analogica. 1.2.3. Dunque, correttamente la Corte di appello ha adoperato i documenti acquisiti dall'Agenzia delle Entrate. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. 2.1. Oltre alla promiscua proposizione dei diversi tipi di vizi della motivazione, deve rilevarsi che la Corte di appello ha risposto al motivo di appello sulla sussistenza del dolo, rilevando che l'aver tenuto una contabilità parallela dimostra non solo la volontà di evasione ma anche la perfetta consapevolezza degli importi dovuti e, pertanto, del superamento della soglia di punibilità. La Corte di appello ha correttamente applicato il principio per cui (Sez. 6, n. 16465 del 06/04/2011, Monghini, Rv. 250007 - 01), in tema di dolo, la prova della volontà di commissione del reato è prevalentemente affidata, in mancanza di confessione, alla ricerca delle concrete circostanze che abbiano connotato l'azione e delle quali deve essere verificata la oggettiva idoneità a cagionare l'evento in base ad elementi di sicuro valore sintomatico, valutati sia singolarmente sia nella loro coordinazione. 2.2. Il motivo propone solo una lettura alternativa di alcune circostanze di fatto, per altro del tutto irrilevanti, rispetto alla dimostrata volontà di sottrarsi al pagamento dei tributi, quale evasore totale, tenutario di una nascosta contabilità parallela. 3. Il terzo motivo è infondato. La Corte di appello ha, infatti, richiamato la sentenza di primo grado da cui risulta che l'imputato ha fornito un elenco di fatture, nel corso della verifica della Guardia di Finanza, volta a ricostruire il volume di affari, con importi inferiori a quelli poi accertati. Tale condotta è stata poi finalizzata proprio ad occultare il reale volume di affari del ricorrente, già evasore totale. Nelle pagine 3 e 4 della sentenza di primo grado è stata riportata la testimonianza ritenuta prova del reato di cui al capo 2). Se non vi è stata una analitica indicazione di quali importi siano stati riportati in misura inferiore al reale, la testimonianza è, però, chiara nel fornire il dato concernente la non veridicità delle informazioni fornite al momento del controllo. Il motivo, dunque, non fornisce concreti elementi per smentire la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria e riportata in sentenza. 4. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Va rilevato che i termini di prescrizione non sono decorsi; i termini massimi sono, rispettivamente, di 10 anni e 7 anni e 6 mesi, a cui vanno aggiunti 655 giorni di sospensione. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedim