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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 luglio 2023

Cassazione n. 23371/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.5570/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrente incidental i - [OSCURATO:PERSONA]. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1620/2017 depositata il 06/07/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di Bologna la declaratoria di simulazione assoluta di due successivi contratti di compravendita, aventi ad oggetto il medesimo compendio immobiliare, il primo fra gli attori e [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo fra la stessa Manfredi e la [OSCURATO:SOCIETA] costituirono in giudizio la Manfredi, per aderire alle domande attrici, nonché Cesare ed [OSCURATO:PERSONA] (il primo quale commercialista degli attori, il secondo quale socio della società acquirente) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (l’uno per aver consigliato l’affare e l’altra quale socia della Newco) per resistere alle richieste degli attori.

In esito ad un’istruttoria puramente documentale, con sentenza n. 2029/2012 il giudice adito respinse la domanda.

A seguito di rituale impugnazione del Mura, anche quale erede della Perusin (nel frattempo deceduta), con sentenza n. 1620/2017, la Corte d’appello di Bologna rigettò il gravame.

Il giudice di secondo grado ha sostenuto che, anche volendo ammettere la simulazione del primo negozio, non ne sarebbe derivata la nullità del successivo, in mancanza della prova della malafede del terzo acquirente e non essendo possibile dimostrare la collusione attraverso prove orali o presunzioni, avendo il Mura operato mediante un’interposizione fittizia.

Contro la predetta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi.

Si sono ritualmente costituiti con controricorso, da una parte, [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA], che ha svolto ricorso incidentale, affidato a due motivi, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno anch’essi svolto ricorso incidentale, ma condizionato.

Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale.

In prossimità dell’udienza, il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417, 2722 e 2724 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la simulazione potesse essere provata solo per iscritto. 2) Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1415, 2722 e 2724 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la sentenza impugnata infondatamente ritenuto che la simulazione del secondo contratto non fosse opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto terzo di buona fede. 3) Con il ricorso incidentale, il Benvenuti invoca, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 112, 338, 306, 359 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 338, 306, 359 c.p.c., giacché la Corte emiliana avrebbe mancato di pronunziarsi sull’eccezione di intervenuta estinzione del giudizio.

Il medesimo argomento, con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 306 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., nonché alla nullità per violazione dell’art.132 comma 2 c.p.c., è stato speso – sia pure con ricorso incidentale condizionato – da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4) Trattandosi di una questione preliminare, va delibatocon priorità il ricorso incidentale, che è fondato ed assorbente rispetto ad ogni altra doglianza.

In effetti, con atto depositato il 25 luglio 2014 [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente dichiarato di rinunciare “agli atti del giudizio, così come ad ogni azione e all’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2029/2012”, sottoscrivendo personalmente tale rinuncia alla presenza del funzionario giudiziario, che ne ha verificato l’identità.

Poiché all’udienza del 10 gennaio 2017 gli appellati Benvenuti, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] avevano tempestivamente eccepito l’estinzione del giudizio, la Corte d’appello avrebbe dovuto provvedere in tal senso. 4.a) Infatti la rinuncia, quale atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez.

Un., n. 34429 del 24 dicembre 2019; Sez. 1, n. 17187 del 29 luglio 2014).

In particolare, nella fase di appello, la rinuncia investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l’estinzione, giusta l’art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass., Sez. 2, n. 6845 del 16 marzo 2017). 4.b) Ulteriore conseguenza è che, nel giudizio di appello, la rinuncia all’impugnazione da parte dell’appellante equivale a rinuncia all’azione e pertanto non necessita di accettazione da parte dell’appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell’art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass., Sez. 6-2, n. 5250 del 6 marzo 2018).

Va, pertanto, dichiarata l’avvenuta estinzione del giudizio di appello; la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. perché il processo di appello non poteva essere proseguito.

Le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Mura nei confronti del Benvenuti, del Salvador e della Boccato, in applicazione del principio di causalità (il Mura prima ha proposto appello e poi vi ha rinunciato; e dopo la rinuncia ha proposto ricorso per cassazione insistendo contraddittoriamente per l’accoglimento della domanda originaria); mentre vanno compensate nei confronti della Manfredi, stante l’adesione di quest’ultima ai motivi di ricorso.

Deve essere dato atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara l’estinzione del giudizio di appello; cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perché il giudizio di appello non poteva essere proseguito; dichiara assorbiti il ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 3.800 (tremila/800) per compensi, oltre accessori di legge, e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 3.800 (tremila/800) per compensi, oltre accessori di legge, e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Compensa le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA].

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.5570/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 24, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat i ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti e ricorrente incidental i - [OSCURATO:PERSONA]. -intimata- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1620/2017 depositata il 06/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/07/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiesero al Tribunale di Bologna la declaratoria di simulazione assoluta di due successivi contratti di compravendita, aventi ad oggetto il medesimo compendio immobiliare, il primo fra gli attori e [OSCURATO:PERSONA] ed il secondo fra la stessa Manfredi e la [OSCURATO:SOCIETA] costituirono in giudizio la Manfredi, per aderire alle domande attrici, nonché Cesare ed [OSCURATO:PERSONA] (il primo quale commercialista degli attori, il secondo quale socio della società acquirente) e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (l’uno per aver consigliato l’affare e l’altra quale socia della Newco) per resistere alle richieste degli attori. In esito ad un’istruttoria puramente documentale, con sentenza n. 2029/2012 il giudice adito respinse la domanda. A seguito di rituale impugnazione del Mura, anche quale erede della Perusin (nel frattempo deceduta), con sentenza n. 1620/2017, la Corte d’appello di Bologna rigettò il gravame. Il giudice di secondo grado ha sostenuto che, anche volendo ammettere la simulazione del primo negozio, non ne sarebbe derivata la nullità del successivo, in mancanza della prova della malafede del terzo acquirente e non essendo possibile dimostrare la collusione attraverso prove orali o presunzioni, avendo il Mura operato mediante un’interposizione fittizia. Contro la predetta decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di due motivi. Si sono ritualmente costituiti con controricorso, da una parte, [OSCURATO:PERSONA] e, dall’altra, con distinti atti, [OSCURATO:PERSONA], che ha svolto ricorso incidentale, affidato a due motivi, nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno anch’essi svolto ricorso incidentale, ma condizionato. Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale. In prossimità dell’udienza, il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1417, 2722 e 2724 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che la simulazione potesse essere provata solo per iscritto. 2) Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1415, 2722 e 2724 c.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., per aver la sentenza impugnata infondatamente ritenuto che la simulazione del secondo contratto non fosse opponibile alla [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto terzo di buona fede. 3) Con il ricorso incidentale, il Benvenuti invoca, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione degli artt. 112, 338, 306, 359 c.p.c., nonché, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 338, 306, 359 c.p.c., giacché la Corte emiliana avrebbe mancato di pronunziarsi sull’eccezione di intervenuta estinzione del giudizio. Il medesimo argomento, con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 306 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., nonché alla nullità per violazione dell’art.132 comma 2 c.p.c., è stato speso – sia pure con ricorso incidentale condizionato – da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4) Trattandosi di una questione preliminare, va delibatocon priorità il ricorso incidentale, che è fondato ed assorbente rispetto ad ogni altra doglianza. In effetti, con atto depositato il 25 luglio 2014 [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente dichiarato di rinunciare “agli atti del giudizio, così come ad ogni azione e all’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2029/2012”, sottoscrivendo personalmente tale rinuncia alla presenza del funzionario giudiziario, che ne ha verificato l’identità. Poiché all’udienza del 10 gennaio 2017 gli appellati Benvenuti, [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] avevano tempestivamente eccepito l’estinzione del giudizio, la Corte d’appello avrebbe dovuto provvedere in tal senso. 4.a) Infatti la rinuncia, quale atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese (Cass., Sez. Un., n. 34429 del 24 dicembre 2019; Sez. 1, n. 17187 del 29 luglio 2014). In particolare, nella fase di appello, la rinuncia investe soltanto gli atti del procedimento di gravame, e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, atteso che l’estinzione, giusta l’art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass., Sez. 2, n. 6845 del 16 marzo 2017). 4.b) Ulteriore conseguenza è che, nel giudizio di appello, la rinuncia all’impugnazione da parte dell’appellante equivale a rinuncia all’azione e pertanto non necessita di accettazione da parte dell’appellato; anche ad essa si applica tuttavia la regola dell’art. 306, comma 4, c.p.c., secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, con esclusione di qualunque potere del giudice di totale o parziale compensazione (Cass., Sez. 6-2, n. 5250 del 6 marzo 2018). Va, pertanto, dichiarata l’avvenuta estinzione del giudizio di appello; la sentenza impugnata va cassata senza rinvio ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. perché il processo di appello non poteva essere proseguito. Le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Mura nei confronti del Benvenuti, del Salvador e della Boccato, in applicazione del principio di causalità (il Mura prima ha proposto appello e poi vi ha rinunciato; e dopo la rinuncia ha proposto ricorso per cassazione insistendo contraddittoriamente per l’accoglimento della domanda originaria); mentre vanno compensate nei confronti della Manfredi, stante l’adesione di quest’ultima ai motivi di ricorso. Deve essere dato atto che, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]; dichiara l’estinzione del giudizio di appello; cassa senza rinvio la sentenza impugnata, perché il giudizio di appello non poteva essere proseguito; dichiara assorbiti il ricorso principale e il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 3.800 (tremila/800) per compensi, oltre accessori di legge, e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di appello, che liquida in euro 3.800 (tremila/800) per compensi, oltre accessori di legge, e delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.500 (tremila/500) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Compensa le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA]. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali di c