CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2025
Cassazione n. 20178/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma in data 17 ottobre 2025, che ha confermato la condanna inflittagli per il reato di furto pluriaggravato commesso in Roma il 18 febbraio 2014, 2. Rilevato che il ricorso, articolato su due motivi, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione della pena detentiva con quella del lavoro di pubblica utilità. 3. [OSCURATO:PERSONA] che le censure sviluppate in entrambi i motivi sono manifestamente infondate, in quanto, giusta quanto stabilito dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981, ossia, che la pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato, il giudice di merito può respingere la richiesta di applicazione della pena sostitutiva anche facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali dell'imputato, purché dalla loro valutazione, che deve essere oggetto di specifica, puntuale e concreta motivazione, emergano elementi indiscutibilmente negativi in ordine alla prognosi della finalità rieducativa della pena sostitutiva, del contenimento del rischio di recidiva e dell'adempimento delle prescrizioni imposte (Sez. 4, n. 36961 del 09/10/2025, Held, Rv. 288658); elementi dei quali si è dato puntualmente e congruamente conto nella motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3, ultimo capoverso). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiar P.Q.MDtP0 tTAT4\ [OSCURATO:PERSONA]:-: Fi.wrz i io MaiZ [OSCURATO:PERSONA]