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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 13046/2023

Testo disponibile della fonte

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9 febbraio 2010, con la quale il Ministero delle Finanze aveva intimato il pagamento di € 32.558 per aver effettuato transazioni finanziarie in contanti, senza intermediari abilitati.

A seguito di rituale impugnazione del Ministero, la Corte d’appello di Napoli accolse il gravame, con sentenza n. 3444/2015.

Su ricorso del Miele, questa Corte – con sentenza n. 19143 del 1° agosto 2017 – cassava la sentenza impugnata, ordinando al giudice del rinvio di uniformarsi al principio di diritto, per il quale “in tema di sanzioni amministrative, la consegna dell'ordinanza-ingiunzione al servizio postale per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. - secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 5661/2020 perché l'atto produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario Numero sezionale 1746/2023Numero di raccolta generale 13046/2023 che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non Data pubblicazione 12/05/2023 necessariamente effettiva) del destinatario”.

Riassunto il giudizio avanti diversa sezione della Corte d’appello di Napoli, quest’ultima – con sentenza n. 3800 del 9 luglio 2019 – riformava la decisione di primo grado e rigettava l’opposizione.

Il giudice del rinvio rilevava che, essendo l’audizione del trasgressore e la relativa convocazione considerati atti interruttivi del termine ex art. 28 l. n. 689/1981 ed essendo incontestato che alla rituale convocazione da parte del Ministero si fosse presentato per conto del Miele il suo avvocato, dovesse reputarsi pacifica la suddetta circostanza (che il Miele non aveva negato in termini “netti ed inequivoci”), anche alla luce della sua elezione di domicilio presso il summenzionato difensore.

Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi.

Ha proposto tempestivo controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c.

La Corte territoriale, dopo aver dato atto della sua contestazione circa il mancato deposito del fascicolo del Ministero contenente il verbale di audizione, a sostegno della presunta interruzione e del suo diniego circa l’effettiva conoscenza della convocazione, aveva poi affermato che in realtà il Miele non avrebbe negato, in termini perentori, che tale convocazione fosse stata effettivamente attuata. 2) Con il secondo mezzo, il Miele si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 5661/2020 ex art. 360 n. 5 c.p.c.

Si sarebbe in effetti trattato di una serie di Numero sezionale 1746/2023Numero di raccolta generale 13046/2023 fatti: la nullità dell’ingiunzione per la mancata audizione di cui Data pubblicazione 12/05/2023 all’art. 18 l. n. 689/1981, la mancata menzione delle circostanze della presunta audizione del Miele, l’introduzione in secondo grado appunto della questione dell’audizione, la negazione del preteso effetto interruttivo da parte del ricorrente. 3) Il terzo rilievo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697 c.c.

La sentenza impugnata avrebbe finito per ritenere assolto l’onere probatorio del MEF solo sulla scorta dell’unico argomento di prova riguardante il fatto che il Miele avesse eletto domicilio per l’eventuale audizione presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe le restanti doglianze. 4) Secondo un orientamento consolidato, a cui questo Collegio intende dare continuità, in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione (Sez. 2, n. 15631 del 10 luglio 2006; Sez. 1, n. 5798 del 17 marzo 2005). 4.a) In ragione di quanto precede, la Corte d’appello non avrebbe potuto reputare l'audizione del trasgressore e la relativa F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 5661/2020 convocazione atti idonei a interrompere la prescrizione, non avendo Numero sezionale 1746/2023Numero di raccolta generale 13046/2023 gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla Data pubblicazione 12/05/2023 riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria (Sez.2, n. 787 del 12 gennaio 2022; Sez. 2, n. 28238 del 26 novembre 2008).

La sentenza impugnata va pertanto cassata e, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originaria opposizione e l’annullamento della sanzione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione ed annulla la sanzione.

Condanna il Ministero dell’Economia e Finanze alla rifusione delle spese di lite del Miele, che liquida come segue: per il giudizio di opposizione € 200 per diritti ed accessori, € 3.000 per onorari, oltre IVA e c.p.a; per il giudizio di appello € 200 per diritti ed accessori, € 2.200 per onorari, oltre IVA e c.p.a; per il primo giudizio di cassazione € 200 per diritti ed accessori ed € 3.000 per onorari, oltre IVA e c.p.a; per il giudizio di rinvio € 200 per diritti ed accessori, € 3.500 per onorari, oltre IVA e c.p.a; per il presente giudizio, € 200 per diritti ed accessori, € 4.000 per onorari, oltre IVA e c.p.a.

Così deciso in Roma, il 05/05/2023.

F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 febbraio 2010, con la quale il Ministero delle Finanze aveva intimato il pagamento di € 32.558 per aver effettuato transazioni finanziarie in contanti, senza intermediari abilitati. A seguito di rituale impugnazione del Ministero, la Corte d’appello di Napoli accolse il gravame, con sentenza n. 3444/2015. Su ricorso del Miele, questa Corte – con sentenza n. 19143 del 1° agosto 2017 – cassava la sentenza impugnata, ordinando al giudice del rinvio di uniformarsi al principio di diritto, per il quale “in tema di sanzioni amministrative, la consegna dell'ordinanza-ingiunzione al servizio postale per la notifica non è idonea ad interrompere il decorso del termine di prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione previsto dall'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dovendosi ritenere che il principio generale - affermato dalla sentenza n. 477 del 2002 della Corte cost. - secondo cui, quale che sia la modalità di trasmissione, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario, non si estenda all'ipotesi di estinzione del diritto per prescrizione, in quanto, F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 5661/2020 perché l'atto produca l'effetto interruttivo del termine, è necessario Numero sezionale 1746/2023Numero di raccolta generale 13046/2023 che lo stesso sia giunto alla conoscenza (legale, non Data pubblicazione 12/05/2023 necessariamente effettiva) del destinatario”. Riassunto il giudizio avanti diversa sezione della Corte d’appello di Napoli, quest’ultima – con sentenza n. 3800 del 9 luglio 2019 – riformava la decisione di primo grado e rigettava l’opposizione. Il giudice del rinvio rilevava che, essendo l’audizione del trasgressore e la relativa convocazione considerati atti interruttivi del termine ex art. 28 l. n. 689/1981 ed essendo incontestato che alla rituale convocazione da parte del Ministero si fosse presentato per conto del Miele il suo avvocato, dovesse reputarsi pacifica la suddetta circostanza (che il Miele non aveva negato in termini “netti ed inequivoci”), anche alla luce della sua elezione di domicilio presso il summenzionato difensore. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. Ha proposto tempestivo controricorso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 132 n. 4 c.p.c. La Corte territoriale, dopo aver dato atto della sua contestazione circa il mancato deposito del fascicolo del Ministero contenente il verbale di audizione, a sostegno della presunta interruzione e del suo diniego circa l’effettiva conoscenza della convocazione, aveva poi affermato che in realtà il Miele non avrebbe negato, in termini perentori, che tale convocazione fosse stata effettivamente attuata. 2) Con il secondo mezzo, il Miele si duole dell’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 5661/2020 ex art. 360 n. 5 c.p.c. Si sarebbe in effetti trattato di una serie di Numero sezionale 1746/2023Numero di raccolta generale 13046/2023 fatti: la nullità dell’ingiunzione per la mancata audizione di cui Data pubblicazione 12/05/2023 all’art. 18 l. n. 689/1981, la mancata menzione delle circostanze della presunta audizione del Miele, l’introduzione in secondo grado appunto della questione dell’audizione, la negazione del preteso effetto interruttivo da parte del ricorrente. 3) Il terzo rilievo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 2697 c.c. La sentenza impugnata avrebbe finito per ritenere assolto l’onere probatorio del MEF solo sulla scorta dell’unico argomento di prova riguardante il fatto che il Miele avesse eletto domicilio per l’eventuale audizione presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo è fondato ed il suo accoglimento assorbe le restanti doglianze. 4) Secondo un orientamento consolidato, a cui questo Collegio intende dare continuità, in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell'amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione (Sez. 2, n. 15631 del 10 luglio 2006; Sez. 1, n. 5798 del 17 marzo 2005). 4.a) In ragione di quanto precede, la Corte d’appello non avrebbe potuto reputare l'audizione del trasgressore e la relativa F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9 Numero registro generale 5661/2020 convocazione atti idonei a interrompere la prescrizione, non avendo Numero sezionale 1746/2023Numero di raccolta generale 13046/2023 gli stessi la funzione di far valere il diritto dell'Amministrazione alla Data pubblicazione 12/05/2023 riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria (Sez.2, n. 787 del 12 gennaio 2022; Sez. 2, n. 28238 del 26 novembre 2008). La sentenza impugnata va pertanto cassata e, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’originaria opposizione e l’annullamento della sanzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione ed annulla la sanzione. Condanna il Ministero dell’Economia e Finanze alla rifusione delle spese di lite del Miele, che liquida come segue: per il giudizio di opposizione € 200 per diritti ed accessori, € 3.000 per onorari, oltre IVA e c.p.a; per il giudizio di appello € 200 per diritti ed accessori, € 2.200 per onorari, oltre IVA e c.p.a; per il primo giudizio di cassazione € 200 per diritti ed accessori ed € 3.000 per onorari, oltre IVA e c.p.a; per il giudizio di rinvio € 200 per diritti ed accessori, € 3.500 per onorari, oltre IVA e c.p.a; per il presente giudizio, € 200 per diritti ed accessori, € 4.000 per onorari, oltre IVA e c.p.a. Così deciso in Roma, il 05/05/2023. F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 - F i r m a t o D a : D I F I L I P P O G I A N P A O L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 c 9 7 2 1 1 9 b 7 1 a 6 f 6 8 8 5 7 b 4 b e d 6 c 3 1 d 5 9
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