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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32336/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 9/12/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i difensori di fiducia dell'imputato hanno formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 9 dicembre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ha assolto il ricorrente dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui al capo b) dell'imputazione e ha confermato nel resto la sentenza di condanna alla pena di anni tre di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale per anni tre per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale.

Il ricorrente è stato condannato, quale amministratore di diritto, in concorso con l'amministratore di fatto e con alcuni soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini il 7 maggio 2009, perché: 1) acquisiva rami di azienda della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e della [OSCURATO:SOCIETA], società controllata dalla società di diritto sammarinese International s.r.I., entrambe amministrate dal Battarra e aventi compagine sociale in parte sovrapponibile a quella della fallita, accollando a quest'ultima debiti per un ammontare di complessivi C5.600.000,00, a fronte di crediti valutati per C 4.700.000,00, risultati poi fittizi, allo scopo di favorire le compagini societarie delle predette due società, di liberarle dagli obblighi di garanzia verso i rispettivi creditori e di evitare il fallimento delle stesse e in proprio dell'imputato (avendo una delle due società natura personale), così dissipando o comunque distraendo il patrimonio societario della fallita dissimulandone lo stato di insolvenza che si manifestava sir dalla costituzione della stessa; 2) teneva le scritture contabili obbligatorie in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della fallita con particolare riferimento alle movimentazioni degli anni 2(105, 2006 e 2007 .

E' stata, altresì, riconosciuta, con riferimento ai reati per cui vi è condanna, l'aggravante di cui all'art. 219

I. fall. e quella del danno di rilevante gravità, aggravanti ritenute equivalenti alle attenuanti generiche .

2. [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen. con riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1,

I. fall in quanto, ritiene, che il ravvisato pregiudizio in capo ai creditori non sussiste poiché si è trascurato di considerare il disposto di cui all'art. 2560 cod. civ. secondo cui l'alienante non è liberato dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito.2.2.

Con il secondo motivo, proposto in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, lamenta la contraddittorietà della motivazione, l'erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte,

I. fall. e l'inosservanza della legge processuale e, in particolare, dell'art. 521 cod. proc. pen.

Ritiene il ricorrente che sussista contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata là dove, per un verso, ha assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo b) per essere infondata l'ipotesi accusatoria concernente la distrazione di quasi 4 milioni di euro asseritamente perpetrata attraverso l'emissione di assegni circolari e il pagamento in contanti alla società di diritto sammarinese delle predette somme e, per altro verso, pur riconoscendo, peraltro, la formale corretta tenuta delle scritture contabili, ha confermato la condanna per bancarotta documentale ravvisata, innanzitutto, nell'impossibilità di ricostruire il patrimonio della fallita e delle movimentazione degli affari con riferimento alle ipotizzate distrazioni di cui al capo b) dell'imputazione (ossia quello per cui vi è stata assoluzione).

Rileva ancora il ricorrente che la sentenza impugnata ha ravvisato un ulteriore profilo rilevante ai fini del riconoscimento della bancarotta documentale consistente nel fatto che la svalutazione dei crediti, oggetto dell'acquisto dei rami di azienda era riportata nella nota integrativa al bilancio 2006, priva di dettagli e documenti.

Tale motivazione, stigmatizza il ricorrente, non tiene conto del fatto che il reato di che trattasi non può avere ad oggetto il bilancio non rientrando quest'ultimo nella nozione di libri e scritture contabili di cui all'art. 216, comma 1, n. 2

I. fall.

Tale fatto, poi, non risulta essere stato contestato nell'impul:azione che non fa minimamente riferimento al bilancio e alla nota integrativa del 2006. 3) Con il terzo motivo, proposto, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla riconosciuta aggravante del danno di rilevante gravità relativa alla bancarotta patrimoniale, osserva che non è stato enunciato, in forma chiara e precisa, il contenuto della stessa, non essendo dato comprendere se essa si riferisca al valore delle distrazioni operate e al danno patrimoniale sofferto dai creditori.

3.2. Con l'ultimo motivo di impugnazione lamenta l'apparenza della motivazione in punto di rigetto della domanda di riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.1.

Ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

La norma richiamata trova applicazione nel caso concreto in quanto il ricorrente, con il ricorso in appello, così come risulta dalla sentenza impugnata — non contestata in parte qua non risultando neanche prospettata un'imprecisa o parziale sintesi dei motivi di ricorso in appello — si è limitato, con riferimento al delitto di cui al capo A), a lamentare la mancata prova dell'elemento soggettivo «posto che il mero acquisto di rami d'azienda, per giurisprudenza, non può costituire di per sé un fatto distrattivo occorrendo dimostrare che tale acquisto e/o cessione sia stato realizzato, sin dall'origine, a condizioni svantaggiose per la società poi fallita e che tale condizione non è ravvisabile nel caso di specie».

Il primo motivo di ricorso deve, dunque, ritenersi inammissibile attesa l'assoluta novità dello stesso da ritenersi dunque, per le ragioni sopra evidenziate, del tutto estraneo al perimetro valutativo entro cui deve svolgersi il giudizio di legittimità .

2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso si rileva, i inanzitutto, che il ricorrente è stato condannato ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2) ult. parte per avere tenuto le scritture contabili obbligatorie in guisa da non rendere possibile la ricostruzione e il movimento degli affari della fallita.

Osserva la Corte che, in parte qua, la motivazione resa dal giudice di appello è adeguata e condivisibile presentando un argomentare esente da aporie e contraddizioni.

Il reato di bancarotta documentale c.d. generica - fattispecie alternativa alla diversa ipotesi di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838) - integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati e si realizza sempre con una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità e, cioè, mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice. (Così, Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321).

Anche l'omissione parziale di taluni dati può integrare il reato in questione poiché «nell'ambito della norma incriminatrice è compresa anche la condotta di falsificazione dei dati realizzata attraverso la rappresentazione dell'evento economico in modo incompleto e distorto in ordine alla gestione di impresa e agli esiti della stessa» (Sez. 5, n. 3114 del 17/12/2010, dep. 2011, Zaccaria, Rv. 249266) L'interesse tutelato concerne la necessità di salvaguardare la conoscenza documentata e giuridicamente utile delle vicende patrirnoniali e contabili dell'impresa, sicché il delitto sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, come accade quando la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa renda necessario fare capo a fonti di documentazione esterne (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455) e sempre che sussistano indici di fraudolenza tali da fondare, in concreto, la pericolosità della condotta (Sez. 5, n. 3839E, del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763).

Tali considerazioni portano a ritenere che nessuna contraddizione o evidente illogicità sia riscontrabile nella motivazione della Corte distrettuale che, pur avendo assolto l'imputato dalla contestazione di cui al capo b), ha poi confermato la sentenza di primo grado in relazione alla bancarotta documentale e ciò in quanto si tratta di due decisioni che operano su piani diversi.

Un conto, infatti, è pervenire, all'esito dell'istruttoria espletata, all'assoluzione dell'imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per non essere stato neanche messo in pericolo il patrimonio della fallita a causa della realizzazione di un sistema di autofinanziamento e di reciprocità di operazioni distrattive; altro conto è quello di avere reso difficoltosa, come riferiscono nella specie i giudici di merito, l'opera degli organi fallimentari di ricostruzione della situazicne finanziaria e patrimoniale della società.

Ed invero, nella sentenza di primo grado si evidenzia che, pur essendo la contabilità sociale formalmente corretta, il curatore aveva rappresentato che essa era risultata incompleta e che mancava la specifica documentazione delle operazioni di anticipazione bancaria effettuate e della movimentazione di somme tra i diversi conto correnti e nei confronti della società di diritto sammarinese.

Il giudice di primo grado evidenzia ancora che, in relazione alla svalutazione dei crediti acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., il curatore aveva rilevato l'assenza di indicazione specifica nella nota integrativa al bilancio 2006 delle ragioni poste alla base della svalutazione, nonché l'inesistenza di qualsivoglia documento che potesse supportare tale operazione contabile.

Ne deriva che le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di primo grado sono ineccepibili e, quelle di secondo grado, per nulla contraddittorie in quanto la documentazione contabile nella sostanza era inidonea a consentire la completa e corretta ricostruzione del movimento degli affari societari anche se poi, nello specifico, non è stata ravvisata dai giudici di secondo grado la bancarotta distrattiva contestata al capo b) ritenendo configurabile nella specie la cd. bancarotta riparata rientrando le condotte «in un meccanismo di circolarità dei finanziamenti».

Si ribadisce che la norma che sanziona la bancarotta fraudolenta documentale non è tesa alla sola acquisizione di informazioni sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, ma concerne la conoscenza documentata e giuridicamente utile di tali informazioni sicché il delitto è configurabile non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito sia impossibile per il modo in cui le scritture sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo attraverso l'uso di un'attività diligente e sempre che sussistano indici di fraudolenza tali da fondare in concreto la pericolosità della condotta.

Nessuna discrasia (peraltro, non fatta valere come motivo d'appello) è poi riscontrabile tra l'imputazione contestata e la sentenza, poiché il fatto contestato è rimasto del tutto immutato nei suoi elementi essenziali.

Si ricorda, infatti, che «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa [e] la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione». (Sez.

U, n. 36551 del 15/07/2010 Carelli, Rv. 248051 - 01). 3.Le censure di cui al terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto vengono proposte per la prima volta con il ricorso per cassazione.

4. L'ultimo motivo di ricorso con cui si contesta l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio di equivalenza delle attenuati generiche rispetto alle contestate aggravanti non merita accoglimento omettendo il ricorrente di confrontarsi con il principio secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'articolo 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini del giudizio di equivalenza o di prevalenza.

Nella specie, la Corte d'appello, pur dando atto dell'atteggiamento collaborativo e, in parte, confessorio dell'imputato, ha valorizzato, ai fini dei giudizio di equivalenza, la presenza di una pluralità di fatti di bancarotta e l'entità del danno che ne è derivato.

Tanto basta per ritenere la motivazione sufficiente e non meramente apparente come, invece, lamentato dal ricorrente.

5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 9/12/2020 della Corte d'appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i difensori di fiducia dell'imputato hanno formulato ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni, dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, istanza di trattazione orale; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza del 9 dicembre 2020, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, ha assolto il ricorrente dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui al capo b) dell'imputazione e ha confermato nel resto la sentenza di condanna alla pena di anni tre di reclusione e all'interdizione dai pubblici uffici per anni cinque e all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale per anni tre per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Il ricorrente è stato condannato, quale amministratore di diritto, in concorso con l'amministratore di fatto e con alcuni soci della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarata fallita dal Tribunale di Rimini il 7 maggio 2009, perché: 1) acquisiva rami di azienda della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e della [OSCURATO:SOCIETA], società controllata dalla società di diritto sammarinese International s.r.I., entrambe amministrate dal Battarra e aventi compagine sociale in parte sovrapponibile a quella della fallita, accollando a quest'ultima debiti per un ammontare di complessivi C5.600.000,00, a fronte di crediti valutati per C 4.700.000,00, risultati poi fittizi, allo scopo di favorire le compagini societarie delle predette due società, di liberarle dagli obblighi di garanzia verso i rispettivi creditori e di evitare il fallimento delle stesse e in proprio dell'imputato (avendo una delle due società natura personale), così dissipando o comunque distraendo il patrimonio societario della fallita dissimulandone lo stato di insolvenza che si manifestava sir dalla costituzione della stessa; 2) teneva le scritture contabili obbligatorie in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento di affari della fallita con particolare riferimento alle movimentazioni degli anni 2(105, 2006 e 2007 . E' stata, altresì, riconosciuta, con riferimento ai reati per cui vi è condanna, l'aggravante di cui all'art. 219 I. fall. e quella del danno di rilevante gravità, aggravanti ritenute equivalenti alle attenuanti generiche . 2. [OSCURATO:PERSONA] articolando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, proposto a norma dell'art. 606, comma 1, lett b), cod. proc. pen. con riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, lamenta l'erronea applicazione dell'art. 216, comma 1, n. 1, I. fall in quanto, ritiene, che il ravvisato pregiudizio in capo ai creditori non sussiste poiché si è trascurato di considerare il disposto di cui all'art. 2560 cod. civ. secondo cui l'alienante non è liberato dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito.2.2. Con il secondo motivo, proposto in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, lamenta la contraddittorietà della motivazione, l'erronea applicazione delle disposizioni di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, seconda parte, I. fall. e l'inosservanza della legge processuale e, in particolare, dell'art. 521 cod. proc. pen. Ritiene il ricorrente che sussista contraddittorietà nella motivazione della sentenza impugnata là dove, per un verso, ha assolto l'imputato dal reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo b) per essere infondata l'ipotesi accusatoria concernente la distrazione di quasi 4 milioni di euro asseritamente perpetrata attraverso l'emissione di assegni circolari e il pagamento in contanti alla società di diritto sammarinese delle predette somme e, per altro verso, pur riconoscendo, peraltro, la formale corretta tenuta delle scritture contabili, ha confermato la condanna per bancarotta documentale ravvisata, innanzitutto, nell'impossibilità di ricostruire il patrimonio della fallita e delle movimentazione degli affari con riferimento alle ipotizzate distrazioni di cui al capo b) dell'imputazione (ossia quello per cui vi è stata assoluzione). Rileva ancora il ricorrente che la sentenza impugnata ha ravvisato un ulteriore profilo rilevante ai fini del riconoscimento della bancarotta documentale consistente nel fatto che la svalutazione dei crediti, oggetto dell'acquisto dei rami di azienda era riportata nella nota integrativa al bilancio 2006, priva di dettagli e documenti. Tale motivazione, stigmatizza il ricorrente, non tiene conto del fatto che il reato di che trattasi non può avere ad oggetto il bilancio non rientrando quest'ultimo nella nozione di libri e scritture contabili di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 I. fall. Tale fatto, poi, non risulta essere stato contestato nell'impul:azione che non fa minimamente riferimento al bilancio e alla nota integrativa del 2006. 3) Con il terzo motivo, proposto, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., con riferimento alla riconosciuta aggravante del danno di rilevante gravità relativa alla bancarotta patrimoniale, osserva che non è stato enunciato, in forma chiara e precisa, il contenuto della stessa, non essendo dato comprendere se essa si riferisca al valore delle distrazioni operate e al danno patrimoniale sofferto dai creditori. 3.2. Con l'ultimo motivo di impugnazione lamenta l'apparenza della motivazione in punto di rigetto della domanda di riconoscimento delle attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle aggravanti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.1. Ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). La norma richiamata trova applicazione nel caso concreto in quanto il ricorrente, con il ricorso in appello, così come risulta dalla sentenza impugnata — non contestata in parte qua non risultando neanche prospettata un'imprecisa o parziale sintesi dei motivi di ricorso in appello — si è limitato, con riferimento al delitto di cui al capo A), a lamentare la mancata prova dell'elemento soggettivo «posto che il mero acquisto di rami d'azienda, per giurisprudenza, non può costituire di per sé un fatto distrattivo occorrendo dimostrare che tale acquisto e/o cessione sia stato realizzato, sin dall'origine, a condizioni svantaggiose per la società poi fallita e che tale condizione non è ravvisabile nel caso di specie». Il primo motivo di ricorso deve, dunque, ritenersi inammissibile attesa l'assoluta novità dello stesso da ritenersi dunque, per le ragioni sopra evidenziate, del tutto estraneo al perimetro valutativo entro cui deve svolgersi il giudizio di legittimità . 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso si rileva, i inanzitutto, che il ricorrente è stato condannato ai sensi dell'art. 216, comma 1, n. 2) ult. parte per avere tenuto le scritture contabili obbligatorie in guisa da non rendere possibile la ricostruzione e il movimento degli affari della fallita. Osserva la Corte che, in parte qua, la motivazione resa dal giudice di appello è adeguata e condivisibile presentando un argomentare esente da aporie e contraddizioni. Il reato di bancarotta documentale c.d. generica - fattispecie alternativa alla diversa ipotesi di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima parte, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838) - integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati e si realizza sempre con una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità e, cioè, mediante l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l'omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice. (Così, Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321). Anche l'omissione parziale di taluni dati può integrare il reato in questione poiché «nell'ambito della norma incriminatrice è compresa anche la condotta di falsificazione dei dati realizzata attraverso la rappresentazione dell'evento economico in modo incompleto e distorto in ordine alla gestione di impresa e agli esiti della stessa» (Sez. 5, n. 3114 del 17/12/2010, dep. 2011, Zaccaria, Rv. 249266) L'interesse tutelato concerne la necessità di salvaguardare la conoscenza documentata e giuridicamente utile delle vicende patrirnoniali e contabili dell'impresa, sicché il delitto sussiste non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza, come accade quando la ricostruzione delle vicende patrimoniali dell'impresa renda necessario fare capo a fonti di documentazione esterne (Sez. 5, n. 1925 del 26/09/2018, dep. 2019, Cortinovis, Rv. 274455) e sempre che sussistano indici di fraudolenza tali da fondare, in concreto, la pericolosità della condotta (Sez. 5, n. 3839E, del 23/06/2017, Sgaramella, Rv. 270763). Tali considerazioni portano a ritenere che nessuna contraddizione o evidente illogicità sia riscontrabile nella motivazione della Corte distrettuale che, pur avendo assolto l'imputato dalla contestazione di cui al capo b), ha poi confermato la sentenza di primo grado in relazione alla bancarotta documentale e ciò in quanto si tratta di due decisioni che operano su piani diversi. Un conto, infatti, è pervenire, all'esito dell'istruttoria espletata, all'assoluzione dell'imputato per bancarotta fraudolenta patrimoniale per non essere stato neanche messo in pericolo il patrimonio della fallita a causa della realizzazione di un sistema di autofinanziamento e di reciprocità di operazioni distrattive; altro conto è quello di avere reso difficoltosa, come riferiscono nella specie i giudici di merito, l'opera degli organi fallimentari di ricostruzione della situazicne finanziaria e patrimoniale della società. Ed invero, nella sentenza di primo grado si evidenzia che, pur essendo la contabilità sociale formalmente corretta, il curatore aveva rappresentato che essa era risultata incompleta e che mancava la specifica documentazione delle operazioni di anticipazione bancaria effettuate e della movimentazione di somme tra i diversi conto correnti e nei confronti della società di diritto sammarinese. Il giudice di primo grado evidenzia ancora che, in relazione alla svalutazione dei crediti acquistati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., il curatore aveva rilevato l'assenza di indicazione specifica nella nota integrativa al bilancio 2006 delle ragioni poste alla base della svalutazione, nonché l'inesistenza di qualsivoglia documento che potesse supportare tale operazione contabile. Ne deriva che le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di primo grado sono ineccepibili e, quelle di secondo grado, per nulla contraddittorie in quanto la documentazione contabile nella sostanza era inidonea a consentire la completa e corretta ricostruzione del movimento degli affari societari anche se poi, nello specifico, non è stata ravvisata dai giudici di secondo grado la bancarotta distrattiva contestata al capo b) ritenendo configurabile nella specie la cd. bancarotta riparata rientrando le condotte «in un meccanismo di circolarità dei finanziamenti». Si ribadisce che la norma che sanziona la bancarotta fraudolenta documentale non è tesa alla sola acquisizione di informazioni sulle vicende patrimoniali e contabili dell'impresa, ma concerne la conoscenza documentata e giuridicamente utile di tali informazioni sicché il delitto è configurabile non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito sia impossibile per il modo in cui le scritture sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo attraverso l'uso di un'attività diligente e sempre che sussistano indici di fraudolenza tali da fondare in concreto la pericolosità della condotta. Nessuna discrasia (peraltro, non fatta valere come motivo d'appello) è poi riscontrabile tra l'imputazione contestata e la sentenza, poiché il fatto contestato è rimasto del tutto immutato nei suoi elementi essenziali. Si ricorda, infatti, che «per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa [e] la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione». (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010 Carelli, Rv. 248051 - 01). 3.Le censure di cui al terzo motivo di ricorso sono inammissibili in quanto vengono proposte per la prima volta con il ricorso per cassazione. 4. L'ultimo motivo di ricorso con cui si contesta l'apparenza della motivazione in ordine al giudizio di equivalenza delle attenuati generiche rispetto alle contestate aggravanti non merita accoglimento omettendo il ricorrente di confrontarsi con il principio secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'articolo 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini del giudizio di equivalenza o di prevalenza. Nella specie, la Corte d'appello, pur dando atto dell'atteggiamento collaborativo e, in parte, confessorio dell'imputato, ha valorizzato, ai fini dei giudizio di equivalenza, la presenza di una pluralità di fatti di bancarotta e l'entità del danno che ne è derivato. Tanto basta per ritenere la motivazione sufficiente e non meramente apparente come, invece, lamentato dal ricorrente. 5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese process
Sentenza Cassazione n. 32336/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris