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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 novembre 2015

Cassazione n. 02720/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 66 in Roma ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 4048, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 27.11.2015, e pubblicata l’11.7.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; O GGETTO : Irrogazione sanzioni 2007 - Socio occulto - Gestore della società - Responsabilità - [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate - Organo legittimato a procedereall’accertamento. la Corte osserva: Fatti di causa

1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento con riferimento al tributo dell’Irpef, in relazione all’anno 2007.

L’atto impositivo traeva origine dall’accertamento fiscale compiuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

La società era ritenuta partecipe di una vasta frode finalizzata all’evasione dei tributi, e le violazioni erano contestate anche alle persone fisiche le quali avevano avuto poteri gestori nella società, seppure di fatto, come l’odierno ricorrente.

Quindi l’Ente impositore notificava separatamente al contribuente anche il provvedimento di irrogazione di sanzioni n.

T9BIRNI00026/2013 oggetto del presente giudizio, in conseguenza della “omessa dichiarazione Mod. 770 ed omesso versamento di ritenute” (sent.

CTR, p. 1).

1.1. Nella ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva assunto personale e reso servizi in favore dei committenti finali.

La cooperativa aveva fatturato le prestazioni a società di secondo livello, che a loro volta fatturavano le medesime prestazioni ad un’altra cooperativa.

Quindi quest’ultima aveva fatturato ai clienti finali ancora le stesse prestazioni, “maturando così un utile derivante dalle reiterate fatturazioni cui si accompagnava un elevato credito di imposta … la Cooperativa” [OSCURATO:PERSONA] che aveva effettivamente fornito la prestazione, “aveva omesso tutti gli adempimenti fiscali ed i versamenti dei tributi e contributi” (ibidem).

In conseguenza l’Amministrazione finanziaria riteneva che le fatture emesse dovessero qualificarsi come relative ad operazioni soggettivamente inesistenti.

Poiché il Postiglione aveva “poteri di firma sul conto corrente della Cooperativa, l’Ufficio, ritenendolo socio/amministratore di fatto – avendo emesso numerosi assegni con gestione dell’attività della Cooperativa – notificava anche a quest’ultimo avviso di accertamento e … avviso di irrogazione di sanzioni” (ibidem).

2. Il contribuente impugnava l’atto di irrogazione delle sanzioni innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, proponendo plurime censure.

La CTP rigettava il suo ricorso.

3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, rinnovando le proprie critiche.

Il giudice del gravame confermava la pronuncia della CTP.

4. Il contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a dodici motivi di impugnazione.

L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso.

Il ricorrente ha quindi depositato anche memoria.

Ragioni della decisione

1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorso il giudice del gravame per non aver rilevato l’invalidità dell’avviso di accertamento, fondato sull’illazione dell’Ente impositore secondo cui egli sarebbe stato un socio occulto e gestore della [OSCURATO:PERSONA] basandosi su un unico indizio, la delega di firma in relazione ad uno dei conti correnti della società, peraltro senza attivare alcuna indagine bancaria nei suoi confronti.

2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione degli artt. 2, 3, 5, 6 e 16, del D.Lgs n. 472 del 1997, per non avere il giudice dell’appello annullato il provvedimento di irrogazione di sanzioni impugnato, sebbene al contribuente non possa ascriversi alcuna responsabilità personale in merito.

3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della omessa pronuncia della CTR, e comunque la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/92, dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 (c.d.

Statuto del contribuente) e dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’invalidità dell’atto impositivo, a cui non è stato allegato il processo verbale di costatazione redatto a carico di soggetto terzo, e per non avere l’Amministrazione finanziaria redatto un processo verbale di costatazione nei suoi confronti, ledendo in tal modo il diritto di difesa del ricorrente.

4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia della CTR, e comunque la violazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 (c.d.

Statuto del contribuente), e dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’invalidità dell’atto impositivo, a cui non è stato allegato il processo verbale di costatazione redatto a carico di soggetto terzo, e per non avere l’Amministrazione finanziaria redatto un processo verbale di costatazione nei suoi confronti, ledendo in tal modo il diritto di difesa del ricorrente.

5. Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata in conseguenza dell’omessa pronuncia, e comunque la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (c.d.

Statuto del contribuente) e dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’invalidità dell’atto impositivo, a cui non è stato allegato il processo verbale di costatazione redatto a carico di soggetto terzo, mai notificato al ricorrente, e solo citato nell’atto impositivo.

6. Mediante il suo sesto strumento d’impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la omessa pronuncia della CTR, e comunque la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’invalidità dell’atto impositivo, a cui non è stato allegato il processo verbale di costatazione redatto a carico di soggetto terzo, mai notificato al ricorrente e solo citato nell’atto impositivo.

7. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica la nullità della sentenza della CTR in conseguenza dell’omessa pronuncia, e comunque la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 32 del DPR n. 600 del 1973 e dell’art. 53 Cost., per non avere il giudice dell’appello rilevato l’illegittimità dell’atto impositivo perché fondato su accertamenti, in primo luogo bancari, compiuti nei confronti di soggetto terzo e non allegati, senza effettuare alcuna indagine sui rapporti bancari del ricorrente, in violazione anche del principio costituzionale di capacità contributiva.

8. Mediante l’ottavo mezzo d’impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia della CTR, e comunque la violazione dell’art. 32, commi 1 e 2, del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 53 Cost., per non avere il giudice dell’appello rilevato l’illegittimità dell’atto impositivo perché fondato su accertamenti, in primo luogo bancari, compiuti nei confronti di soggetto terzo e non allegati, senza effettuare alcuna indagine sui rapporti bancari del ricorrente, in violazione anche del principio costituzionale di capacità contributiva.

9. Con il nono motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della impugnata pronuncia adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 37, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice dell’appello omesso di pronunciare circa la “impossibilità di ricondurre la fattispecie ad un caso di interposizione fittizia di persona” (ric., p. 64).

10. Con il decimo strumento di impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la omessa pronuncia della CTR, e comunque la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice dell’appello omesso di pronunciare circa il fatto “pacifico che nella fattispecie contestata non sia ravvisabile alcuna interposizione fittizia di persona” (ric., p. 71).

11. Mediante l’undicesimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica la nullità della impugnata decisione adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non avendo il giudice dell’appello pronunciato sull’insanabile vizio dell’atto impositivo, perché fondato su accertamenti svolti dalla “incompetente” [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenza delle Entrate della Lombardia.

12. Con il suo dodicesimo mezzo d’impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta “la violazione e falsa applicazione delle norme inerenti la competenza territoriale del soggetto che ha condotto la verifica fiscale a carico della Cooperativa” (ric., p. 78).

13. Mediante il primo strumento di impugnazione il contribuente critica la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per non avere i giudici di secondo grado rilevato l’invalidità dell’avviso di accertamento, fondato sulla mera illazione dell’Ente impositore secondo cui egli sarebbe stato un socio occulto e gestore della [OSCURATO:PERSONA] basandosi su un unico indizio, la delega di firma in relazione ad uno dei conti correnti della società, peraltro senza attivare alcuna indagine bancaria nei suoi confronti.

Con i motivi di ricorso dal terzo all’ottavo il contribuente contesta con pluralità di argomenti, in relazione ai profili della nullità della sentenza in conseguenza dell’omessa pronuncia e della violazione di legge, l’invalidità dell’accertamento in cui ricerca fondamento l’avviso di irrogazione di sanzioni per cui è causa, che è stato notificato all’esponente senza che fosse allegato il processo verbale di costatazione redatto a carico di soggetto terzo, la società [OSCURATO:PERSONA], PVC mai notificato al ricorrente.

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria non ha redatto un processo verbale di costatazione nei suoi confronti, ledendo in tal modo il suo diritto di difesa.

Ancora, l’Agenzia delle Entrate ha fondato i rilievi che ha contestato al Postiglione sulle indagini bancarie espletate nei confronti della cooperativa, ma non ha svolto alcuna indagine bancaria nei confronti del ricorrente, come pure sarebbe stato suo dovere.

L’accertamento, infine, nella prospettazione del ricorrente, risulta emesso in violazione del principio costituzionale di necessario rispetto della capacità contributiva.

I motivi di ricorso presentano ragioni di connessione, e possono pertanto essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva.

13.1. La CTR osserva che “la natura di socio della [OSCURATO:PERSONA] attribuita al Postiglione deriva da una condizione oggettiva ammessa dallo stesso contribuente, e cioè dal fatto di avere potere di firma sul conto corrente della cooperativa, di avere movimentato nell’anno in contestazione somme e di avere erogato un prestito di euro 97.000,00” (sent.

CTR, p. 3) in favore della cooperativa.

Aggiunge quindi, il giudice del gravame, che “è da ritenersi consolidato il principio secondo cui l’amministratore di fatto di una società è equiparato all’amministratore di diritto quanto ai doveri, sulla base della disciplina dettata dall’articolo 2639 del codice civile, ed è gravato degli obblighi cui è soggetto l’amministratore di diritto.

Ne consegue che, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la responsabilità penale e civile per tutti i comportamenti rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole inerzia a fronte di tali condotte” (sent.

CTR, p. 3 s.).

13.2. Sembra allora opportuno ricordare che l’avviso di accertamento emesso nei confronti del ricorrente, ed il conseguenziale atto di irrogazione delle sanzioni per cui è causa, risultano fondati sulla sua partecipazione non dichiarata, in qualità di socio e gestore, alla società [OSCURATO:PERSONA].

La valutazione è stata motivata dall’Amministrazione finanziaria in considerazione del fatto che il Postiglione ha avuto il potere di firma in relazione ad uno dei conti correnti della società, ed ha effettivamente operato su tale rapporto bancario per conto della società nel periodo d’imposta oggetto di accertamento.

Si tratta di circostanze non contestate, e comunque accertate mediante verifica della documentazione e delle movimentazioni bancarie della società.

Si rivela pertanto infondata la prospettazione del ricorrente, sostenuta sin dal primo mezzo d’impugnazione, secondo cui l’accertamento fiscale nei suoi confronti risulta fondato sulla sola circostanza che a lui risultava riconosciuto il potere di firma in relazione ad uno dei conti correnti della società.

Diversamente, è stato accertato che egli ha anche disposto operazioni servendosi di un conto corrente della società, ponendo in essere atti di gestione della medesima, come correttamente evidenziato dalla CTR nella sua motivazione, che è presente, e risulta sintetica ma non incompleta.

13.3. Inoltre la CTR mostra di avere ben presente la contestazione del contribuente circa la mancata allegazione del PVC redatto nei confronti della società, poiché la riassume in premessa nella sua decisione, e pertanto la rigetta implicitamente.

La valutazione espressa dalla CTR appare condivisibile, non merita censure e risulta pure conforme all’orientamento interpretativo espresso da questa Corte di legittimità.

Si è già avuto modo di chiarire, infatti, che “in tema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità "integrativa" delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva”, Cass. sez.

V, 5.10.2018, n. 24417.

Deve quindi tenersi anche conto che il contribuente ha dimostrato di aver ben compreso il fondamento dell’avviso di accertamento così come del provvedimento di irrogazione di sanzioni, essendosi difeso con completezza.

13.4. La pretesa del ricorrente secondo cui avrebbero dovuto essere effettuati accertamenti sulle movimentazioni bancarie dei suoi conti correnti personali, non oggetto di contestazione, ed avrebbe dovuto essere redatto un P.V.C. nei suoi confronti prima di procedere all’emissione dell’atto impositivo, non ha fondamento normativo né di prassi.

Anche il richiamo al principio costituzionale di capacità contributiva appare improprio, in considerazione della natura delle contestazioni mosse al contribuente.

Il primo motivo di ricorso, e gli strumenti di impugnazione dal terzo all’ottavo, risultano quindi infondati, e devono perciò essere rigettati.

14. Mediante il secondo strumento di impugnazione il ricorrente censura la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello per non avere annullato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni impugnato, sebbene non possa essergli ascritta alcuna responsabilità personale in ordine alle violazioni fiscali in cui è incorsa la società.

Infatti, nella prospettazione del ricorrente, “il sig.

Postiglione non è sicuramente la persona (fisica) che ha commesso la presunta violazione … al sig.

Postiglione non è in alcun modo imputabile alcun dolo o colpa in relazione alle presunte violazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA]” (ric., p. 29).

14.1. Premesso quanto si è osservato in ordine alla raggiunta prova della qualità di socio ed amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] che è stata attribuita al ricorrente, la CTR non manca di rilevare, ancora, che “la revisione del sistema sanzionatorio operata dall’art. 7 del D.L. n. 269/2003 … non ha eliminato la sopravvivenza dell’art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997 … mantenendo il principio della personalizzazione della sanzione per gli illeciti relativi ai rapporti tributari di persone fisiche, società di persone ed enti senza personalità giuridica … nel caso di specie, essendo il contribuente amministratore di fatto della cooperativa risponde delle sanzioni irrogate per violazioni commesse nell’interesse dell’ente-contribuente” (sent.

CTR, p. 4 s.).

14.2. Anche al di là delle corrette osservazioni proposte dal giudice dell’appello, occorre allora rilevare che il Postiglione è stato ritenuto corresponsabile delle violazioni commesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] avendo partecipato alla sua gestione.

Sarebbe stato allora compito del contribuente dimostrare la propria assenza di responsabilità in ordine alle violazioni commesse da altri per conto della società.

Ancor prima, però, deve osservarsi che il contribuente ha affermato di avere proposto la propria critica in materia di sanzioni, rinnovata innanzi a questa Corte, nei gradi di merito del giudizio, ma non ha chiarito quando abbia proposto le sue censure e, soprattutto, con quali formule, e come abbia diligentemente coltivato le proprie contestazioni.

Le critiche proposte dal contribuente con il secondo motivo di impugnazione, pertanto, nella misura in cui risultano ammissibili, sono comunque infondate.

15. Mediante il nono ed il decimo motivo di ricorso il contribuente, in relazione ai profili della nullità della impugnata decisione adottata dalla CTR a causa dell’omessa pronuncia, e comunque della violazione di legge, critica il giudice dell’appello per aver omesso di rilevare la “impossibilità di ricondurre la fattispecie ad un caso di interposizione fittizia di persona” (ric., pp. 64, 71).

Il ricorrente evidenzia in proposito il dato, peraltro incontestato, secondo cui egli non è mai stato il legale rappresentante della cooperativa in senso formale, e pone (ancora) l’accento sul fatto che l’unico elemento addotto dall’Amministrazione finanziaria nei suoi confronti sarebbe l’esistenza di una delega di firma su uno dei conti correnti della società [OSCURATO:PERSONA] rilasciata in suo favore.

15.1. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice del gravame si è espresso con chiarezza, e condivisibilmente, circa le ragioni che giustificano l’attribuzione della responsabilità al Postiglione per le violazioni fiscali commesse dalla società.

La CTR ha ritenuto che la qualità di socio ed amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] del Postiglione emergono in primo luogo dall’avere avuto il ricorrente, nell’anno in contestazione, il potere di firma sul conto corrente della cooperativa, e di averlo anche movimentato, e si tratta di dati accertati e non contestati.

Risulta pertanto irrilevante il dato che il Postiglione non abbia avuto la qualità formale di socio o gestore della Cooperativa, essendo contestata la sua partecipazione occulta alla società.

15.2. La CTR ha invero ritenuto che gli elementi raccolti, non solo la titolarità, da parte del Postiglione, del potere di firma su uno dei conti correnti sociali, ma anche, e soprattutto, l’attività gestoria concretamente svolta dal ricorrente per conto della società, di cui giungeva a sottoscrivere gli strumenti di pagamento in favore dei creditori, dimostrano non solo la qualità di socio, ma pure di gestore, e la valutazione, fondata su dati plurimi ed oggettivi, risulta pertanto espressa e condivisibile.

Anche gli strumenti d’impugnazione nono e decimo risultano pertanto infondati e devono essere respinti.

16. Con l’undicesimo ed il dodicesimo motivo di ricorso il contribuente critica, in relazione ai profili della nullità della decisione in conseguenza della omessa pronuncia, e comunque della violazione di legge, la impugnata pronuncia del giudice dell’appello per non aver rilevato l’insanabile vizio dell’avviso di accertamento, e quindi dell’atto impositivo delle sanzioni, perché fondati su verifiche svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia, che però non disponeva della competenza, indicata dal ricorrente come territoriale, ad effettuare gli accertamenti.

16.1. Invero la CTR non motiva sul punto, e neppure dà atto in premessa che la questione sia stata sottoposta al suo esame dal contribuente.

Ne discende che sarebbe stato specifico onere processuale del contribuente indicare quando avesse proposto la contestazione nel corso dei gradi di merito del giudizio, indicando anche le formule utilizzate, e non mancando di segnalare come avesse diligentemente coltivato la lagnanza, in modo di consentire a questa Corte di procedere al controllo che le compete in materia di tempestività e congruità delle censure proposte dalle parti, ancor prima di provvedere a stimarne la decisività.

Il ricorrente, invece, si limita ad affermare di aver proposto la questione nei gradi di merito del giudizio e ad indicare i luoghi in cui sostiene di aver introdotto i propri argomenti (ric., p. 75, 78, 81), ma non provvede ad indicare le contestazioni come siano state proposte, neppure in sintesi.

Tanto premesso, trattandosi di questione di puro diritto che questa Corte di legittimità può esaminare, deve in sintesi evidenziarsi come, in sostanza, il ricorrente sostenga che, a seguito della riforma delle Agenzie fiscali, alle Direzioni regionali sono attribuiti (solo) compiti di indirizzo e coordinamento, mentre le attività operative di accertamento, come accessi, ispezioni e simili, dovrebbero essere svolte esclusivamente dalle Agenzie provinciali, derivandone altrimenti l’invalidità degli atti impositivi fondati su accertamenti svolti da Ufficio incompetente.

16.2. Occorre allora ricordare come si sia già avuta l’occasione di chiarire, condivisibilmente, che "i criteri di attribuzione della competenza agli organi ed agli uffici in cui si articola l'Agenzia delle Entrate e le modalità di esercizio dei poteri e delle competenze sono definiti, secondo quanto dispongono il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, comma 1, art. 66 e art. 71, comma 3, dallo Statuto e dal regolamento di amministrazione, come ribadito anche dalla L. 24 dicembre 2007, art. 1, comma 360.

Secondo le disposizioni del "regolamento di amministrazione" adottato con delibera Comitato direttivo del 30.11.2000 n. 4 (art. 2 comma 2; art. 4 comma 1; art. 5, reg. amm.) l'Agenzia fiscale è articolata in uffici "centrali e periferici", "regionali e provinciali" (a loro volta articolati in strutture di vertice ed uffici dipendenti), in base a criteri organizzativi che combinano l'applicazione del principio di competenza (territoriale e per valore) con il principio gerarchico (fondato su rapporti di sovra e sottoordinazione: art. 11, comma 1, lett. c), Statuto) ed il principio di sussidiarietà (art. 1, comma 1, lett. d), reg. amm.).

In particolare l'art. 4, comma 1 e 3, del "regolamento di amministrazione" definisce le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali come "strutture di vertice" a "livello periferico", direttamente dipendenti dal Direttore della Agenzia, precisando che le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano, oltre a funzioni di direzione e di coordinamento, svolgono anche "attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento, della riscossione, e del contenzioso, e in specie, a decorrere dal 1 gennaio 2009, quelle di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, commi 9, 11, 12 e 14, convertito con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, con le attribuzioni ed i poteri di cui al comma 13 del medesimo articolo nei confronti dei soggetti con volumi di affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di Euro......" (art. 4, comma 3, reg. amm.). [OSCURATO:PERSONA] regionali delle entrate (DRE) deve riconoscersi pertanto, per disposizione regolamentare, la competenza a svolgere anche attività istruttoria (ispezioni, accessi, controlli, acquisizione informazioni e documenti, redazione dei relativi processi verbali) i cui risultati potranno essere utilizzati dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi.

Le disposizioni del D.L. n. 185 del 2008 conv. in L. n. 2 del 2009, che trovano applicazione soltanto a far data dall'11.1.2009, non hanno attribuito alla DRE una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma hanno inteso fondare su norma di fonte primaria (dunque sottratta tanto ad eventuali modifiche statutarie, quanto a successive modifiche attuate mediante esercizio della potestà regolamentare od organizzativa dell'ente pubblico "Agenzia") il riparto tra le strutture di vertice di livello periferico (Direzioni regionali; Direzioni provinciali ed uffici dipendenti) delle competenze relative alla attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza a favore della DRE in relazione alla rilevanza economico-fiscale del soggetto accertato", Cass. sez.

V, 3.10.2014, n. 20915 (conf.

Cass. sez.

V, 8.10.2020, n. 21694; e Cass. sez.

V, 21.12.2018, n. 33289).

La legge, pertanto, non preclude alle [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di svolgere attività di accertamento di violazioni fiscali.

I motivi di impugnazione undicesimo e dodicesimo sono quindi anch’essi infondati, e devono essere rigettati.

In definitiva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto.

17. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto difese nel giudizio di legittimità.

17.1. Risultano peraltro integrati i presupposti processuali per il v

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, alla via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 66 in Roma ; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -resistente - avverso la sentenza n. 4048, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 27.11.2015, e pubblicata l’11.7.2016; ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; O GGETTO : Irrogazione sanzioni 2007 - Socio occulto - Gestore della società - Responsabilità - [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate - Organo legittimato a procedereall’accertamento. la Corte osserva: Fatti di causa 1. L’Agenzia delle Entrate notificava a [OSCURATO:PERSONA] avviso di accertamento con riferimento al tributo dell’Irpef, in relazione all’anno 2007. L’atto impositivo traeva origine dall’accertamento fiscale compiuto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. La società era ritenuta partecipe di una vasta frode finalizzata all’evasione dei tributi, e le violazioni erano contestate anche alle persone fisiche le quali avevano avuto poteri gestori nella società, seppure di fatto, come l’odierno ricorrente. Quindi l’Ente impositore notificava separatamente al contribuente anche il provvedimento di irrogazione di sanzioni n. T9BIRNI00026/2013 oggetto del presente giudizio, in conseguenza della “omessa dichiarazione Mod. 770 ed omesso versamento di ritenute” (sent. CTR, p. 1). 1.1. Nella ricostruzione dell’Amministrazione finanziaria, l’[OSCURATO:PERSONA] aveva assunto personale e reso servizi in favore dei committenti finali. La cooperativa aveva fatturato le prestazioni a società di secondo livello, che a loro volta fatturavano le medesime prestazioni ad un’altra cooperativa. Quindi quest’ultima aveva fatturato ai clienti finali ancora le stesse prestazioni, “maturando così un utile derivante dalle reiterate fatturazioni cui si accompagnava un elevato credito di imposta … la Cooperativa” [OSCURATO:PERSONA] che aveva effettivamente fornito la prestazione, “aveva omesso tutti gli adempimenti fiscali ed i versamenti dei tributi e contributi” (ibidem). In conseguenza l’Amministrazione finanziaria riteneva che le fatture emesse dovessero qualificarsi come relative ad operazioni soggettivamente inesistenti. Poiché il Postiglione aveva “poteri di firma sul conto corrente della Cooperativa, l’Ufficio, ritenendolo socio/amministratore di fatto – avendo emesso numerosi assegni con gestione dell’attività della Cooperativa – notificava anche a quest’ultimo avviso di accertamento e … avviso di irrogazione di sanzioni” (ibidem). 2. Il contribuente impugnava l’atto di irrogazione delle sanzioni innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, proponendo plurime censure. La CTP rigettava il suo ricorso. 3. [OSCURATO:PERSONA] spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dal giudice di primo grado, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, rinnovando le proprie critiche. Il giudice del gravame confermava la pronuncia della CTP. 4. Il contribuente ha introdotto ricorso per cassazione avverso la decisione adottata dalla CTR, affidandosi a dodici motivi di impugnazione. L’Amministrazione finanziaria non si è costituita tempestivamente in questo giudizio, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione pubblica del ricorso. Il ricorrente ha quindi depositato anche memoria. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in cui è incorso il giudice del gravame per non aver rilevato l’invalidità dell’avviso di accertamento, fondato sull’illazione dell’Ente impositore secondo cui egli sarebbe stato un socio occulto e gestore della [OSCURATO:PERSONA] basandosi su un unico indizio, la delega di firma in relazione ad uno dei conti correnti della società, peraltro senza attivare alcuna indagine bancaria nei suoi confronti. 2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la violazione degli artt. 2, 3, 5, 6 e 16, del D.Lgs n. 472 del 1997, per non avere il giudice dell’appello annullato il provvedimento di irrogazione di sanzioni impugnato, sebbene al contribuente non possa ascriversi alcuna responsabilità personale in merito. 3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica la nullità della sentenza impugnata in conseguenza della omessa pronuncia della CTR, e comunque la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546/92, dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) e dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’invalidità dell’atto impositivo, a cui non è stato allegato il processo verbale di costatazione redatto a carico di soggetto terzo, e per non avere l’Amministrazione finanziaria redatto un processo verbale di costatazione nei suoi confronti, ledendo in tal modo il diritto di difesa del ricorrente. 4. Mediante il quarto mezzo d’impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia della CTR, e comunque la violazione dell’art. 12 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente), e dell’art. 24 della legge n. 4 del 1929, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’invalidità dell’atto impositivo, a cui non è stato allegato il processo verbale di costatazione redatto a carico di soggetto terzo, e per non avere l’Amministrazione finanziaria redatto un processo verbale di costatazione nei suoi confronti, ledendo in tal modo il diritto di difesa del ricorrente. 5. Con il suo quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della sentenza impugnata in conseguenza dell’omessa pronuncia, e comunque la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 (c.d. Statuto del contribuente) e dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’invalidità dell’atto impositivo, a cui non è stato allegato il processo verbale di costatazione redatto a carico di soggetto terzo, mai notificato al ricorrente, e solo citato nell’atto impositivo. 6. Mediante il suo sesto strumento d’impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la omessa pronuncia della CTR, e comunque la violazione dell’art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dell’art. 42 del Dpr n. 600 del 1973, per non avere il giudice dell’appello rilevato l’invalidità dell’atto impositivo, a cui non è stato allegato il processo verbale di costatazione redatto a carico di soggetto terzo, mai notificato al ricorrente e solo citato nell’atto impositivo. 7. Con il settimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica la nullità della sentenza della CTR in conseguenza dell’omessa pronuncia, e comunque la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 32 del DPR n. 600 del 1973 e dell’art. 53 Cost., per non avere il giudice dell’appello rilevato l’illegittimità dell’atto impositivo perché fondato su accertamenti, in primo luogo bancari, compiuti nei confronti di soggetto terzo e non allegati, senza effettuare alcuna indagine sui rapporti bancari del ricorrente, in violazione anche del principio costituzionale di capacità contributiva. 8. Mediante l’ottavo mezzo d’impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta l’omessa pronuncia della CTR, e comunque la violazione dell’art. 32, commi 1 e 2, del Dpr n. 600 del 1973, e dell’art. 53 Cost., per non avere il giudice dell’appello rilevato l’illegittimità dell’atto impositivo perché fondato su accertamenti, in primo luogo bancari, compiuti nei confronti di soggetto terzo e non allegati, senza effettuare alcuna indagine sui rapporti bancari del ricorrente, in violazione anche del principio costituzionale di capacità contributiva. 9. Con il nono motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente contesta la nullità della impugnata pronuncia adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 37, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice dell’appello omesso di pronunciare circa la “impossibilità di ricondurre la fattispecie ad un caso di interposizione fittizia di persona” (ric., p. 64). 10. Con il decimo strumento di impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente censura la omessa pronuncia della CTR, e comunque la violazione e falsa applicazione dell’art. 37, terzo comma, del Dpr n. 600 del 1973, per avere il giudice dell’appello omesso di pronunciare circa il fatto “pacifico che nella fattispecie contestata non sia ravvisabile alcuna interposizione fittizia di persona” (ric., p. 71). 11. Mediante l’undicesimo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il contribuente critica la nullità della impugnata decisione adottata dalla CTR, in conseguenza della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e dell’art. 36 del D.Lgs. n. 546 del 1992, non avendo il giudice dell’appello pronunciato sull’insanabile vizio dell’atto impositivo, perché fondato su accertamenti svolti dalla “incompetente” [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenza delle Entrate della Lombardia. 12. Con il suo dodicesimo mezzo d’impugnazione, indicato come introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente lamenta “la violazione e falsa applicazione delle norme inerenti la competenza territoriale del soggetto che ha condotto la verifica fiscale a carico della Cooperativa” (ric., p. 78). 13. Mediante il primo strumento di impugnazione il contribuente critica la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in cui ritiene essere incorso il giudice del gravame per non avere i giudici di secondo grado rilevato l’invalidità dell’avviso di accertamento, fondato sulla mera illazione dell’Ente impositore secondo cui egli sarebbe stato un socio occulto e gestore della [OSCURATO:PERSONA] basandosi su un unico indizio, la delega di firma in relazione ad uno dei conti correnti della società, peraltro senza attivare alcuna indagine bancaria nei suoi confronti. Con i motivi di ricorso dal terzo all’ottavo il contribuente contesta con pluralità di argomenti, in relazione ai profili della nullità della sentenza in conseguenza dell’omessa pronuncia e della violazione di legge, l’invalidità dell’accertamento in cui ricerca fondamento l’avviso di irrogazione di sanzioni per cui è causa, che è stato notificato all’esponente senza che fosse allegato il processo verbale di costatazione redatto a carico di soggetto terzo, la società [OSCURATO:PERSONA], PVC mai notificato al ricorrente. Inoltre, l’Amministrazione finanziaria non ha redatto un processo verbale di costatazione nei suoi confronti, ledendo in tal modo il suo diritto di difesa. Ancora, l’Agenzia delle Entrate ha fondato i rilievi che ha contestato al Postiglione sulle indagini bancarie espletate nei confronti della cooperativa, ma non ha svolto alcuna indagine bancaria nei confronti del ricorrente, come pure sarebbe stato suo dovere. L’accertamento, infine, nella prospettazione del ricorrente, risulta emesso in violazione del principio costituzionale di necessario rispetto della capacità contributiva. I motivi di ricorso presentano ragioni di connessione, e possono pertanto essere trattati congiuntamente, per ragioni di sintesi e chiarezza espositiva. 13.1. La CTR osserva che “la natura di socio della [OSCURATO:PERSONA] attribuita al Postiglione deriva da una condizione oggettiva ammessa dallo stesso contribuente, e cioè dal fatto di avere potere di firma sul conto corrente della cooperativa, di avere movimentato nell’anno in contestazione somme e di avere erogato un prestito di euro 97.000,00” (sent. CTR, p. 3) in favore della cooperativa. Aggiunge quindi, il giudice del gravame, che “è da ritenersi consolidato il principio secondo cui l’amministratore di fatto di una società è equiparato all’amministratore di diritto quanto ai doveri, sulla base della disciplina dettata dall’articolo 2639 del codice civile, ed è gravato degli obblighi cui è soggetto l’amministratore di diritto. Ne consegue che, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la responsabilità penale e civile per tutti i comportamenti rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole inerzia a fronte di tali condotte” (sent. CTR, p. 3 s.). 13.2. Sembra allora opportuno ricordare che l’avviso di accertamento emesso nei confronti del ricorrente, ed il conseguenziale atto di irrogazione delle sanzioni per cui è causa, risultano fondati sulla sua partecipazione non dichiarata, in qualità di socio e gestore, alla società [OSCURATO:PERSONA]. La valutazione è stata motivata dall’Amministrazione finanziaria in considerazione del fatto che il Postiglione ha avuto il potere di firma in relazione ad uno dei conti correnti della società, ed ha effettivamente operato su tale rapporto bancario per conto della società nel periodo d’imposta oggetto di accertamento. Si tratta di circostanze non contestate, e comunque accertate mediante verifica della documentazione e delle movimentazioni bancarie della società. Si rivela pertanto infondata la prospettazione del ricorrente, sostenuta sin dal primo mezzo d’impugnazione, secondo cui l’accertamento fiscale nei suoi confronti risulta fondato sulla sola circostanza che a lui risultava riconosciuto il potere di firma in relazione ad uno dei conti correnti della società. Diversamente, è stato accertato che egli ha anche disposto operazioni servendosi di un conto corrente della società, ponendo in essere atti di gestione della medesima, come correttamente evidenziato dalla CTR nella sua motivazione, che è presente, e risulta sintetica ma non incompleta. 13.3. Inoltre la CTR mostra di avere ben presente la contestazione del contribuente circa la mancata allegazione del PVC redatto nei confronti della società, poiché la riassume in premessa nella sua decisione, e pertanto la rigetta implicitamente. La valutazione espressa dalla CTR appare condivisibile, non merita censure e risulta pure conforme all’orientamento interpretativo espresso da questa Corte di legittimità. Si è già avuto modo di chiarire, infatti, che “in tema di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di allegare al relativo avviso gli atti indicati nello stesso deve essere inteso in relazione alla finalità "integrativa" delle ragioni che giustificano l'emanazione dell'atto impositivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 241 del 1990, sicché detto obbligo riguarda i soli atti che non siano stati già trascritti nella loro parte essenziale nell'avviso stesso, con esclusione, peraltro, di quelli cui l'Ufficio abbia fatto comunque riferimento, i quali, pur non facendo parte della motivazione, sono utilizzabili ai fini della prova della pretesa impositiva”, Cass. sez. V, 5.10.2018, n. 24417. Deve quindi tenersi anche conto che il contribuente ha dimostrato di aver ben compreso il fondamento dell’avviso di accertamento così come del provvedimento di irrogazione di sanzioni, essendosi difeso con completezza. 13.4. La pretesa del ricorrente secondo cui avrebbero dovuto essere effettuati accertamenti sulle movimentazioni bancarie dei suoi conti correnti personali, non oggetto di contestazione, ed avrebbe dovuto essere redatto un P.V.C. nei suoi confronti prima di procedere all’emissione dell’atto impositivo, non ha fondamento normativo né di prassi. Anche il richiamo al principio costituzionale di capacità contributiva appare improprio, in considerazione della natura delle contestazioni mosse al contribuente. Il primo motivo di ricorso, e gli strumenti di impugnazione dal terzo all’ottavo, risultano quindi infondati, e devono perciò essere rigettati. 14. Mediante il secondo strumento di impugnazione il ricorrente censura la violazione di legge in cui sarebbe incorso il giudice dell’appello per non avere annullato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni impugnato, sebbene non possa essergli ascritta alcuna responsabilità personale in ordine alle violazioni fiscali in cui è incorsa la società. Infatti, nella prospettazione del ricorrente, “il sig. Postiglione non è sicuramente la persona (fisica) che ha commesso la presunta violazione … al sig. Postiglione non è in alcun modo imputabile alcun dolo o colpa in relazione alle presunte violazioni commesse dalla [OSCURATO:PERSONA]” (ric., p. 29). 14.1. Premesso quanto si è osservato in ordine alla raggiunta prova della qualità di socio ed amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] che è stata attribuita al ricorrente, la CTR non manca di rilevare, ancora, che “la revisione del sistema sanzionatorio operata dall’art. 7 del D.L. n. 269/2003 … non ha eliminato la sopravvivenza dell’art. 11 del D.Lgs. n. 472 del 1997 … mantenendo il principio della personalizzazione della sanzione per gli illeciti relativi ai rapporti tributari di persone fisiche, società di persone ed enti senza personalità giuridica … nel caso di specie, essendo il contribuente amministratore di fatto della cooperativa risponde delle sanzioni irrogate per violazioni commesse nell’interesse dell’ente-contribuente” (sent. CTR, p. 4 s.). 14.2. Anche al di là delle corrette osservazioni proposte dal giudice dell’appello, occorre allora rilevare che il Postiglione è stato ritenuto corresponsabile delle violazioni commesse dalla società [OSCURATO:PERSONA] avendo partecipato alla sua gestione. Sarebbe stato allora compito del contribuente dimostrare la propria assenza di responsabilità in ordine alle violazioni commesse da altri per conto della società. Ancor prima, però, deve osservarsi che il contribuente ha affermato di avere proposto la propria critica in materia di sanzioni, rinnovata innanzi a questa Corte, nei gradi di merito del giudizio, ma non ha chiarito quando abbia proposto le sue censure e, soprattutto, con quali formule, e come abbia diligentemente coltivato le proprie contestazioni. Le critiche proposte dal contribuente con il secondo motivo di impugnazione, pertanto, nella misura in cui risultano ammissibili, sono comunque infondate. 15. Mediante il nono ed il decimo motivo di ricorso il contribuente, in relazione ai profili della nullità della impugnata decisione adottata dalla CTR a causa dell’omessa pronuncia, e comunque della violazione di legge, critica il giudice dell’appello per aver omesso di rilevare la “impossibilità di ricondurre la fattispecie ad un caso di interposizione fittizia di persona” (ric., pp. 64, 71). Il ricorrente evidenzia in proposito il dato, peraltro incontestato, secondo cui egli non è mai stato il legale rappresentante della cooperativa in senso formale, e pone (ancora) l’accento sul fatto che l’unico elemento addotto dall’Amministrazione finanziaria nei suoi confronti sarebbe l’esistenza di una delega di firma su uno dei conti correnti della società [OSCURATO:PERSONA] rilasciata in suo favore. 15.1. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, il giudice del gravame si è espresso con chiarezza, e condivisibilmente, circa le ragioni che giustificano l’attribuzione della responsabilità al Postiglione per le violazioni fiscali commesse dalla società. La CTR ha ritenuto che la qualità di socio ed amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] del Postiglione emergono in primo luogo dall’avere avuto il ricorrente, nell’anno in contestazione, il potere di firma sul conto corrente della cooperativa, e di averlo anche movimentato, e si tratta di dati accertati e non contestati. Risulta pertanto irrilevante il dato che il Postiglione non abbia avuto la qualità formale di socio o gestore della Cooperativa, essendo contestata la sua partecipazione occulta alla società. 15.2. La CTR ha invero ritenuto che gli elementi raccolti, non solo la titolarità, da parte del Postiglione, del potere di firma su uno dei conti correnti sociali, ma anche, e soprattutto, l’attività gestoria concretamente svolta dal ricorrente per conto della società, di cui giungeva a sottoscrivere gli strumenti di pagamento in favore dei creditori, dimostrano non solo la qualità di socio, ma pure di gestore, e la valutazione, fondata su dati plurimi ed oggettivi, risulta pertanto espressa e condivisibile. Anche gli strumenti d’impugnazione nono e decimo risultano pertanto infondati e devono essere respinti. 16. Con l’undicesimo ed il dodicesimo motivo di ricorso il contribuente critica, in relazione ai profili della nullità della decisione in conseguenza della omessa pronuncia, e comunque della violazione di legge, la impugnata pronuncia del giudice dell’appello per non aver rilevato l’insanabile vizio dell’avviso di accertamento, e quindi dell’atto impositivo delle sanzioni, perché fondati su verifiche svolte dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate della Lombardia, che però non disponeva della competenza, indicata dal ricorrente come territoriale, ad effettuare gli accertamenti. 16.1. Invero la CTR non motiva sul punto, e neppure dà atto in premessa che la questione sia stata sottoposta al suo esame dal contribuente. Ne discende che sarebbe stato specifico onere processuale del contribuente indicare quando avesse proposto la contestazione nel corso dei gradi di merito del giudizio, indicando anche le formule utilizzate, e non mancando di segnalare come avesse diligentemente coltivato la lagnanza, in modo di consentire a questa Corte di procedere al controllo che le compete in materia di tempestività e congruità delle censure proposte dalle parti, ancor prima di provvedere a stimarne la decisività. Il ricorrente, invece, si limita ad affermare di aver proposto la questione nei gradi di merito del giudizio e ad indicare i luoghi in cui sostiene di aver introdotto i propri argomenti (ric., p. 75, 78, 81), ma non provvede ad indicare le contestazioni come siano state proposte, neppure in sintesi. Tanto premesso, trattandosi di questione di puro diritto che questa Corte di legittimità può esaminare, deve in sintesi evidenziarsi come, in sostanza, il ricorrente sostenga che, a seguito della riforma delle Agenzie fiscali, alle Direzioni regionali sono attribuiti (solo) compiti di indirizzo e coordinamento, mentre le attività operative di accertamento, come accessi, ispezioni e simili, dovrebbero essere svolte esclusivamente dalle Agenzie provinciali, derivandone altrimenti l’invalidità degli atti impositivi fondati su accertamenti svolti da Ufficio incompetente. 16.2. Occorre allora ricordare come si sia già avuta l’occasione di chiarire, condivisibilmente, che "i criteri di attribuzione della competenza agli organi ed agli uffici in cui si articola l'Agenzia delle Entrate e le modalità di esercizio dei poteri e delle competenze sono definiti, secondo quanto dispongono il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, artt. 57, comma 1, art. 66 e art. 71, comma 3, dallo Statuto e dal regolamento di amministrazione, come ribadito anche dalla L. 24 dicembre 2007, art. 1, comma 360. Secondo le disposizioni del "regolamento di amministrazione" adottato con delibera Comitato direttivo del 30.11.2000 n. 4 (art. 2 comma 2; art. 4 comma 1; art. 5, reg. amm.) l'Agenzia fiscale è articolata in uffici "centrali e periferici", "regionali e provinciali" (a loro volta articolati in strutture di vertice ed uffici dipendenti), in base a criteri organizzativi che combinano l'applicazione del principio di competenza (territoriale e per valore) con il principio gerarchico (fondato su rapporti di sovra e sottoordinazione: art. 11, comma 1, lett. c), Statuto) ed il principio di sussidiarietà (art. 1, comma 1, lett. d), reg. amm.). In particolare l'art. 4, comma 1 e 3, del "regolamento di amministrazione" definisce le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali come "strutture di vertice" a "livello periferico", direttamente dipendenti dal Direttore della Agenzia, precisando che le Direzioni regionali e le Direzioni provinciali delle Province autonome di Trento e Bolzano, oltre a funzioni di direzione e di coordinamento, svolgono anche "attività operative di particolare rilevanza nei settori della gestione dei tributi, dell'accertamento, della riscossione, e del contenzioso, e in specie, a decorrere dal 1 gennaio 2009, quelle di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 27, commi 9, 11, 12 e 14, convertito con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, con le attribuzioni ed i poteri di cui al comma 13 del medesimo articolo nei confronti dei soggetti con volumi di affari, ricavi o compensi non inferiori a cento milioni di Euro......" (art. 4, comma 3, reg. amm.). [OSCURATO:PERSONA] regionali delle entrate (DRE) deve riconoscersi pertanto, per disposizione regolamentare, la competenza a svolgere anche attività istruttoria (ispezioni, accessi, controlli, acquisizione informazioni e documenti, redazione dei relativi processi verbali) i cui risultati potranno essere utilizzati dalle Direzioni provinciali ai fini della emissione degli atti impositivi. Le disposizioni del D.L. n. 185 del 2008 conv. in L. n. 2 del 2009, che trovano applicazione soltanto a far data dall'11.1.2009, non hanno attribuito alla DRE una competenza in materia di accertamento fiscale prima inesistente, ma hanno inteso fondare su norma di fonte primaria (dunque sottratta tanto ad eventuali modifiche statutarie, quanto a successive modifiche attuate mediante esercizio della potestà regolamentare od organizzativa dell'ente pubblico "Agenzia") il riparto tra le strutture di vertice di livello periferico (Direzioni regionali; Direzioni provinciali ed uffici dipendenti) delle competenze relative alla attività di verifica fiscale, istituendo una riserva esclusiva di competenza a favore della DRE in relazione alla rilevanza economico-fiscale del soggetto accertato", Cass. sez. V, 3.10.2014, n. 20915 (conf. Cass. sez. V, 8.10.2020, n. 21694; e Cass. sez. V, 21.12.2018, n. 33289). La legge, pertanto, non preclude alle [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate di svolgere attività di accertamento di violazioni fiscali. I motivi di impugnazione undicesimo e dodicesimo sono quindi anch’essi infondati, e devono essere rigettati. In definitiva il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinto. 17. Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, non avendo l’Agenzia delle Entrate svolto difese nel giudizio di legittimità. 17.1. Risultano peraltro integrati i presupposti processuali per il v
Sentenza Cassazione n. 02720/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris