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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 29004/2022

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 12 aprile 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti clomiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di detenzione illegale a fini (12 di spaccio di 29,07 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack e di 1,60 grammi di cocaina, commesso in Caivano il 9 aprile 2022.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Ferraiuolo, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi.

2.1. Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame omesso di considerare gli elementi favorevoli all'indagato segnalati dalla difesa con una memoria: in particolare, l'assenza di prova circa la partecipazione del Ferraiuolo ad un'attività di spaccio ovvero circa la disponibilità dell'appartamento in cui erano state trovate le droghe; non potendo essere valorizzati dati equivoci, come la presenza nel suo cellulare di foto che lo vedevano raffigurato all'interno di quella casa o il possesso di apparecchi 'citofono' che potevano essere impiegati per le ragioni più disparate.

2.2. Vizio di motivazione, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti come di lieve entità, senza che risultasse lo svolgimento di un'attività organizzata di spaccio e tenuto conto del ridotto quantitativo di droghe rinvenute.

2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame omesso di illustrare le ragioni dell'applicazione di una misura custodiale e non anche di una misura meno rigorosa, nonostante lo stato di incensuratezza dell'indagato infraventunenne che ben potrebbero far ritenere che lo stesso possa beneficiare di una condanna con la sospensione condizionale della pena.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art.. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso risulta in sostanza presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi anche in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta della misura rispetto ai bisogni procedimentali da fronteggiare.

Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici.

Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976).

Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato logica contezza degli elementi Indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, in particolare, spiegando come della detenzione degli stupefacenti dovesse rispondere anche il prevenuto, essendo egli stato scoperto nel mentre stava entrando nell'abitazione in cui le droghe erano custodite, senza dare alcuna giustificazione della sua presenza in quel luogo; avendo il prevenuto mostrato di sapere dove si trovasse la chiave per aprire la porta di quella casa, che era stata organizzata - per la presenza di materiale atto al confezionamento delle dosi da vendere e per la presenza di un sistema di videosorveglianza - come luogo di sistematico spaccio; ed ancora, essendo stato trovato in possesso di un cellulare nel quale vi erano foto che lo raffiguravano all'interno di quell'immobile e nella materiale disponibilità di due apparecchi 'citofono' del tipo normalmente utilizzato per comunicare tra soggetti dediti allo spaccio, apparecchi di cui l'interessato non giustificava altrimenti il possesso.

3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato, avendo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con motivazione congrua, spiegato in maniera analitica e senza vizi di manifesta illogicità le ragioni per le quali il fatto accertato, al di là del quantitativo di droga rinvenuto, non potesse dirsi di lieve entità.

Decisione che si pone in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la detenzione di una non elevata quantità di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente; non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (in questo senso, tra le altre, Sez. 3, n. 140.17 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706).

4. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile, in quanto costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il criterio interpretativo per il quale, in tema di applicazione o revoca delle misure cautelari personali, è inammissibile, per carenza di specificità, il ricorso per cassazione che, nel censurare l'omessa valutazione prognostica del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., non contesti anche la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato sulla quale la misura cautelare è stata conformata (così Sez. 5, Sentenza n. 27976 del 01/07/2020, Marino, Rv. 280664).

E ciò perché la valutazione prognostica negativa concernente la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena resta assorbita nella sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, condividendone lo stesso carattere predittivo: tanto che si è reiteratamente puntualizzato che la riconosciuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto la concessione della sospensione medesima è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato (così, tra le molte, Sez.

U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866).

5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Napoli, adito ai sensi dell'art.309 cod. proc. pen., confermava il provvedimento del 12 aprile 2022 con il quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto l'applicazione della misura degli arresti clomiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto ad indagini in relazione al reato di detenzione illegale a fini (12 di spaccio di 29,07 grammi di sostanza stupefacente del tipo crack e di 1,60 grammi di cocaina, commesso in Caivano il 9 aprile 2022. 2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso il Ferraiuolo, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto tre motivi. 2.1. Vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 e 273 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame omesso di considerare gli elementi favorevoli all'indagato segnalati dalla difesa con una memoria: in particolare, l'assenza di prova circa la partecipazione del Ferraiuolo ad un'attività di spaccio ovvero circa la disponibilità dell'appartamento in cui erano state trovate le droghe; non potendo essere valorizzati dati equivoci, come la presenza nel suo cellulare di foto che lo vedevano raffigurato all'interno di quella casa o il possesso di apparecchi 'citofono' che potevano essere impiegati per le ragioni più disparate. 2.2. Vizio di motivazione, in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione dei fatti come di lieve entità, senza che risultasse lo svolgimento di un'attività organizzata di spaccio e tenuto conto del ridotto quantitativo di droghe rinvenute. 2.3. Violazione di legge, in relazione agli artt. 274 e 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per avere il Tribunale del riesame omesso di illustrare le ragioni dell'applicazione di una misura custodiale e non anche di una misura meno rigorosa, nonostante lo stato di incensuratezza dell'indagato infraventunenne che ben potrebbero far ritenere che lo stesso possa beneficiare di una condanna con la sospensione condizionale della pena. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art.. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, ed ancora dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso risulta in sostanza presentato per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.È pacifico nella giurisprudenza di legittimità come il controllo dei provvedimenti di applicazione delle misure limitative della libertà personale sia diretto a verificare la congruenza e la coordinazione logica dell'apparato argomentativo che collega gli indizi di colpevolezza al giudizio di probabile colpevolezza dell'indagato, nonché il valore sintomatico degli indizi medesimi anche in relazione alla sussistenza di esigenze cautelari e alla scelta della misura rispetto ai bisogni procedimentali da fronteggiare. Controllo che non può comportare un coinvolgimento del giudizio ricostruttivo del fatto e degli apprezzamenti del giudice di merito in ordine all'attendibilità delle fonti ed alla rilevanza e concludenza dei risultati del materiale probatorio, quando la motivazione sia adeguata, coerente ed esente da errori logici e giuridici. Questa Corte ha, dunque, il compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, nella peculiare prospettiva dei procedimenti incidentali de libertate (si veda, ex multis, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976). Alla luce di tali regulae iuris, bisogna riconoscere come, nel caso di specie, i giudici di merito abbiano dato logica contezza degli elementi Indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, in particolare, spiegando come della detenzione degli stupefacenti dovesse rispondere anche il prevenuto, essendo egli stato scoperto nel mentre stava entrando nell'abitazione in cui le droghe erano custodite, senza dare alcuna giustificazione della sua presenza in quel luogo; avendo il prevenuto mostrato di sapere dove si trovasse la chiave per aprire la porta di quella casa, che era stata organizzata - per la presenza di materiale atto al confezionamento delle dosi da vendere e per la presenza di un sistema di videosorveglianza - come luogo di sistematico spaccio; ed ancora, essendo stato trovato in possesso di un cellulare nel quale vi erano foto che lo raffiguravano all'interno di quell'immobile e nella materiale disponibilità di due apparecchi 'citofono' del tipo normalmente utilizzato per comunicare tra soggetti dediti allo spaccio, apparecchi di cui l'interessato non giustificava altrimenti il possesso. 3. Il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato, avendo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con motivazione congrua, spiegato in maniera analitica e senza vizi di manifesta illogicità le ragioni per le quali il fatto accertato, al di là del quantitativo di droga rinvenuto, non potesse dirsi di lieve entità. Decisione che si pone in linea con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità per il quale è legittimo il mancato riconoscimento della lieve entità qualora la detenzione di una non elevata quantità di droga costituisca manifestazione effettiva di una più ampia e comprovata capacità dell'autore di diffondere in modo non episodico, né occasionale, sostanza stupefacente; non potendo la valutazione della offensività della condotta essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta, ma dovendo essere frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva (in questo senso, tra le altre, Sez. 3, n. 140.17 del 20/02/2018, Caltabiano, Rv. 272706). 4. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile, in quanto costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte di cassazione il criterio interpretativo per il quale, in tema di applicazione o revoca delle misure cautelari personali, è inammissibile, per carenza di specificità, il ricorso per cassazione che, nel censurare l'omessa valutazione prognostica del giudice circa la concedibilità della sospensione condizionale della pena, richiesta dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., non contesti anche la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato sulla quale la misura cautelare è stata conformata (così Sez. 5, Sentenza n. 27976 del 01/07/2020, Marino, Rv. 280664). E ciò perché la valutazione prognostica negativa concernente la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena resta assorbita nella sussistenza del pericolo di reiterazione del reato, condividendone lo stesso carattere predittivo: tanto che si è reiteratamente puntualizzato che la riconosciuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, in quanto la concessione della sospensione medesima è indefettibilmente correlata ad una previsione favorevole in ordine alla condotta futura del condannato (così, tra le molte, Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866). 5. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu
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