CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 39861/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 000-C- DO i z_xs_ Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al rigetto delle doglianze proposte con l'atto di appello, relative alla richiesta di esclusione della recidiva contestata, al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato avendo la Corte territoriale motivato con corretti argomenti logici e giuridici la conferma della recidiva contestata e, quindi, la correttezza del giudizio di bilanciamento in equivalenza con le attenuanti, come operato da giudice di primo grado (si veda, in particolare, pag. 2); che la Corte di merito ha fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice"; che, in ogni caso, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen., e sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 8 ottobre 2024 Il C sigliere)estensore I