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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34727/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10232/2021 R G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale ra 3presentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Appiano n. 4C, presso lo studio del primo; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del D;rettpre pro tempore, dorniciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la revocazione dell' ordinanza del a Corte Suprema di Cassazione n. 22362/2020, depositata il 15 ottobre 2020.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

FATTI D [ C,AUS Con l' ordinanza impugnata questa Corte ha rigettato H ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazic n. 318/04/13, depositata il 17 luglio 2013, che ne aveva rigettato rilppello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 74/30/12, che a sua volta ne aveva respinto il ricorso conlro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005.

In quel giudizio la società contribuente ha affidato il ricorso a tre motivi e l'Agenzia delle entrate si è costitu ta al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della cause, poi peraltro depositando una memoria ex art. 380 bis 1, cod. proc. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per revoceiione la pronuncia di questa Corte deducendo un motivo un co e chiedendone comunque la correzione per errore materiale.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate, che successivamente ha depositato una memcria.

La causa è stata chiamata all'udienza pubblica del 20 aprile 2022, ma con ordinanza 20 aprile/22 luglio 2022, essendosi ravvisata una irregolarità nella composizione del Collego, ne è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo dedotto ex artt. 391 bis, cod. proc. civ. in relazione all'art. 395 n. 4, stesso codice, la ricorrente lamenta un duplice errore di fatto, profilato quale vizio revocatorio dell' ordinanza impugnata, laddove nella motivazione cella stessa si è affermato (punto 5.2) «..

In ogni caso, anche a voler ritenere la sussistenza di un rigetto implicito del motivo di appello oroosto da [OSCURATO:PERSONA] spa, deve evidenziarsi che quest'ultima non trascrive la motivazione dell'avviso di accertamento, né allega quest'ultimo al ricorso, con conseguente palese difetto della specificità della censu -a» e (punto 7.1) «..invero, così come già rilevato in relazione al secordo motivo, la ricorrente non ha trascritto né allegato i documenti da af risultino le circostanze che, a suo dire, non sarebbero state prese in considerazione dal giudice di appello».

Sostiene al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] che detti documenti erano tutti presenti nel fascicolo dei gradi di merito (in particolare in quello di appello), la cui trasmissione aveva richiesto ex art. 369, cod. proc. civ., senza tuttavia che tale richiesta fosse stan evasa dal giudice a quo.

La censura è inammissibile.

Risulta invero evidente che ron si tratti di errori che irr portano la concretizzazione di un vizio revocatorio, ma, al più, di valutazioni di diritto (processuale) che non possono essere, come tali, ulteriormente sindacate.

Peraltro, come correttamente ri eva il PG, a ben vedere le due argomentazioni censurate si insericono ad abundantiam nello sviluppo motivazionale dell' ordinanza impugnata e quindi null'altro sono che meri obiter dicta e quindi, in ogni caso, difetterebbe l'indispensabile presupposto della "decisività" dell'errore.

Infatti: -quanto al punto 5.2, la Corte inequivocabilmente ravvisa due concorrenti ragioni di inammissibilità del secondo motivo del ricorso (violazione di plurime disposizioni legislEtive), essendo il difetto di specificità soltanto una delle due, ment -€ l'altra, esposta per- prima, che è comunque ratio decidendi autonoma ed autosufficiente, riguarda l'erroneità del parametro di critica prescelto, indicandos quello alternativo del vizio di attività ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto omessa pronuncia del giudice tributario di appello; -quanto al punto 7.1 va rilevato Cie la Corte non ha affatto trattato la questione della violazione del'art. 369, cod. proc. civ., quanto piuttosto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, come prescritto dall'ad_ 366, n. 6, cod. proc. civ., esprimendo una valutazione giuric ico prccessuale non ulteriormente sindacabile in questa sede, secondo il mezzo di impugnazione proposto.

Più nel dettaglio, in ordine a qLest'ultimo profilo, bisogna osservare che nemmeno pertiene alla decisione impugnata né rileva ai fini della coerenza argomentativa della stessa, la questione della mancata presenza negli atti di questo giudizio dell'istanza della ricorrente ex art. 369, cod. proc. c:iv. di acquisizione del fascicolo dei gradi di merito (come affermato alla pag. 17 del ricorso per revocazione).

Infatti, come detto e come rilevatp nell'ordinanza in esame, la specificità -necessaria- di un motivo di ricorso per cassazione non è riferibile né tantomeno concretizzabile mediante la mera richiesta ed acquisizione del fascicolo dei grad di merito, ma, per quanto occorrente, con il richiamo agli atti nel fascicolo medesimo contenuti (nel caso di specie in relazione all'atto impositivo impugnato), secondo il -consolidato- principio di diritto che ‘<Il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve ccnter ere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui s chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessil à di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti atinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la r produzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione» (Cass., n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120 - 01).

Ed è per tale -dirimente- deficienza processuale che, in parte qua, la Corte ha, del tutto correttamente, r levato l'inammissibilità della censura, per a-specificità, non certamente, come erroneamente afferma la ricorrente, per la mancata stanza di acquisizione del fascicolo dei gradi di merito ex art. 359. :od. proc. civ, non essendo stato questo tema nemmeno preso in considerazione nell'ordinanza e impugnata.

Infine, quanto alla richiesta di correzione di errore materiale - comunque irrituale, poiché veicolata con il ricorso per revocazione- è in ogni caso priva di fondamento.

L'indicazione dell'agenzia fiscale come «controricorrente» nel dispositivo dell'ordinanza impugnata è infatti un mero, del tutto irrilevante, lapsus calami, posto che risulta pacifico dall'ordinanza medesima che la stessa si è costituita tardivamente (v. intestazione, ove è indicata come «resistente» e motivazione, «rilevato che», punto 3, ove appunto si dà atto sia della costi:uzione tardiva dell'Agenzia delle entrate sia della presentazione di una memoria ex art. 380 bis.1, cod. proc. civ. a parte della medesima).

Tuttavia, la presentazione di detto atto difensivo da parte dell'avvocatura erariale deve considerarsi piena e :egittima esplicazione del diritto -costituzioiale- di difesa, secondo il, consolidato, principio di diritto che «In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c_ relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2)16 e per i quali venga successivamente fissata adunanza cameraie, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facolà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in cata 15 dicembre 2016 tra il [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione» (tra le molte ; da ultimo, Sez. 5 - , Sentenza n. 6592 del 10/03/2021, Rv. 660817 - 01).

Dunque, rilevate solo incidentalme ite la correttezza sia della riaffermazione di tale arresto giurisprudenziale sia della coerente liquidazione delle spese secondo i generale principio della soccombenza, in ogni caso si tratta -al 'evidenza- di stati. izioni di merito insindacabili in questa sede.

In conclusione il ricorso dev'essere cichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccomperza E vengono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorse ; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ci legittimità che liquida in euro 6.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processtfé li per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a tit3,c) di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nornra del comma 1 bis de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10232/2021 R G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale ra 3presentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Appiano n. 4C, presso lo studio del primo; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del D;rettpre pro tempore, dorniciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente - per la revocazione dell' ordinanza del a Corte Suprema di Cassazione n. 22362/2020, depositata il 15 ottobre 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso dichiararsi inammissibile il ricorso; uditi gli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. FATTI D [ C,AUS Con l' ordinanza impugnata questa Corte ha rigettato H ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazic n. 318/04/13, depositata il 17 luglio 2013, che ne aveva rigettato rilppello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Roma n. 74/30/12, che a sua volta ne aveva respinto il ricorso conlro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005. In quel giudizio la società contribuente ha affidato il ricorso a tre motivi e l'Agenzia delle entrate si è costitu ta al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della cause, poi peraltro depositando una memoria ex art. 380 bis 1, cod. proc. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato per revoceiione la pronuncia di questa Corte deducendo un motivo un co e chiedendone comunque la correzione per errore materiale. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate, che successivamente ha depositato una memcria. La causa è stata chiamata all'udienza pubblica del 20 aprile 2022, ma con ordinanza 20 aprile/22 luglio 2022, essendosi ravvisata una irregolarità nella composizione del Collego, ne è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo dedotto ex artt. 391 bis, cod. proc. civ. in relazione all'art. 395 n. 4, stesso codice, la ricorrente lamenta un duplice errore di fatto, profilato quale vizio revocatorio dell' ordinanza impugnata, laddove nella motivazione cella stessa si è affermato (punto 5.2) «.. In ogni caso, anche a voler ritenere la sussistenza di un rigetto implicito del motivo di appello oroosto da [OSCURATO:PERSONA] spa, deve evidenziarsi che quest'ultima non trascrive la motivazione dell'avviso di accertamento, né allega quest'ultimo al ricorso, con conseguente palese difetto della specificità della censu -a» e (punto 7.1) «..invero, così come già rilevato in relazione al secordo motivo, la ricorrente non ha trascritto né allegato i documenti da af risultino le circostanze che, a suo dire, non sarebbero state prese in considerazione dal giudice di appello». Sostiene al riguardo la [OSCURATO:PERSONA] che detti documenti erano tutti presenti nel fascicolo dei gradi di merito (in particolare in quello di appello), la cui trasmissione aveva richiesto ex art. 369, cod. proc. civ., senza tuttavia che tale richiesta fosse stan evasa dal giudice a quo. La censura è inammissibile. Risulta invero evidente che ron si tratti di errori che irr portano la concretizzazione di un vizio revocatorio, ma, al più, di valutazioni di diritto (processuale) che non possono essere, come tali, ulteriormente sindacate. Peraltro, come correttamente ri eva il PG, a ben vedere le due argomentazioni censurate si insericono ad abundantiam nello sviluppo motivazionale dell' ordinanza impugnata e quindi null'altro sono che meri obiter dicta e quindi, in ogni caso, difetterebbe l'indispensabile presupposto della "decisività" dell'errore. Infatti: -quanto al punto 5.2, la Corte inequivocabilmente ravvisa due concorrenti ragioni di inammissibilità del secondo motivo del ricorso (violazione di plurime disposizioni legislEtive), essendo il difetto di specificità soltanto una delle due, ment -€ l'altra, esposta per- prima, che è comunque ratio decidendi autonoma ed autosufficiente, riguarda l'erroneità del parametro di critica prescelto, indicandos quello alternativo del vizio di attività ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., in quanto omessa pronuncia del giudice tributario di appello; -quanto al punto 7.1 va rilevato Cie la Corte non ha affatto trattato la questione della violazione del'art. 369, cod. proc. civ., quanto piuttosto del principio di specificità dei motivi del ricorso per cassazione, come prescritto dall'ad_ 366, n. 6, cod. proc. civ., esprimendo una valutazione giuric ico prccessuale non ulteriormente sindacabile in questa sede, secondo il mezzo di impugnazione proposto. Più nel dettaglio, in ordine a qLest'ultimo profilo, bisogna osservare che nemmeno pertiene alla decisione impugnata né rileva ai fini della coerenza argomentativa della stessa, la questione della mancata presenza negli atti di questo giudizio dell'istanza della ricorrente ex art. 369, cod. proc. c:iv. di acquisizione del fascicolo dei gradi di merito (come affermato alla pag. 17 del ricorso per revocazione). Infatti, come detto e come rilevatp nell'ordinanza in esame, la specificità -necessaria- di un motivo di ricorso per cassazione non è riferibile né tantomeno concretizzabile mediante la mera richiesta ed acquisizione del fascicolo dei grad di merito, ma, per quanto occorrente, con il richiamo agli atti nel fascicolo medesimo contenuti (nel caso di specie in relazione all'atto impositivo impugnato), secondo il -consolidato- principio di diritto che ‘<Il ricorso per cassazione - per il principio di autosufficienza - deve ccnter ere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui s chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessil à di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti atinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l'onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la r produzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione» (Cass., n. 14784 del 15/07/2015, Rv. 636120 - 01). Ed è per tale -dirimente- deficienza processuale che, in parte qua, la Corte ha, del tutto correttamente, r levato l'inammissibilità della censura, per a-specificità, non certamente, come erroneamente afferma la ricorrente, per la mancata stanza di acquisizione del fascicolo dei gradi di merito ex art. 359. :od. proc. civ, non essendo stato questo tema nemmeno preso in considerazione nell'ordinanza e impugnata. Infine, quanto alla richiesta di correzione di errore materiale - comunque irrituale, poiché veicolata con il ricorso per revocazione- è in ogni caso priva di fondamento. L'indicazione dell'agenzia fiscale come «controricorrente» nel dispositivo dell'ordinanza impugnata è infatti un mero, del tutto irrilevante, lapsus calami, posto che risulta pacifico dall'ordinanza medesima che la stessa si è costituita tardivamente (v. intestazione, ove è indicata come «resistente» e motivazione, «rilevato che», punto 3, ove appunto si dà atto sia della costi:uzione tardiva dell'Agenzia delle entrate sia della presentazione di una memoria ex art. 380 bis.1, cod. proc. civ. a parte della medesima). Tuttavia, la presentazione di detto atto difensivo da parte dell'avvocatura erariale deve considerarsi piena e :egittima esplicazione del diritto -costituzioiale- di difesa, secondo il, consolidato, principio di diritto che «In tema di rito camerale di legittimità ex art. 380-bis.1 c.p.c_ relativamente ai ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2)16 e per i quali venga successivamente fissata adunanza cameraie, la parte intimata che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art. 370 c.p.c. ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, per sopperire al venir meno di siffatta facolà può presentare memoria, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente, trovando in tali casi applicazione l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione, intervenuto in cata 15 dicembre 2016 tra il [OSCURATO:PERSONA], l'Avvocatura generale dello Stato e la Corte di cassazione» (tra le molte ; da ultimo, Sez. 5 - , Sentenza n. 6592 del 10/03/2021, Rv. 660817 - 01). Dunque, rilevate solo incidentalme ite la correttezza sia della riaffermazione di tale arresto giurisprudenziale sia della coerente liquidazione delle spese secondo i generale principio della soccombenza, in ogni caso si tratta -al 'evidenza- di stati. izioni di merito insindacabili in questa sede. In conclusione il ricorso dev'essere cichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccomperza E vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorse ; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio ci legittimità che liquida in euro 6.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processtfé li per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a tit3,c) di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a nornra del comma 1 bis de
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