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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 12956/2026

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per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., peri delitti di furto in rubrica ascrittigli, la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione edeuro 2.200,00 di multa.2.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato,tramite il difensore di fiducia, deducendo violazioni di legge in ragione dell’errataqualificazione giuridica del fatto e dell’omessa pronuncia ex art. 129 cod. proc.pen.3.

Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.3.1.

Quanto al primo profilo di censura, va ribadito che, in tema di applicazionedella pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazionededucendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erroneaqualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi dierrore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto alcontenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione chedenunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge nonimmediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazionedella sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023 –01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01; Sez. 5, n. 33145del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, AnnasKaddche, Rv. 279573 – 01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El, Rv. 275971 -02).3.2.

Quanto al secondo profilo è jus receptum che è inammissibile il ricorso percassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio diviolazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità dellapronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.(Sez.

F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01).4.

La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassadelle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
per le indagini preliminari delTribunale di [OSCURATO:PERSONA].Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari del [OSCURATO:PERSONA] ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., peri delitti di furto in rubrica ascrittigli, la pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione edeuro 2.200,00 di multa.2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato,tramite il difensore di fiducia, deducendo violazioni di legge in ragione dell’errataqualificazione giuridica del fatto e dell’omessa pronuncia ex art. 129 cod. proc.pen.3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.3.1. Quanto al primo profilo di censura, va ribadito che, in tema di applicazionedella pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazionededucendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erroneaqualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi dierrore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussaimmediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto alcontenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione chedenunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge nonimmediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazionedella sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023 –01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116 – 01; Sez. 5, n. 33145del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842 – 01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, AnnasKaddche, Rv. 279573 – 01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, El, Rv. 275971 -02).3.2. Quanto al secondo profilo è jus receptum che è inammissibile il ricorso percassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio diviolazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità dellapronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate.(Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 – 01; Sez. 6, n. 1032del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337 - 01).4. La declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteCarla [OSCURATO:PERSONA]
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