Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 127/1970
ECLI:IT:COST:1970:127
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
Con ordinanza 10 maggio 1969, pronunziata nel giudizio civile per
pagamento di somme che si assumevano dovute, in dipendenza di un
rapporto di agenzia per vendita di prodotti tessili, di fronte alla
eccezione di improcedibilità della domanda per non essere stato
esperito il tentativo di conciliazione con l'intervento delle
associazioni sindacali, sollevata dalla parte convenuta, in base
all'art. 14 dell'accordo economico collettivo 20 giugno 1956, per la
disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale, reso
obbligatorio erga omnes per effetto del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145,
emanato in virtù della delega contenuta nell'art. 1 della legge 14
luglio 1959, n. 741, il pretore di Como, dato atto che la parte
attrice aveva dichiarato di non appartenere ad alcuna associazione
sindacale di categoria e richiamata la giurisprudenza di questa Corte
al riguardo, sollevava d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dell'articolo unico del D.P.R. 16 gennaio 1961, n. 145,
nella parte in cui rende obbligatorio erga omnes l'art. 14
dell'accordo suddetto, per violazione dell'art. 1 della legge 14 luglio
1959, n. 741, in riferimento all'art. 76 della Costituzione (eccesso
di delega).
Dopo gli adempimenti di legge la questione viene oggi alla
cognizione della Corte.
Non vi è stato intervento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, né di alcuna delle parti interessate nel giudizio a quo.
:
Come questa Corte ha più volte affermato, in relazione a
contratti collettivi riguardanti altre categorie di lavoratori (da
ultimo sentenze n. 12 e n. 161 del 1969) la delega conferita al
Governo dalla legge n. 741 del 1959 per la emanazione di norme che
attribuiscono forza di legge alle clausole dei contratti collettivi,
stipulati anteriormente al conferimento di detta delega, trova un
preciso limite nel fine di assicurare minimi di trattamento economico
e normativo per tutti gli appartenenti ad una determinata categoria,
indipendentemente dalla loro iscrizione alle relative associazioni
sindacali.
Da tale fine esorbita, con il conseguente eccesso di delega, ogni
estensione a clausole che abbiano per oggetto la predisposizione di
procedimenti e modalità, che rivestano carattere meramente
strumentale rispetto alla disciplina predetta.
Poiché nessun nuovo argomento è stato addotto che possa far
mutare l'indirizzo sopra esposto, la questione che si presenta nei
termini suddetti deve essere dichiarata fondata.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico del
decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1961, n. 145, nella
parte in cui rende obbligatorio erga omnes il tentativo di
conciliazione preveduto dall'art. 14 dell'accordo economico collettivo
del 20 giugno 1956, per la disciplina del rapporto d'agenzia e
rappresentanza commerciale.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1970
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