CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 09903/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; . [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza emessa il 2 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale della stessa città il 27 ottobre 2021, ha rideterminato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 56 - 628 cod. pen. ed altri. Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è privo di specificità, poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in cui la menzionata Corte, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, ha ritenuto, considerate le modalità gravissime del fatto (commesso con l'uso di una pistola), non ravvisabili i presupposti per la concessione dell'attenuante de qua, legata non soltanto al valore economico dei beni, ma anche agli effetti dannosi connessi all'aggressione della persona contro cui è esercitata violenza o minaccia; ritenuto che il secondo motivo, con cui si censura il vizio della motivazione in ordine all'aumento di pena a titolo di continuazione tra i reati contestati, non è consentito, essendo stato dedotto per la prima volta dinanzi a questa Corte; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] •