CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 19037/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBUNALE di SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Brescia hadisposto la revoca della semilibertà, che era stata concessa – con provvedimento delTribunale di sorveglianza di Milano del 03/11/2022 - a [OSCURATO:PERSONA], soggetto inespiazione della pena dell’ergastolo e a carico del quale risultano pregiudizi per i reati diomicidio premeditato, riciclaggio, ricettazione, furto aggravato e lesioni personali; ladecisione trae origine dalla tardività della prospettazione risarcitoria, per non avere ilcondannato – in oltre tre anni trascorsi in sottoposizione alla suddetta misura alternativa –mai fatto fronte all’obbligo di procedere al risarcimento del danno, oltre ad aver sempremostrato indifferenza nei confronti dei familiari della vittima.2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto afirma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Amelio, deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc.pen., per erronea applicazione degli artt. 50 e segg. legge 26 luglio 1975 n. 354, 677 e 678cod. proc. pen., oltre che per manifesta illogicità della motivazione.La difesa ha presentato memoria con motivi nuovi, deducendo l’idoneità deltrattamento in corso e la buona condotta sempre serbata dal condannato, il quale hacorrettamente espletato attività lavorativa; ulteriore deduzione ha riguardato la presenza diuna revisione critica di quanto commesso, da parte del soggetto.3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti e comunquemanifestamente infondati. Deve, in proposito, rilevarsi che detto ricorso, pur denunciandoformalmente vizio di motivazione, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnatoda sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non ammessa – in questa sede- valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura alternativa richiesta,correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia. Detta autorità giudiziaria,infatti, ha ritenuto che – a fronte dei gravissimi fatti commessi – la mancanza di rivisitazionecritica di quanto posto in essere e l’indifferenza nei confronti dei familiari della vittimaassumessero un significato oltremodo negativo, tale da imporre la revoca della misuraalternativa in vigore.Dal momento che l’impugnazione non riesce a disarticolare dette argomentazioni -che sono non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici – limitandosi, invece, aconfutarle genericamente e a prospettare una lettura alternativa degli elementi fattuali, essadeve essere dichiarata inammissibile.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]