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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 giugno 2024

Cassazione n. 32660/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dell'imputazione nelle fattispecie di cui agli artt. 624 e 614 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto in abitazione aggravato; Considerato che l'unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione dell'imputazione nelle fattispecie di cui agli artt. 624 e 614 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 giugno 2024 Il consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32660/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris