CassazionedecretoSezione LDecisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 22387/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Carbonelli-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Brescia n.721/2025 depositata il28/07/2025.letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente, in cui si dà atto dellaintervenuta conciliazione della controversia in sede stragiudiziale concompensazione delle spese relative al ricorso per cassazione;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito conmodificazioni dalla legge n. 197 del 2016;che le spese devono essere compensate come da accordi intercorsi tra leparti in sede conciliativa; P.Q.MNumero registro generale 19006/2025Numero sezionale 813/2026Numero di raccolta generale 22387/2026Data pubblicazione 30/06/2026Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.Così deciso in Roma, il 29/06/2026La Presidente [OSCURATO:PERSONA]Adriana Doronzo