CassazionedecretoSezione 6Decisione del 21 ottobre 2021
Cassazione n. 03657/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2021 della Corte di Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma con sentenza del 21 gennaio 2021, decidendo sull'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 per la cessione di 2 grammi di hashish e la detenzione di un ulteriore quantitativo di hashish, confermava la decisione limitatamente alla condotta di cessione e, invece, la riformava quanto alla detenzione di 15 dosi di hashish poiché tale condotta non era ricompresa nella contestazione, testualmente riferita solo alla cessione della sostanza. Gebril ricorre a mezzo del difensore e deduce: primo motivo: violazione di legge per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio di appello. Tale decreto, pur regolarmente notificato al difensore di fiducia, era stato invece notificato all'imputato ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. presso il precedente difensore di ufficio. Secondo motivo: violazione legge e vizio di motivazione. La Corte di appello ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero con riferimento alla detenzione di ulteriori grammi, 7,5 di hashish. La decisione è erronea perché la Corte non ha considerato che il capo di imputazione era stato modificato all'udienza del 18 luglio 2019 con la contestazione suppletiva della detenzione dell' ulteriore quantità di droga. Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego di qualificazione ex art. 73 comma 5 d.p.r. 309/1990 . Il ifrocuratore generale ha chiesto il rigetto. Vi è memoria di replica del difensore. È fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri. Il ricorrente in sede di convalida dell'arresto aveva eletto domicilio presso il difensore di ufficio, Avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale, però, aveva negato il consenso alla domiciliazione. Le successive notifiche, quindi, venivano effettuate presso il difensore ai sensi del comma 4 dell' art. 161 cod. proc. pen. Nelle more della fissazione dell'udienza cli trattazione dell'impugnazione, in data 7 luglio 2020, l'imputato nominava un difensore di fiducia. Il decreto di citazione a giudizio per l'appello veniva notificato regolarmente al nuovo difensore ma veniva notificato all'imputato il 15 dicembre 2020 presso il precedente difensore di ufficio ai sensi del comma 4 dell'articolo 161 cod. proc. pen. Tale notifica era erronea: la notifica ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. (indicata espressamente nella intestazione della sentenza quale modalità di notifica nel caso concreto) va fatta al difensore pro tempore. Essendo intervenuta la nomina del difensore di fiducia in tempo utile, la notifica non poteva essere effettuata al precedente difensore di ufficio, cessato dall'incarico. Una tale notifica è radicalmente inesistente, in assenza di qualsiasi riferibilità all'imputato che non aveva alcun collegamento con il luogo fisico della notifica e/o con la persona del presunto domiciliatario. Va quindi disposto annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio. PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Roma, c sì deciso il 21 ottobre 2021 sigli re estensore il Presidente D