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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 aprile 2024

Cassazione n. 19489/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui all' art. 495 cod. pen.

Considerato che il primo e unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione della legge penale in relazione alla responsabilità penale dell'imputato, è manifestamente infondato poiché non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074): nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. perì. e la censura è volta solo ad una generica rivalutazione delle emergenze fattuali ( l'imputato, passeggero a bordo di un autocarro di provenienza illecita era gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio che sarebbero emersi laddove avesse declinato le sue reali generalità).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 aprile 2024 I nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto colpevole del reato di cui all' art. 495 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia la violazione o la falsa applicazione della legge penale in relazione alla responsabilità penale dell'imputato, è manifestamente infondato poiché non si confronta con la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074): nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. perì. e la censura è volta solo ad una generica rivalutazione delle emergenze fattuali ( l'imputato, passeggero a bordo di un autocarro di provenienza illecita era gravato da numerosi precedenti per reati contro il patrimonio che sarebbero emersi laddove avesse declinato le sue reali generalità). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 aprile 2024 I nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19489/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris