CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 26007/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALMIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio il provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi ha rigettato l'opposizione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 240 bis cod. pen., con provvedimento del 9 gennaio 2019. A ragione osserva che non sono stati allegati elementi in grado di depotenziare l'assunto accusatorio recepito nel provvedimento opposto, la cui parte motiva "si intende richiamata". [OSCURATO:PERSONA]. Anfatti, si è limitato a chiedere la verifica posizione fiscale di [OSCURATO:PERSONA], attività di esclusiva pertinenza dell'interessato. 2. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, sviluppando un unico motivo con cui deduce violazione dell'art. 12-sexies d.I., 8 giugno 1992, n. 306. Lamenta che l'ordinanza abbia del tutto trascurato le allegazioni difensive. Non sono state prese in esame)né la consulenza tecnica volta a contrastare la ricostruzione della Guardia di finanza su cui era std fondato il giudizio dí\ -- sproporzione reddituale recepito nel provvedimento opposto,né il decreto della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato il sequestro di prevenzione di uno dei beni confiscati, rendendo giustificata la capienza economica/Conto corrente intestato all'opponente. Non sono state esplicitate le ragioni del diniego dell'autorizzazione all'accesso alla verifica fiscale eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la cui documentazione non è consultabile autonomamente dall'opponente stante il decesso della contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Il giudice dell'esecuzione, ove investito della richiesta di confisca ex art. 676, comma 1, cod. proc. pen., deve procedere a norma dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. La decisione è, quindi, emessa "de plano", senza formalità. Contro di essa è esperibile il rimedio dell'opposizione che consente alla parte interessata di far valere le doglianze, anche di merito, in precedenza impedite dall'assenza di contraddittorio preventivo. Il giudizio di opposizione, pur non avendo natura di impugnazione e non rappresentando una fase distinta ed autonoma, rappresenta, nell'ambito di un procedimento unitario, lo strumento processuale attraverso il quale si attua, in via eventuale e su iniziativa delle parti, il contraddittorio pieno sull'intera materia devoluta al giudice procedente, nella specie sui presupposti della confisca ex art. 12-sexíes d.l. n. 306 del 1992 L'opposizione non assolve a tale funzione qualora il giudice adito, anziché confrontarsi con le censure segnalate, si limita richiamare il provvedimento reclamato condividendone l'apparto motivazionale. Ciò è avvenuto nel caso di specie in cui il G.I.P. del Tribunale di Palmi, senza prendere in esame le doglianze esposte dall'opponente, invero nemmeno enunciate, ha ritenuto immutato il quadro probatorio posto a sostegno della confisca, anche indipendentemente dall'approfondimento sulla posizione fiscale di [OSCURATO:PERSONA] pur sollecitato dalla difesa impossibilitata ad accedere agli atti in assenza di autorizzazione dell'autorità giudiziaria.2. Alla stregua delle esposte considerazioni l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Palmi perché riesamini l'opposizione alla luce dei principi e dei rilievi innanzi indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al G.I.P. del Tribunale di Palmi. Così deciso