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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 aprile 1972

Cassazione n. 43843/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/04/1972 avverso l'ordinanza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG .4 • C.:<:2-c-o,r>.-t-c-,(1-6. •a m ,wt. j /1/1,7‘19 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza resa dalla medesima Corte territoriale, in data 7 maggio 2007, di conferma della sentenza del Tribunale di Fermo, del 16 maggio 2006, in relazione alla pena di anni uno e mesi uno di arresto.

2. Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv.

E. Martino, deducendo con un unico, articolato, motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale (artt. 666, comma 3 e 4, 127, 159, 161, 178 lett. c), 179 cod. proc. pen.).

L'ordinanza impugnata è stata notificata al difensore di fiducia a un indirizzo di posta elettronica certificata (da ora pec) riconducibile a un avvocato omonimo di quello di fiducia del ricorrente, con violazione dell'art. 666, comma 3 e 4, cod. proc. pen. che prevede che l'udienza in camera di consiglio, per la trattazione dell'incidente di esecuzione, si svolga previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione necessaria del Pubblico ministero e del difensore.

Si sostiene che non vi è, agli atti, rituale notifica all'interessato e al difensore di fiducia sia in proprio, sia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., previa adozione del decreto di irreperibilità di cui all'art. 159 cod. proc. pen.

Si deduce che il decreto di fissazione dell'udienza è stato erroneamente notificato all'indirizzo di pec [OSCURATO:EMAIL], ricónducibile ad un avvocato omonimo del ricorrente, nato nel 1956, come si constata dall'estratto dell'albo del Consiglio dell'Ordine di [OSCURATO:PERSONA], prodotto in allegato, relativo alle generalità del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nato il 4 luglio 1953, cui è associata la diversa pec [OSCURATO:EMAIL] .

Si richiama giurisprudenza di legittimità che impone alla Corte di cassazione, quale giudice del fatto, l'esame diretto degli atti processuali quando è eccepito, come nella specie, un error in procedendo. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cocomello, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona.

4. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

4.1. Gli atti allegati dal ricorrente a sostegno dell'autosufficienza del ricorso, evidenziano che il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice dell'esecuzione, per l'udienza del 16 maggio 2024, è stato notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in data 14 luglio 1956, all'indirizzo di pec emílio.martíno56@avvocatismcv.it.

Il difensore, odierno ricorrente, dimostra che il proprio indirizzo di pec ([OSCURATO:EMAIL]) è diverso e che le sue generalità, rispetto a quelle indicate, sono diverse da quelle del suo omonimo (in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 luglio 1953).

L'esame degli atti, necessario per la qualità dell'eccezione proposta (nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto e che, quindi, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez.

U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092), ha consentito di verificare che il difensore di fiducia nel procedimento di esecuzione è indicato essere l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. decreto di fissazione dell'udienza), legale cui viene fatta la notifica.

4.2. Diversamente il decreto di irreperibilità in atti reca, come indicazione del difensore dell'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], foro cui, invece, appartiene l'avvocato odierno ricorrente (cfr. ricorso ove, nell'intestazione, viene specificato che il difensore è appartenente al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA]).

4.3. Osserva il Collegio che è vero che, per costante e pacifica giurisprudenza di questa Corte, non vale a provare la qualità, l'esistenza di nomina fiduciaria nel procedimento di cognizione a carico del condannato, perché quella nomina non si trasmette, automaticamente, a quello di esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Cafarelli, Rv. 279443 - 01; Sez. 1, n. 14177 del 14/03/2018, Odierna, Rv. 272629 - 01).

Infatti, la nomina del difensore di fiducia, effettuata per il giudizio dì cognizione, non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione.

Tuttavia, nel caso al vaglio, alla stregua dell'esame degli atti prodotti e del fascicolo processuale, risulta indicato, nel decreto di fissazione dell'incidente di esecuzione, senz'altro un legale appartenente a foro diverso rispetto a quello che viene indicato nel decreto di irreperibilità, coincidente, peraltro, quest'ultimo; con quello che, quale difensore di fiducia, ha seguito il processo di cognizione a carico del condannato. 5.Si impone, quindi, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio alla Corte di appello di Ancona (cfr. Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, q Selis, Rv. 280524 - 01; Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 - 01) per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona.

Così deciso, il 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 18/04/1972 avverso l'ordinanza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG .4 • C.:<:2-c-o,r>.-t-c-,(1-6. •a m ,wt. j /1/1,7‘19 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Ancona, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha revocato l'indulto concesso a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sentenza resa dalla medesima Corte territoriale, in data 7 maggio 2007, di conferma della sentenza del Tribunale di Fermo, del 16 maggio 2006, in relazione alla pena di anni uno e mesi uno di arresto. 2. Propone tempestivo ricorso per cassazione il condannato, per il tramite del difensore, avv. E. Martino, deducendo con un unico, articolato, motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge processuale (artt. 666, comma 3 e 4, 127, 159, 161, 178 lett. c), 179 cod. proc. pen.). L'ordinanza impugnata è stata notificata al difensore di fiducia a un indirizzo di posta elettronica certificata (da ora pec) riconducibile a un avvocato omonimo di quello di fiducia del ricorrente, con violazione dell'art. 666, comma 3 e 4, cod. proc. pen. che prevede che l'udienza in camera di consiglio, per la trattazione dell'incidente di esecuzione, si svolga previo avviso alle parti e ai difensori, con la partecipazione necessaria del Pubblico ministero e del difensore. Si sostiene che non vi è, agli atti, rituale notifica all'interessato e al difensore di fiducia sia in proprio, sia ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., previa adozione del decreto di irreperibilità di cui all'art. 159 cod. proc. pen. Si deduce che il decreto di fissazione dell'udienza è stato erroneamente notificato all'indirizzo di pec [OSCURATO:EMAIL], ricónducibile ad un avvocato omonimo del ricorrente, nato nel 1956, come si constata dall'estratto dell'albo del Consiglio dell'Ordine di [OSCURATO:PERSONA], prodotto in allegato, relativo alle generalità del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], nato il 4 luglio 1953, cui è associata la diversa pec [OSCURATO:EMAIL] . Si richiama giurisprudenza di legittimità che impone alla Corte di cassazione, quale giudice del fatto, l'esame diretto degli atti processuali quando è eccepito, come nella specie, un error in procedendo. 3.11 [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, A. Cocomello, ha concluso con requisitoria scritta chiedendo l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona. 4. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 4.1. Gli atti allegati dal ricorrente a sostegno dell'autosufficienza del ricorso, evidenziano che il decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice dell'esecuzione, per l'udienza del 16 maggio 2024, è stato notificato all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], in data 14 luglio 1956, all'indirizzo di pec emílio.martíno56@avvocatismcv.it. Il difensore, odierno ricorrente, dimostra che il proprio indirizzo di pec ([OSCURATO:EMAIL]) è diverso e che le sue generalità, rispetto a quelle indicate, sono diverse da quelle del suo omonimo (in quanto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 4 luglio 1953). L'esame degli atti, necessario per la qualità dell'eccezione proposta (nel senso che, in materia processuale, la Corte di cassazione è anche giudice del fatto e che, quindi, nella ricerca degli eventuali errores in procedendo, opportunamente denunciati con specifico motivo di ricorso, occorre verificare, ex actis, l'osservanza della legge processuale: Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001, Rv. 220092), ha consentito di verificare che il difensore di fiducia nel procedimento di esecuzione è indicato essere l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. decreto di fissazione dell'udienza), legale cui viene fatta la notifica. 4.2. Diversamente il decreto di irreperibilità in atti reca, come indicazione del difensore dell'imputato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], foro cui, invece, appartiene l'avvocato odierno ricorrente (cfr. ricorso ove, nell'intestazione, viene specificato che il difensore è appartenente al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di [OSCURATO:PERSONA]). 4.3. Osserva il Collegio che è vero che, per costante e pacifica giurisprudenza di questa Corte, non vale a provare la qualità, l'esistenza di nomina fiduciaria nel procedimento di cognizione a carico del condannato, perché quella nomina non si trasmette, automaticamente, a quello di esecuzione (cfr. Sez. 1, n. 23734 del 08/07/2020, Cafarelli, Rv. 279443 - 01; Sez. 1, n. 14177 del 14/03/2018, Odierna, Rv. 272629 - 01). Infatti, la nomina del difensore di fiducia, effettuata per il giudizio dì cognizione, non è efficace per la fase esecutiva, salva la deroga prevista dall'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., anche se in essa sia genericamente contemplata la eventuale successiva fase di esecuzione. Tuttavia, nel caso al vaglio, alla stregua dell'esame degli atti prodotti e del fascicolo processuale, risulta indicato, nel decreto di fissazione dell'incidente di esecuzione, senz'altro un legale appartenente a foro diverso rispetto a quello che viene indicato nel decreto di irreperibilità, coincidente, peraltro, quest'ultimo; con quello che, quale difensore di fiducia, ha seguito il processo di cognizione a carico del condannato. 5.Si impone, quindi, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio alla Corte di appello di Ancona (cfr. Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, q Selis, Rv. 280524 - 01; Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306 - 01) per il giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Ancona. Così deciso, il 1
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